Corte costituzionale

Sentenza n. 469/2005

Corte cost., sent. 28 dicembre 2005, n. 469

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
469/2005
Data di deposito
28 dicembre 2005
Data di decisione
14 dicembre 2005
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:469

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Umbria n. 21 del 16 aprile 2005
  • legge della Regione Emilia Romagna n. 13 del 31 marzo 2005

Parametri

Massime

Massima n. 30047

E’ inammissibile l’intervento di soggetti privati nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, dal momento che detto giudizio si svolge esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, mentre per coloro che siano privi di tale potestà restano fermi i mezzi di tutela delle posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali, ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale. - Con riferimento al giudizio previsto dall’art. 123, secondo comma, Cost., v., citata, sent. n. 378 del 2004.

Massima n. 30048

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Umbria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), sollevata in riferimento agli artt. 123, 117, primo comma, 127, 134, 136, 1, 3 e 48 della Costituzione, dal momento che il ricorso del Presidente del Consiglio è stato proposto non nell’ambito del procedimento di controllo preventivo di cui all’art. 123, secondo comma, Cost., ma nell’esercizio del potere che l’art. 127, primo comma, Cost. riconosce al Governo di impugnare a posteriori le leggi regionali, assumendo come termine iniziale per l’esercizio dell’azione la data di pubblicazione della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione interessata. Nella specie, l’impugnazione dello statuto, promossa dal Governo assumendo come dies a quo la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, contrasta con il sistema dei controlli sulle fonti primarie regionali configurato nel Titolo V della Parte II della Costituzione, a norma del quale per gli statuti regionali continua ad esistere uno speciale controllo preventivo di legittimità costituzionale, mentre per le ordinarie leggi regionali il controllo è ormai successivo. L’esplicita previsione di un sistema di controllo preventivo per la legge statutaria comporta che a questa legge, una volta pubblicata sul Bollettino Ufficiale, non possa essere applicato anche il controllo successivo. - Sullo speciale controllo preventivo di legittimità costituzionale previsto per gli statuti regionali v., citata, sent. n. 304 del 2002. - Sul previgente testo dell’art. 127 Cost. v., citata, sent. n. 40 del 1977.

Massima n. 30049

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2005, n.13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), sollevata in riferimento agli artt. 123, 117, primo comma, 127, 134, 136, 1, 3 e 48 della Costituzione, dal momento che il ricorso del Presidente del Consiglio è stato proposto non nell’ambito del procedimento di controllo preventivo di cui all’art. 123, secondo comma, Cost., ma nell’esercizio del potere che l’art. 127, primo comma, Cost. riconosce al Governo di impugnare a posteriori le leggi regionali, assumendo come termine iniziale per l’esercizio dell’azione la data di pubblicazione della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione interessata. Nella specie, l’impugnazione dello statuto, promossa dal Governo assumendo come dies a quo la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, contrasta con il sistema dei controlli sulle fonti primarie regionali configurato nel Titolo V della Parte II della Costituzione, a norma del quale per gli statuti regionali continua ad esistere uno speciale controllo preventivo di legittimità costituzionale, mentre per le ordinarie leggi regionali il controllo è ormai successivo. L’esplicita previsione di un sistema di controllo preventivo per la legge statutaria comporta che a questa legge, una volta pubblicata sul Bollettino Ufficiale, non possa essere applicato anche il controllo successivo. - Sullo speciale controllo preventivo di legittimità costituzionale previsto per gli statuti regionali v., citata, sent. n. 304 del 2002. - Sul previgente testo dell’art. 127 Cost. v., citata, sent. n. 40 del 1977.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Umbria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), e della legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione agli articoli 123, 117, primo comma, 127, 134, 136, 1, 3 e 48 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze