Corte costituzionale
Sentenza n. 159/2008
Corte cost., sent. 20 maggio 2008, n. 159
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 159/2008
- Data di deposito
- 20 maggio 2008
- Data di decisione
- 7 maggio 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:159
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 721, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 722, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 725, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 726, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 727, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 728, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 729, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 730, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 733, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 734, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 735, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Parametri
- art. 4, numero 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 81, Costituzione
- art. 116, Costituzione
- art. 117, comma 2, lettere g) e l), Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 81, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 17, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 8, numero 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
Massime
Massima n. 32440
V. titoletto.
Massima n. 32441
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 725 a 730 e da 733 a 735 (in questi due ultimi casi, per la parte in cui le disposizioni censurate si riferiscono agli enti locali) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevate in relazione all'art. 4, numero 3, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, in quanto, attribuendo il parametro evocato la competenza legislativa primaria in tema di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» alla sola Regione, la Provincia ricorrente non è legittimata a promuovere questioni di legittimità costituzionale al di fuori della propria specifica area di competenza. - In senso analogo, v. la citata sentenza n. 132/2006.
Massima n. 32442
E' inammissibile, per evocazione di parametri statutari estranei alla sfera di competenza provinciale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 725 a 730 e da 733 a 735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata per denunciata lesione del principio di leale collaborazione nell'esercizio del procedimento legislativo statale nonché della disciplina in tema di potestà statale di indirizzo e coordinamento. Infatti l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione, né appare conferente, in ordine al procedimento legislativo, il richiamo all'art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 266 del 1992 (e ciò senza considerare il superamento della figura degli atti di indirizzo e coordinamento, sancito espressamente dall'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nelle materie di competenza concorrente o residuale delle Regioni). - In senso analogo, v. la citata sentenza n. 401/2007. - Sugli atti di indirizzo e coordinamento statale nelle materie di competenza concorrente o residuale delle Regioni, v. la citata sentenza n. 329/2003.
Massima n. 32443
Sono inammissibili, per assoluta genericità, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 81 e 116 Cost., dell'art. 1, commi da 725 a 730 e da 733 a 735, recanti norme per il contenimento della spesa delle Regioni e delle Province autonome, e, in particolare per la riduzione degli oneri relativi agli organismi politici e degli apparati amministrativi.
Massima n. 32444
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 725 a 730 e da 733 a 735 sollevate per ritenuta violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera g ), concernente la competenza esclusiva in tema di «ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali», e lettera l ), concernente la competenza esclusiva dello Stato in tema di «ordinamento civile», della Costituzione, in quanto detti parametri sono relativi a titoli di competenza legislativa dello Stato e non delle Regioni e Province autonome. - In senso analogo, v. la citata sentenza n. 116/2006.
Massima n. 32445
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 725 a 730 e da 733 a 735 sollevate in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione», trattandosi di parametri del tutto estranei alle materie di competenza provinciale.
Massima n. 32446
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 721 e 722, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - che introducono misure per la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, limiti a compensi ed indennità dei componenti degli organi rappresentativi e al numero dei medesimi, soppressione degli enti inutili, fusione delle società partecipate, ridimensionamento delle strutture organizzative - sollevate, in relazione agli artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119 Cost., per violazione delle competenze regionali residuali nelle materie «organizzazione amministrativa» o «disciplina del personale», nonché per asserita violazione dell'autonomia finanziaria. Le disposizioni censurate sono qualificabili principi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica» in quanto esse non vanno oltre la individuazione di obiettivi finanziari globali (comma 723, peraltro non impugnato), limitandosi a prevedere che le Regioni intervengano, entro sei mesi, in via legislativa od anche solo amministrativa, per ridurre le spese nella vasta ed eterogenea area dell'organizzazione regionale. D'altro canto è naturale che l'intervento legislativo statale riferito alle Regioni, legittimamente riconducibile all'esercizio della competenza a dettare princípi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, possa comportare una, per quanto parziale, compressione degli spazi entro cui possano esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di Regioni e Province autonome (specie in tema di organizzazione amministrativa o di disciplina del personale), nonché della stessa autonomia di spesa loro spettante. - In tema di autonomia di spesa delle Regioni, v. le citate sentenze n. 169 e n. 162/2007; n. 353 e n. 36/2004. - Nel senso che le disposizioni statali possano contenere solo criteri ed obiettivi cui dovranno attenersi le Regioni e gli enti locali nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, v. le citate sentenze n. 95/2007, n. 449/2005 e n. 390/2004.
Massima n. 32447
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La disposizione censurata - la quale prevede che «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano ai princìpi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate, e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette società. L'obbligo di cui al periodo che precede costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica» -, viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto, quand'anche fosse collocata nell'area del coordinamento della finanza pubblica, vincola Regioni e Province autonome all'adozione di misure analitiche e di dettaglio, compromettendone illegittimamente l'autonomia finanziaria, così esorbitando dal compito di formulare i soli princípi fondamentali della materia. Le altre censure risultano assorbite. - Sulle competenze che l'art. 123 della Costituzione assegna in materia di organizzazione e funzionamento della Regione alla fonte statutaria, v. le citate sentenze n. 387 e n. 188/2007; n. 233/2006. - Sulla possibile interferenza di una disposizione statale di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica in una materia di competenza regionale e provinciale, v. le citate sentenze n. 188/2007, n. 2/2004 e n. 274/2003.
