Corte costituzionale

Ordinanza n. 435/2007

Corte cost., ord. 14 dicembre 2007, n. 435

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
435/2007
Data di deposito
14 dicembre 2007
Data di decisione
10 dicembre 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:435

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31969

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., e degli artt. 1 e 10 della medesima legge, censurati in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, 97, 111, primo, secondo, sesto e settimo comma, e 112 Cost. Invero, le Corti rimettenti, investite degli appelli proposti dal pubblico ministero avverso sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'udienza preliminare, o, comunque, rese in dibattimento con il rito abbreviato, sottopongono a scrutinio di costituzionalità una norma (l'art. 593 cod. proc. pen.) - unitamente alla relativa disciplina transitoria - di cui non devono fare applicazione nei rispettivi giudizi a quibus . - In relazione alla manifesta inammissibilità delle questioni nell'ipotesi di inesatta indicazione della norma oggetto di censura ( aberratio ictus ), vedi, citate, ex plurimis , ordinanze nn. 384, 294, 187 e 42/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e degli artt. 1 e 10 della medesima legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, 97, 111, primo, secondo, sesto e settimo comma, e 112 della Costituzione, dalle Corti d'appello di Torino, di Palermo, di Brescia, di Trento e dalle Corti d'assise d'appello di Roma e di Caltanissetta, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze