Corte costituzionale

Sentenza n. 233/2006

Corte cost., sent. 16 giugno 2006, n. 233

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
233/2006
Data di deposito
16 giugno 2006
Data di decisione
5 giugno 2006
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:233

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge della Regione Calabria n. 12 del 3 giugno 2005
  • art. 1, comma 2, legge della Regione Calabria n. 12 del 3 giugno 2005
  • art. 1, comma 3, legge della Regione Calabria n. 12 del 3 giugno 2005
  • art. 1, comma 5, legge della Regione Calabria n. 12 del 3 giugno 2005
  • art. 1, comma 4, legge della Regione Calabria n. 12 del 3 giugno 2005
  • art. 1, comma 6, legge della Regione Calabria n. 12 del 3 giugno 2005
  • art. 1, comma 7, legge della Regione Calabria n. 12 del 3 giugno 2005
  • art. 1, comma 8, legge della Regione Calabria n. 12 del 3 giugno 2005
  • art. 1, comma 1, (recte: comma 2), legge della Regione Abruzzo n. 27 del 12 agosto 2005
  • art. 1, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 27 del 12 agosto 2005
  • art. 2, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 27 del 12 agosto 2005
  • art. 1, legge della Regione Abruzzo n. 27 del 12 agosto 2005
  • art. 2, legge della Regione Abruzzo n. 27 del 12 agosto 2005
  • art. 14, comma 3, legge della Regione Calabria n. 13 del 17 agosto 2005
  • art. 24, legge della Regione Calabria n. 13 del 17 agosto 2005
  • art. 14, comma 5, legge della Regione Calabria n. 13 del 17 agosto 2005
  • art. 33, comma 2, legge della Regione Calabria n. 13 del 17 agosto 2005

Parametri

Massime

Massima n. 30486

Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera g) , Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, nella parte riguardante le nomine di rappresentanti della Regione in seno allo Stato o ad enti pubblici nazionali, o effettuate d'intesa o di concerto con autorità statali. Le norme impugnate devono essere intese nel senso che esse non si riferiscono (anche) alle nomine di rappresentanti regionali in organi statali o di enti pubblici nazionali, né ad intese o concerti con autorità statali, ma operano esclusivamente all'interno dell'ordinamento regionale, mentre la previsione di un meccanismo di valutazione tecnica della professionalità e competenza dei nominati non si configura, nella specie, come misura costituzionalmente vincolata, né si addice alla natura personale del rapporto sotteso alla nomina, dovendosi rilevare, per quanto specificatamente riguarda la disposizione di cui al comma 3, che il ricorrente non contesta la compatibilità, in via di principio, del criterio di nomina stabilito dalla legge regionale con i pur evocati artt. 3 e 97 Cost., ma si limita a denunciare la mera difformità rispetto alla disciplina statale, che non è rilevante per l'esercizio della potestà legislativa regionale in materia residuale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.

Massima n. 30487

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, sollevata in relazione agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera g) , Cost., in quanto la disciplina transitoria in tema di nomina dei rappresentanti della Regione in seno allo Stato o ad enti pubblici nazionali, o effettuate d'intesa o di concerto con autorità statali, in esso contenuta è solo menzionata, senza che nei suoi confronti sia proposta alcuna specifica censura.

Massima n. 30488

E' inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, censurato - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - in quanto estenderebbe surrettiziamente la decadenza automatica alle nomine conferite durante la precedente legislatura a decorrere dai nove mesi precedenti il 3 aprile 2005. La censura è infatti formulata in termini di estrema genericità. > >- Sui requisiti di ammissibilità necessari per la formulazione del ricorso in via principale, v. citata sentenza n. 139/2006.

Massima n. 30489

Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 6 e 7, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, proposta, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sotto il profilo della sottoposizione degli incarichi dirigenziali di livello non generale alla medesima disciplina prevista per gli incarichi dirigenziali generali in tema di decadenza automatica alla data di proclamazione del presidente della Giunta. Infatti, l'interpretazione sistematica delle disposizioni censurate porta ad escludere che esse si riferiscano anche agli incarichi dirigenziali di livello non generale (non conferiti direttamente dal vertice politico della Regione, in quanto non legati ad esso dallo stesso grado di contiguità che connota gli incarichi dirigenziali generali) e che in essi possa ravvisarsi un'estensione dello spoils system , che rimane limitato ai dirigenti cosiddetti "apicali".

