Corte costituzionale

Sentenza n. 417/2005

Corte cost., sent. 14 novembre 2005, n. 417

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
417/2005
Data di deposito
14 novembre 2005
Data di decisione
9 novembre 2005
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:417

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 168 del 12 luglio 2004
  • art. 1, comma 4, legge n. 191 del 30 luglio 2004
  • art. 1, comma 5, legge n. 191 del 30 luglio 2004
  • art. 1, comma 10, legge n. 191 del 30 luglio 2004
  • art. 1, comma 11, legge n. 191 del 30 luglio 2004
  • art. 1, comma 9, legge n. 191 del 30 luglio 2004
  • art. 3, comma 1, legge n. 191 del 30 luglio 2004

Parametri

Massime

Massima n. 29942

Sussiste in capo alle Regioni la legittimazione a denunciare una legge statale per violazione di competenze degli enti locali, perché la stretta connessione, in particolare in tema di finanza regionale e locale, tra le attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali. - V., citata, sentenza n. 196/2004.

Massima n. 29943

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo comma, della Costituzione e agli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), e 4 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta. La norma censurata, che attribuisce alle amministrazioni pubbliche la facoltà di scegliere fra il ricorso alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, in alternativa, l'utilizzazione dei parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi, ha natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, adottato entro l'ambito della discrezionalità del legislatore statale. Non sussiste neppure il contrasto con le norme statutarie che attribuiscono alla Regione la potestà legislativa esclusiva nelle materie dell'ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e dell'ordinamento degli enti locali, poiché le attività dirette all'acquisto di beni o servizi non sono riconducibili a tali materie. - V., citata, sentenza n. 36/2004.

Massima n. 29944

Le censure di incostituzionalità proposte avverso il testo originario di un decreto-legge prima della conversione debbono ritenersi assorbite in quelle rivolte alla corrispondente, identica, disposizione contenuta nella legge di conversione.

Massima n. 29945

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191, sollevata in riferimento agli artt. 3, 100, 114, 117 e 118 della Costituzione, all'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e al principio di leale collaborazione. La disposizione censurata si limita a porre a carico delle strutture operative interne degli enti locali l'obbligo di comunicare alla Corte dei conti l'esito del controllo di gestione: tale obbligo non è idoneo di per sé a pregiudicare l'autonomia delle Regioni e degli enti locali, essendo espressione di un coordinamento meramente informativo, e le norme che lo prevedono debbono ricondursi ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, con funzione regolatrice della cosiddetta "finanza pubblica allargata", allo scopo di assicurare il rispetto del patto di stabilità. A tale finalità consegue che a livello centrale si possono collocare non solo norme fondamentali che regolano la materia, ma anche norme puntuali, quali quelle relative alla disciplina degli obblighi di invio di informazioni sulla situazione finanziaria alla Corte dei conti. - Sulla qualificazione dell'obbligo di comunicazione quale espressione di un coordinamento meramente informativo v., citate, sentenze n. 376/2003 e 35/2005 e, per il periodo antecedente la riforma del Titolo V, le sentenze n. 279/1992, n. 412/1994, n. 421/1998. - Sulla riconducibilità ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica delle norme che disciplinano obblighi di trasmissione di dati finalizzati a consentire il funzionamento del sistema dei controlli sulla finanza di regioni ed enti locali v., citate, sentenze n. 376/2003, n. 4/2004, n. 35/2005, n. 64/2005.

Massima n. 29946

Illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e assorbito ogni altro profilo di incostituzionalità - dell'art. 1, commi 9, 10, 11, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191, nella parte in cui si riferisce alle Regioni e agli enti locali: i commi impugnati, infatti, introducendo puntuali vincoli che riguardano le spese per beni e servizi nonché per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, missioni all'estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, non fissano limiti generali al disavanzo o alla spesa corrente, ma stabiliscono vincoli che, avendo ad oggetto singole voci di spesa, non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e comportano un'inammissibile ingerenza nell'autonomia degli enti, ledendone l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art. 119 Cost.. - Sulla possibilità per il legislatore statale di imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, ma solo con disciplina di principio, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, v., citate, sentenze n. 376/2003, n. 4/2004, n. 36/2004, n. 390/2004.

Massima n. 29947

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191, che inserisce i commi 21-bis e 21-ter nell'art. 3 della legge n. 350 del 2003, sollevata per contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 della Costituzione e con il principio di leale collaborazione. Le Regioni ricorrenti si limitano ad appuntare le proprie doglianze sugli elenchi dei tipi di indebitamento e investimento contenuti nei commi 17 e 18 dell'art. 3 della citata legge n. 350 del 2003 ma omettono di formulare specifici motivi di censura proprio riguardo alla norma del comma 1 dell'art. 3, oggetto di denuncia, la quale amplia il novero degli investimenti e si configura, perciò, come norma di favore per le Regioni.

Massima n. 29948

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191, che inserisce i commi 21-bis e 21-ter nell'art. 3 della legge n. 350 del 2003, sollevata in relazione agli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettera f), e 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, all’art. 11 della legge 26 novembre 1981, n. 690, agli artt. 2 e 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, all’art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320. La Regione ricorrente si limita ad appuntare le proprie doglianze sugli elenchi dei tipi di indebitamento e investimento contenuti nei commi 17 e 18 dell'art. 3 della citata legge n. 350 del 2003 ma omette di formulare specifici motivi di censura proprio riguardo alla norma del comma 1 dell'art. 3, oggetto di denuncia, la quale amplia il novero degli investimenti e si configura, perciò, come norma di favore per le Regioni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9, 10, 11, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nella parte in cui si riferisce alle Regioni e agli enti locali;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2004, sollevate dalla Regione Campania e dalla Regione Marche, in relazione agli articoli 117, terzo e quarto comma, 118, 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi in epigrafe;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2004, sollevate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, in relazione agli articoli 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettera f), e 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta); all'art. 11 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta); agli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali); all'art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta), con il ricorso in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2004, sollevate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, in relazione agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119, primo comma, della Costituzione e agli articoli 2, primo comma, lettere a) e b), e 4 della legge costituzionale n. 4 del 1948 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), con il ricorso in epigrafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2004, sollevate dalla Regione Campania, in relazione agli articoli 3, 100, 114, 117 e 118 della Costituzione, all'articolo 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2005.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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