Massima n. 32448
Sono inammissibili, in quanto prive di autonoma motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 1, comma 733, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale si limita ad affermare che le altre norme censurate (commi da 725 a 729 e da 734 a 735) non trovano applicazione alle società quotate in borsa, circoscrivendo, con ogni evidenza, il campo operativo delle disposizioni di cui si chiede la declaratoria di illegittimità costituzionale.
Massima n. 32449
E' inammissibile, per evocazione di parametri statutari estranei alla sfera di competenza provinciale (artt. 5 e 80 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale, nel disciplinare le modalità partecipative dell'ente locale alle società quotate in borsa tramite la nomina degli amministratori, risponde in prevalenza ad esigenze riconducibili alla materia di tipo ordinamentale, la cui competenza spetta alla Regione.
Massima n. 32450
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 725, 726, 727 e 728, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stante la prevalenza delle esigenze di tipo finanziario rinvenibili nelle disposizioni citate, la Provincia è legittimata, ai sensi degli articoli 5 e 80 dello Statuto, a dedurre la indebita compressione, da parte della legge statale, dell'autonomia finanziaria dei propri enti locali. - Con riferimento alle Regioni a statuto ordinario: sulla spettanza al legislatore statale sia di disciplinare i profili organizzativi concernenti l'ordinamento degli enti locali, sia di adottare la disciplina quadro entro cui si esplicherà l'autonomia finanziaria, v. la citata sentenza n. 377/2003.
Massima n. 32451
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, commi 725, 726, 727 e 728, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, "nella parte in cui essi trovano applicazione per gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano". Le disposizioni denunciate, che introducono misure volte a ridurre gli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, presentano carattere analitico e dettagliato, così esorbitando dal compito di formulare i soli princípi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale delle citate disposizioni per il territorio della Provincia di Bolzano si estendono a salvaguardia delle identiche competenze statutarie della Provincia autonoma di Trento. Le residue censure risultano assorbite.
Massima n. 32452
E' inammissibile, per evocazione di parametri statutari estranei alla sfera di competenza provinciale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - il quale prevede limiti alla possibilità di nomina di amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica società a totale o parziale capitale pubblico -, in quanto per ciò che concerne la sua incidenza sull'ordinamento degli enti locali, lo statuto regionale attribuisce la competenza in materia alla Regione e non alla Provincia.
Massima n. 32453
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui esso introduce limiti alla possibilità di nomina di amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica società a totale o parziale capitale pubblico. La norma censurata, la quale si riferisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano viola l'autonomia organizzativa delle Province autonome, che è garantita non solo dalle speciali disposizioni statutarie, ma altresì dall' art.117, quarto comma, della Costituzione, da intendersi applicabile a tutte le Regioni, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, il quale riserva alla potestà legislativa residuale regionale la disciplina dell'autonomia dell'organizzazione amministrativa. Peraltro, anche ove si volesse accedere all'interpretazione secondo cui il comma 734 atterrebbe alla materia del coordinamento della finanza pubblica, resta non superabile il rilievo che disposizioni di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica possono prescrivere solo criteri ed obiettivi, ma non imporre vincoli specifici e puntuali.
Massima n. 32454
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 735 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - che prevede l'obbligo di pubblicazione degli incarichi di amministratore delle società di totale o parziale capitale pubblico e dei relativi compensi nonché una sanzione amministrativa in caso di violazione dell'obbligo - promosse in riferimento all'autonomia delle Regioni e delle Province autonome. Non può infatti ritenersi lesiva dell'autonomia regionale la previsione di obblighi di trasmissione all'amministrazione centrale di dati ed informazioni a scopo di monitoraggio ovvero di prescrizioni, come quelle impugnate, relative al conferimento di piena pubblicità per alcune categorie di dati, in quanto riconducibili alla competenza esclusiva statale, riferibile anche alle autonomie regionali speciali, in tema di «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», di cui all'art. 117, comma secondo, lettera r ), Cost. E poiché si opera nell'ambito di una competenza esclusiva statale, spetta al legislatore statale prevedere eventualmente sanzioni amministrative, dato che la disciplina in tema di sanzioni accede alla disciplina sostanziale. - In tema di obblighi di trasmissione all'amministrazione centrale di dati ed informazioni a scopo di monitoraggio, v. la citata sentenza n. 36/2004. - Sulla riferibilità anche alle autonomie regionali speciali della titolarità esclusiva statale in tema di «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», di cui all'art. 117, comma secondo, lettera r ), Cost., v. le citate sentenze n. 240/2007 e n. 35/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato–legge finanziaria 2007), promosse con i ricorsi indicati in epigrafe,
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 730, della legge n. 296 del 2006;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 725, 726, 727 e 728, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui essi trovano applicazione per gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 734, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui esso si riferisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 721 e 722, della legge n. 296 del 2006, promosse, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Veneto, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità dell'art. 1, commi 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733, 734 e 735, promosse, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli articoli 3, 81, 97, 116, 117, secondo comma, lettere g) e l), della Costituzione, nonché in riferimento all'art. 4, numero 3) del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'articolo 3, commi 2 e 3, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e al principio di leale collaborazione;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 735, della legge n. 296 del 2006, promosse, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione, agli articoli 8, numero 1), 80 e 81 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, e agli articoli 16 e 17 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige in materia di finanza regionale e provinciale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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