Corte costituzionale
Ordinanza n. 242/2007
Corte cost., ord. 26 giugno 2007, n. 242
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 242/2007
- Data di deposito
- 26 giugno 2007
- Data di decisione
- 18 giugno 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:242
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
- art. 3, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
- art. 4, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
- art. 8, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
- art. 11, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
- art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
- decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
Parametri
Massime
Massima n. 31479
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 1, lettera c ), 4, 8 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevata con riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 53 della Costituzione e alla luce della sentenza n. 156 del 2001 della Corte costituzionale, in quanto l'interpretazione delle norme censurate, secondo cui solo l'assenza di organizzazione escluderebbe il presupposto dell'IRAP, non sarebbe sufficiente ad enucleare una base certa e definita per giungere a stabilire in concreto la sussistenza dei presupposti del tributo. Infatti, il giudice a quo , chiedendo: a) l'annullamento delle disposizioni censurate rispetto a coloro che svolgono lavoro autonomo, perché solo il legislatore potrà individuare con chiarezza il presupposto dell'imposta per i professionisti; b) la dichiarazione di illegittimità delle stesse disposizioni nella parte in cui assoggettano all'IRAP anche gli esercenti arti e professioni che svolgano abitualmente la propria attività in forma individuale ed in modo autonomo, purché non difetti in maniera assoluta la organizzazione di capitali e di lavoro, e, quindi, nella parte in cui non escludono il presupposto dell'imposta in assenza di dipendenti e collaboratori e in presenza di modesti beni strumentali, formula due diverse richieste, incompatibili tra loro, senza porle in rapporto di graduazione e subordinazione.
Massima n. 31480
Manifesta inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevata con riferimento all'art. 53 della Costituzione, nella parte in cui dispone che l'IRAP non è deducibile dalle imposte sui redditi. Infatti, con riferimento alla domanda proposta nel giudizio principale, il giudice rimettente non spiega a quale titolo il ricorrente, socio di una società in nome collettivo, abbia chiesto il parziale rimborso di un'imposta pagata personalmente (IRPEF), adducendo a motivo della richiesta l'illegittimità delle norme che impediscono la deducibilità dall'IRPEF dell'IRAP, corrisposta, nella specie, dalla società, cioè da un soggetto d'imposta diverso dai singoli soci. - Ordinanza citata: n. 100/2007.
Massima n. 31481
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'intero decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevata con riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53, 76 e 77 della Costituzione. Infatti, l'ordinanza di rimessione è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, in quanto il giudice a quo si limita a riferire le argomentazioni con cui, nel giudizio principale, il ricorrente ha formulato le eccezioni di illegittimità costituzionale, nonché le controdeduzioni dell'amministrazione, senza motivare al riguardo, e ad affermare che le eccezioni di incostituzionalità investono tutto il decreto legislativo e non singoli articoli, mentre le argomentazioni del ricorrente e dell'Ufficio sollevano grosse problematiche giuridico-fiscali, che non appaiono manifestamente infondate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 1, lettera c), 4, 8 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 23, 24 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Macerata con l'ordinanza in epigrafe (r.o. n. 1026 del 2004);
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 446 del 1997, sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe (r.o. n. 150 del 2006);
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intero decreto legislativo n. 446 del 1997, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 23, 35, 53, 76 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Enna con l'ordinanza in epigrafe (r.o. n. 383 del 2006).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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