Massima n. 30490

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 6 e 7, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, proposta, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l) , Cost., e agli artt. 3 e 97 Cost., sotto il profilo della lesione della competenza esclusiva statale in tema di "ordinamento civile", per la ricaduta della decadenza dall'incarico dirigenziale sul sottostante rapporto di lavoro di diritto privato. La Regione non ha, infatti, legiferato in materia di "ordinamento civile", essendosi limitata - nel porre norme in materia di competenza residuale (art. 117, quarto comma, Cost.) - a rinviare al principio per cui gli effetti di un contratto cessano quando ne venga meno la causa.

Massima n. 30491

E' inammissibile, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l) , 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, il quale detta la disciplina transitoria per l'applicazione delle norme di cui al precedente comma 6, prevedendo che la stessa opera anche riguardo agli incarichi dirigenziali in essere alla data di proclamazione del Presidente della Giunta attualmente in carica. La censura è infatti proposta in termini di assoluta genericità, con conseguente assorbimento dell'eccezione di inammissibilità, proposta dalla Regione sotto il profilo che la norma impugnata non avrebbe prodotto alcun effetto, essendo stata la decadenza da tutti gli incarichi dirigenziali già pronunciata dalla Giunta regionale con apposito provvedimento amministrativo.

Massima n. 30492

Non è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l) , della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, nella parte in cui ricomprende fra le nomine soggette a decadenza automatica (in quanto effettuate nei nove mesi precedenti l'elezione dei nuovi organi rappresentativi della Regione) quelle degli organi di vertice delle aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili. La norma, in quanto diretta esclusivamente a disciplinare l'organizzazione amministrativa delle aziende in questione, non incide sulla materia dell'"ordinamento civile" (né su quella della "tutela della salute"). > >- Sulla non interferenza di analoga disciplina regionale con la materia "tutela della salute", v. citata sentenza n. 181/2006.

Massima n. 30493

Non è fondata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 27 del 2005, nella parte in cui prevede la decadenza automatica di tutte le nomine degli organi di vertice di enti regionali in qualunque momento conferite dagli organi politici della Regione, per effetto dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale, e senza alcuna valutazione tecnica di professionalità e competenza dei nominati. La norma in esame si riferisce a nomine effettuate dagli organi di direzione politica della Regione, evidentemente in base a valutazioni personali coerenti con le correlative scelte di fondo, in relazione alle quali la previsione di un meccanismo di valutazione tecnica della professionalità e competenza dei nominati non si configura come misura costituzionalmente vincolata, né si addice alla natura personale del rapporto sotteso alla nomina.

Massima n. 30494

Non è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 27 del 2005, nella parte in cui ricomprende tra le nomine conferite dagli organi di direzione politica della Regione, destinate a decadere automaticamente all'insediamento del nuovo Consiglio regionale, quelle relative alle società controllate e partecipate dalla Regione. Il ricorrente, infatti, invoca a sostegno di essa l'art. 2383, secondo comma, cod. civ., che non si applica alle nomine considerate dalla norma impugnata né è da essa menzionato; ed invece omette di argomentare in ordine agli artt. 2449 e 2450 cod. civ., che dalla norma sono richiamati come disposizioni da osservare e che attribuiscono alla Regione il potere di far cessare dalla carica gli amministratori dalla medesima Regione nominati.

