Corte costituzionale
Ordinanza n. 280/2006
Corte cost., ord. 7 luglio 2006, n. 280
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 280/2006
- Data di deposito
- 7 luglio 2006
- Data di decisione
- 3 luglio 2006
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:280
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 3, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, comma 8, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 14, comma 5, -bis, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 14, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
Parametri
Massime
Massima n. 30599
Manifesta inammissibilità, per carente descrizione della fattispecie, della questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24 e 113, secondo comma, Cost., degli artt. 13, commi 3 e 8, e 14, comma 5- bis , del d.lgs. n. 286 del 1998, concernenti la mancata previsione della convalida da parte dell'autorità giudiziaria dell'ordine del questore di lasciare il territorio entro cinque giorni.
Massima n. 30600
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 3 e 8, e 14, comma 5- bis , del d.lgs. n. 286 del 1998, sollevata in relazione agli artt. 3, 24 e 113, secondo comma, Cost. del d.lgs. n. 286 del 1998 per carente descrizione della fattispecie e, quanto all'art. 13, commi 3 e 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, per omessa motivazione in ordine alla impossibilità di rinvenire nell'ambito dell'ordinamento idoneo strumento volto ad assicurare la tutela cautelare invocata, e ciò nonostante quanto affermato nella sentenza n. 161 del 2000 dalla Corte in ordine al potere generale attribuito al giudice di concedere una tutela cautelare tutte le volte in cui questa non risulti superflua. > >- In ordine al potere generale attribuito al giudice di concedere una tutela cautelare tutte le volte in cui questa non risulti superflua, v. citata sentenza n. 161/2000.
Massima n. 30601
Manifesta inammissibilità, per carente descrizione della fattispecie, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 36 Cost.
Massima n. 30602
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 3 e 8, e 14, comma 5- bis , del d.lgs. n. 286 del 1998, sollevata in relazione agli artt. 3, 24 e 113, secondo comma, Cost., in quanto i rimettenti, prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale, hanno sospeso il decreto di espulsione, con la conseguenza che la questione da essi sollevata è priva di rilevanza.
Massima n. 30603
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5- bis , del d.lgs. n. 286 del 1998, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e 24 Cost. L'espulsione con intimazione del questore di allontanamento dal territorio dello Stato, in quanto tale, incide solo sulla libertà di circolazione; sicché la mancata previsione, in questa ipotesi, del procedimento di convalida risulta giustificata in ragione della diversa natura di tale provvedimento, il quale non incide direttamente sulla libertà personale del destinatario, atteso che l'autorità di polizia non può esercitare alcuna forma di coazione fisica al fine di ottenerne l'adempimento. > >- Sulla natura del provvedimento di espulsione con allontanamento dal territorio dello Stato, v. citate sentenze della Corte di cassazione penale n. 46812 e n. 39811 del 2005; sulla non incidenza di tale provvedimento sulla libertà di personale del destinatari, v. citata ordinanza della Corte costituzionale n. 194/1996.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 3 e 8, e 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, e 113, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Siena, in composizione monocratica, e dai Giudici di pace di Bergamo, Bari, Cuneo, Roma e Isernia con le ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 36 della Costituzione, dal Giudice di pace di Bologna con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Gorizia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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