Corte costituzionale
Ordinanza n. 435/2007
Corte cost., ord. 14 dicembre 2007, n. 435
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 435/2007
- Data di deposito
- 14 dicembre 2007
- Data di decisione
- 10 dicembre 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:435
Norme oggetto del giudizio
- art. 593, codice di procedura penale
- art. 1, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
- art. 10, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 31969
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., e degli artt. 1 e 10 della medesima legge, censurati in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, 97, 111, primo, secondo, sesto e settimo comma, e 112 Cost. Invero, le Corti rimettenti, investite degli appelli proposti dal pubblico ministero avverso sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'udienza preliminare, o, comunque, rese in dibattimento con il rito abbreviato, sottopongono a scrutinio di costituzionalità una norma (l'art. 593 cod. proc. pen.) - unitamente alla relativa disciplina transitoria - di cui non devono fare applicazione nei rispettivi giudizi a quibus . - In relazione alla manifesta inammissibilità delle questioni nell'ipotesi di inesatta indicazione della norma oggetto di censura ( aberratio ictus ), vedi, citate, ex plurimis , ordinanze nn. 384, 294, 187 e 42/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e degli artt. 1 e 10 della medesima legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, 97, 111, primo, secondo, sesto e settimo comma, e 112 della Costituzione, dalle Corti d'appello di Torino, di Palermo, di Brescia, di Trento e dalle Corti d'assise d'appello di Roma e di Caltanissetta, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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