Corte costituzionale
Ordinanza n. 460/2007
Corte cost., ord. 28 dicembre 2007, n. 460
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 460/2007
- Data di deposito
- 28 dicembre 2007
- Data di decisione
- 13 dicembre 2007
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:460
Norme oggetto del giudizio
- art. 593, comma 2, codice di procedura penale
- art. 1, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
- art. 10, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 32013
Vanno restituiti gli atti ai rimettenti della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la preclusione - conseguente alla sostituzione dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 - dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero e l'immediata applicabilità di tale regime, in forza dell'art. 10 della legge, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, la Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sia dell'art. 1 della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva»; sia dell'art. 10, comma 2, della stessa legge «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile». Sicché, alla stregua della richiamata pronuncia, gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti alle Corti d'appello di Genova, di Bologna, di L'Aquila, di Ancona, di Catania, di Napoli, di Trieste, di Perugia e alla Corte d'assise d'appello di Salerno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2007.
Il Cancelliere
F.to: MILANA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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