Massima n. 30495

Non è fondata, in riferimento agli artt. 2, 51 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 27 del 2005, il quale sancisce retroattivamente la decadenza automatica (salvo conferma) delle nomine già effettuate, a decorrere dal momento di entrata in vigore della legge. L'intento del legislatore regionale è, infatti, quello di rendere immediatamente operativa la nuova disciplina, per evitare - in sintonia, e non in contrasto, con l'evocato art. 97 Cost. - che le nomine effettuate nella precedente legislatura, specie nella sua fase finale, pregiudichino il buon andamento dell'amministrazione, mentre, in relazione alla asserita violazione degli artt. 2 e 51 Cost., per omessa previsione di un termine a partire dal quale operi la decadenza dalle cariche, è evidente l'erroneità del presupposto interpretativo, posto che l'art. 1 comma 2, prevede espressamente che la decadenza opera all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale, mentre l'art. 2, comma 1, sancisce in via transitoria l'operatività della decadenza al momento dell'entrata in vigore della legge.

Massima n. 30496

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo n. 27 del 2005, censurato, in riferimento all'art. 97 Cost., in considerazione delle differenze fra lo spoils system disciplinato dalla legge regionale in esame e quello della legge statale n. 145 del 2002 sebbene il ricorrente non contesta la compatibilità, in via di principio, del criterio di nomina stabilito dalla legge regionale con l'art. 97 Cost., ma si limita a denunciare la mera difformità rispetto alla disciplina statale, che non è rilevante per l'esercizio della potestà legislativa regionale in materia residuale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.

Massima n. 30497

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 3, della legge della Regione Calabria n. 13 del 2005, limitatamente alle parole «La decadenza è estesa ai responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi e ai responsabili dei distretti sanitari territoriali». Tale disposizione, infatti, comporta l'azzeramento automatico dell'intera dirigenza in carica e pregiudica quindi il buon andamento dell'amministrazione, in contrasto con l'art. 97 Cost.

Massima n. 30498

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 24 della legge della Regione Calabria n. 13 del 2005, nella parte in cui si applica anche alla nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria. La norma impugnata, riconducibile nell'ambito della competenza concorrente in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.), deve rispettare i principi fondamentali determinati dalla legge statale, tra i quali, ai sensi del d.lgs. n. 517 del 1999, quello per cui la disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università, è affidata ai protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio (art. 1, comma 1), principi previsti, tra l'altro, proprio al fine di informare tali rapporti al principio di leale cooperazione (art. 1, comma, 2, lettera b) . Ne discende che anche la disciplina del procedimento finalizzato al raggiungimento dell'intesa richiesta per la nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria deve essere definita in uno specifico protocollo tra gli enti interessati (art. 4, comma 2, del decreto legislativo citato), mentre l'art. 24 della legge della Regione Calabria n. 13 del 2005, avendo disciplinato autonomamente e unilateralmente il procedimento di intesa in esame, ha leso gli evocati principi fondamentali, posti anche a tutela dell'autonomia universitaria garantita dall'art. 33, sesto comma, Cost. Gli altri profili di censura restano assorbiti.

Massima n. 30499

Può essere rinviata a trattazione separata la diversa questione di legittimità costituzionale, sollevata, con lo stesso ricorso, dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti di altre disposizioni (artt. 14, comma 5, e 33, comma 2) della legge regionale calabrese n. 13 del 2005, ma priva di collegamento con le quelle già esaminate, in quanto concernente interventi per il superamento dell'emergenza ambientale nel settore dei rifiuti. > >

Per questi motivi

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulla diversa questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13 (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe;

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della medesima legge della Regione Calabria n. 13 del 2005, limitatamente alle parole «La decadenza è estesa ai responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi e ai responsabili dei distretti sanitari territoriali»;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 della medesima legge della Regione Calabria n. 13 del 2005, nella parte in cui si applica anche alla nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria), proposta – in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della medesima legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, proposta – in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 6 e 7, della stessa legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, proposta – in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 6 e 7, della citata legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, proposta – in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12, proposta – in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della citata legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, della medesima legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, proposta – in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo), proposta – in riferimento all'art. 97 della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della medesima legge della Regione Abruzzo n. 27 del 2005, proposta – in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della stessa legge della Regione Abruzzo n. 27 del 2005, proposta – in riferimento agli artt. 2, 51 e 97 della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della citata legge della Regione Abruzzo n. 27 del 2005, proposte – in riferimento all'art. 97 della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006. F.to: Annibale MARINI, Presidente Franco BILE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2006. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze