Corte costituzionale

Sentenza n. 162/2008

Corte cost., sent. 20 maggio 2008, n. 162

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
162/2008
Data di deposito
20 maggio 2008
Data di decisione
7 maggio 2008
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:162

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1-quinquies, decreto-legge n. 44 del 31 marzo 2005
  • art. 1, comma 1, legge n. 88 del 31 maggio 2005
  • art. 1, comma 3, decreto ministeriale n. 701 del 19 aprile 1994
  • art. 74, legge n. 342 del 21 novembre 2000

Parametri

Massime

Massima n. 32459

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1- quinquies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 31 maggio 2005, n. 88, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 104 e 108 Cost., perché, autoqualificandosi come norma di interpretazione autentica quanto ai criteri di computo della rendita catastale degli opifici industriali adibiti a centrali elettriche, avrebbe efficacia retroattiva. Posto che, in generale, la norma che deriva dalla legge di "interpretazione autentica" non può dirsi irragionevole (art. 3, comma 1, Cost.), ove si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, la necessità, nella specie, di comporre un contrasto giurisprudenziale privilegiando una delle interpretazioni ricavabili dalla disciplina catastale, conforme a quella codicistica, rende legittimo il ricorso ad una norma di interpretazione autentica e non irragionevole, quindi, la sua efficacia retroattiva. - Sulle leggi di interpretazione autentica, v. le citate sentenze n. 374/2002 e n. 274/2006.

Massima n. 32460

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1- quinquies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 31 maggio 2005, n. 88, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, limitando espressamente la sua efficacia interpretativa ai soli soggetti che gestiscono centrali elettriche, determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra i contribuenti che esercitano detta attività e quelli che non la svolgono. La norma censurata, la quale, con riguardo alle centrali elettriche, risolve ogni possibile dubbio sulle modalità di determinazione della rendita catastale, individuando come criterio per la determinazione della rendita suddetta, non l'amovibilità o meno di un bene, ma la circostanza che esso costituisca (come le turbine) una componente strutturale ed essenziale, che contribuisce alla funzione complessiva ed unitaria dell'opificio stesso, non crea un regime particolare per le centrali elettriche, ma, anzi, riporta le stesse nell'àmbito della tipologia di beni cui sono state sempre accomunate (altiforni, carri-ponte, grandi impianti di produzione di vapore), eliminando qualsiasi dubbio sorto sulla determinazione della rendita catastale delle stesse, e quindi non solo non viola il principio di uguaglianza, ma anzi tende ad affermarlo, proprio perché toglie ogni dubbio sulle modalità di determinazione della rendita catastale anche con riguardo alle centrali elettriche.

Massima n. 32461

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1- quinquies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 31 maggio 2005, n. 88, censurato, in riferimento all'art. 53 Cost., nella parte in cui, limitando espressamente la sua efficacia interpretativa ai soli soggetti che gestiscono centrali elettriche, violerebbe il principio di capacità contributiva. Invero, non solo non è prospettabile una lesione dell'indicato principio in relazione alla determinazione della rendita catastale (che non costituisce né un'imposta, né un presupposto d'imposta), ma la capacità contributiva, desumibile dal presupposto economico al quale l'imposta è collegata, può essere ricavata, in linea di principio, da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalità, sotto il profilo della palese arbitrarietà e manifesta irragionevolezza. - Sul principio di capacità contributiva, v., citate, sentenze n. 362/2000 e n. 143/1995.

Massima n. 32462

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 (Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari), e dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione, in quanto, malgrado il rimettente deduca l'incostituzionalità di una norma di legge e di un atto regolamentare, le censure investono solo quest'ultimo, per il quale, non è consentito il sindacato di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 134 della Costituzione. - Sulla insindacabilità degli atti non aventi forza di legge, v. la sentenza n. 101/1977 e le citate ordinanze n. 124/2001, nn. 328 e 100/2000, n. 244/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 31 maggio 2005, n. 88, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, 53, 102, 104 e 108 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 (Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari), e dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione, dalla stessa Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze