Corte costituzionale

Sentenza n. 387/2007

Corte cost., sent. 23 novembre 2007, n. 387

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
387/2007
Data di deposito
23 novembre 2007
Data di decisione
19 novembre 2007
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:387

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31821

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4- undecies , 4- quaterdecies e 4- quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49 - con eccezione, per quest'ultima disposizione, della parte in cui modifica il comma 9 dell'art. 116 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 -, concernenti disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti, sollevata per asserita violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., in quanto la ricorrente non puntualizza i motivi di illegittimità delle singole norme impugnate ma individua una serie di parametri costituzionali che sarebbero genericamente violati da tutte le norme censurate.

Massima n. 31822

Sono inammissibili, per mancanza di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4- octies e 4- undecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49 - concernenti disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti -, sollevate in relazione agli artt. 117 e 118 Cost.

Massima n. 31823

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4- octies e 4- undecies , del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, in tema di recupero dei tossicodipendenti, sollevate per violazione dell'art. 97 Cost., poiché le denunciate violazioni di tale norma costituzionale non ridondano in una lesione della sfera di attribuzioni legislative costituzionalmente garantite delle Regioni e il detto parametro non è perciò evocabile nell'ambito di un procedimento in via principale. - In senso conforme, v. citate sentenze n. 98/2007 e n. 116/2006.

Massima n. 31824

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 4- bis , 4- ter , 4- sexies , 4- septies , 4- octies , 4- undecies , 4- quaterdecies , 4- sexiesdecies , 4- vicies bis e 4- vicies ter , commi 27, 28, 29 e 30, del decreto-legge n. 272 del 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006, in tema di recupero dei tossicodipendenti, promosse per violazione degli artt. 5, 97, 117 - anche in relazione all'art. 32 Cost. -, 118, 119 e 120 della Costituzione e del principio di leale collaborazione. Infatti, il principio di leale collaborazione non è invocabile, quale requisito di legittimità costituzionale dell'esercizio della funzione legislativa, poiché non è individuabile un fondamento costituzionale dell'obbligo di adottare procedure collaborative atte a condizionare la funzione suddetta. - In senso conforme, v. citate sentenze n. 98/2007, n. 133/2006, n. 31/2005 e n. 196/2004.

Massima n. 31825

E' costituzionalmente illegittimo, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate, l'art. 4- quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, nella parte in cui definisce la rubrica dell'art. 116 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, utilizzando la formula «Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private», anziché «Libertà di scelta dell'utente e requisiti per l'autorizzazione delle strutture private». Infatti, l'inquadramento della libertà di scelta nell'ambito normativo dell'art. 117, secondo comma, lettera m ), Cost., non solo è concettualmente inappropriato, ma comporta conseguenze lesive dell'autonomia regionale, in quanto consente il superamento dei confini tra principi fondamentali della materia, riservati alla legislazione dello Stato, e disciplina di dettaglio, riservata alle Regioni, tipici della competenza ripartita di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., nel cui ambito ricade la normativa de qua , volta alla tutela della salute dei tossicodipendenti. - In ordine alla non inquadrabilità di determinati ambiti di legislazione nella competenza trasversale ed esclusiva di cui all'art. 117, comma secondo, lettera m ), Cost., v. citate sentenze n. 383, n. 285/2005 (per i casi di incidenza delle norme statali su interi settori materiali) e sentenza n. 120/2005 (per la regolamentazione dell'assetto organizzativo e gestorio degli enti preposti all'erogazione delle prestazioni). - Sull'ambito della competenza statale nel porre tali livelli essenziali, v. citate sentenze n. 134/2006 e n. 88/2003. - Sul diritto di scelta dell'assistito tra le strutture sanitarie, pubbliche e private, v. citata sentenza n. 200/2005 e, prima della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, sentenza n. 416/1995.

Massima n. 31826

E' costituzionalmente illegittimo, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate, l'art. 4- quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, nella parte in cui modifica il comma 1 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990, limitatamente alle parole «quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m ), della Costituzione». Infatti, l'inquadramento della libertà di scelta nell'ambito normativo dell'art. 117, secondo comma, lettera m ), Cost., non solo è concettualmente inappropriato, ma comporta conseguenze lesive dell'autonomia regionale, in quanto consente il superamento dei confini tra principi fondamentali della materia, riservati alla legislazione dello Stato, e disciplina di dettaglio, riservata alle Regioni, tipici della competenza ripartita di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., nel cui ambito ricade la normativa de qua , volta alla tutela della salute dei tossicodipendenti.

Massima n. 31827

E' costituzionalmente illegittimo, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate, l'art. 4- quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, nella parte in cui modifica il comma 2 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990, limitatamente alle parole «che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m ), della Costituzione». Infatti, l'inquadramento della libertà di scelta nell'ambito normativo dell'art. 117, secondo comma, lettera m ), Cost., non solo è concettualmente inappropriato, ma comporta conseguenze lesive dell'autonomia regionale, in quanto consente il superamento dei confini tra principi fondamentali della materia, riservati alla legislazione dello Stato, e disciplina di dettaglio, riservata alle Regioni, tipici della competenza ripartita di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., nel cui ambito ricade la normativa de qua , volta alla tutela della salute dei tossicodipendenti.

Massima n. 31828

E' costituzionalmente illegittimo, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate, l'art. 4- quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, nella parte in cui, modificando il comma 9 dell'art. 116 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, stabilisce che «Le Regioni e le Province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'art. 115» del T.U. sulle tossicodipendenze. Infatti, detta disposizione, là dove introduce, per le Regioni e le Province autonome, un obbligo di riparto delle somme percepite esorbita dagli indirizzi e dai limiti resi necessari dal coordinamento della finanza pubblica, violando l'autonomia finanziaria delle Regioni e delle Province autonome, in contrasto con l'art. 119 Cost., in quanto pone un preciso vincolo di destinazione rispetto ad entrate costituite da erogazioni liberali disposte direttamente in favore delle Regioni. - In senso analogo, v. citate sentenze numeri 169, 157, 105 e 95/2007.

Massima n. 31829

E' costituzionalmente illegittimo, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate, l'art. 4- quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, nella parte in cui, modificando il comma 9 dell'art. 116 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, stabilisce che le Regioni e le Province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'art. 115 sulle tossicodipendenze, secondo i programmi da questi presentati ed «i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee». Quest'ultima prescrizione si pone in contrasto con l'art. 123 Cost., che attribuisce allo statuto la determinazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione, così violando l'autonomia organizzativa interna delle Regioni, poiché individua quale organo regionale debba fissare i criteri di ripartizione dei fondi derivanti dalle erogazioni liberali di cui all'art. 100, comma 2, lettera a ), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Risulta altresì violato anche quarto comma dell'art. 117 Cost., in quanto trattasi di normativa di dettaglio attinente all'organizzazione interna della Regione e rientrante quindi, entro la cornice generale dei principi statutari, nella competenza residuale delle stesse.

Massima n. 31830

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4- undecies , 4- quaterdecies e 4- vicies ter , commi 27, 28, 29 e 30, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, promosse per violazione dell'art. 117 Cost. Le norme censurate si limitano a ribadire il principio di libera scelta del tossicodipendente tra strutture pubbliche e private come principio fondamentale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e non determinano pertanto alcuna lesione delle competenze legislative regionali.

Massima n. 31831

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4- octies , 4- undecies , 4- quaterdecies , 4- quinquiesdecies (nella sua interezza), 4- sexiesdecies e 4- vicies ter , commi 27, 28, 29 e 30, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, promosse per violazione degli artt. 118 e 119 Cost. Infatti, gli effetti sull'organizzazione amministrativa e sulla finanza delle Regioni, derivanti dalle norme impugnate, costituiscono mere conseguenze di fatto della fissazione da parte dello Stato di un principio fondamentale nella materia «tutela della salute», non configurando, pertanto, alcuna lesione dell'autonomia amministrativa e finanziaria delle Regioni.

Massima n. 31832

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 4- bis , 4- ter , 4- sexies , 4- septies e 4- vicies bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, promosse «in via consequenziale» rispetto all'eventuale declaratoria di integrale incostituzionalità delle norme censurate, per violazione degli artt. 117, anche in relazione all'art. 32 Cost., 118 e 119 della Costituzione. Infatti, poiché l'asserita illegittimità costituzionale delle norme sopra richiamate sarebbe, per espressa dichiarazione della ricorrente, consequenziale alla incostituzionalità delle altre norme impugnate, la declaratoria di infondatezza delle questioni relative a queste ultime si riverbera su quelle relative alle norme censurate.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, nella parte in cui definisce la rubrica dell'art. 116 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), utilizzando la formula «Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private», anziché «Libertà di scelta dell'utente e requisiti per l'autorizzazione delle strutture private»;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-quinquiesdecies del decreto-legge n. 272 del 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006, nella parte in cui modifica il comma 1 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990, limitatamente alle parole «quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione»;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-quinquiesdecies del decreto-legge n. 272 del 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006, nella parte in cui modifica il comma 2 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990, limitatamente alle parole «che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione»;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-quinquiesdecies del decreto-legge n. 272 del 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006, nella parte in cui, modificando il comma 9 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990, stabilisce che «Le Regioni e le Province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'art. 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee»;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-octies e 4-undecies del decreto-legge n. 272 del 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006, promosse dalle Regioni Toscana e Umbria, per violazione, rispettivamente, degli artt. 97, 117 e 118 Cost. e dell'art. 97 Cost., con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-undecies, 4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies del decreto-legge n. 272 del 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006, promosse dalla Regione Piemonte, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost. e del principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 4-bis, 4-ter, 4-sexies, 4-septies, 4-octies, 4-undecies, 4-quaterdecies, 4-sexiesdecies, 4-vicies bis e 4-vicies ter, commi 27, 28, 29 e 30, del decreto-legge n. 272 del 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006, promosse dalle Regioni Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte ed Umbria, per violazione degli artt. 5, 97, 117 – anche in relazione all'art. 32 Cost. –, 118, 119 e 120 della Costituzione e del principio di leale collaborazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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