Corte costituzionale

Ordinanza n. 372/2005

Corte cost., ord. 4 ottobre 2005, n. 372

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
372/2005
Data di deposito
4 ottobre 2005
Data di decisione
28 settembre 2005
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:372

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29784

Restituzione degli atti al giudice a quo affinché valuti la persistente rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (reato di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato), sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 25 e 27 della Costituzione, posto che, successivamente all’ordinanza di rimessione, non solo questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui stabiliva l’obbligatorietà dell’arresto dell’autore del reato di ingiustificato trattenimento nel territorio dello Stato (sent. n. 223 del 2004), ma sono, altresì, intervenute rilevanti modifiche normative, rappresentate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 convertito, con emendamenti, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, che, pur non incidendo sulla previsione in forza della quale per il reato considerato si procede con giudizio direttissimo né sulla disciplina dell’espulsione amministrativa dello straniero sottoposto a procedimento penale, hanno comportato mutamenti della cornice sistematica e delle concrete modalità operative dei meccanismi processuali sottoposti al vaglio di costituzionalità. - V., citata, sent. n. 223 del 2004.

Massima n. 29785

Restituzione degli atti al giudice a quo affinché valuti la persistente rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui stabilisce l’arresto obbligatorio per il reato di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, posto che, successivamente all’ordinanza di rimessione, non solo questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in parte qua della norma suindicata (sent. n. 223 del 2004), ma sono, altresì, intervenute rilevanti modifiche normative, rappresentate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 convertito, con emendamenti, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, che, pur non incidendo sulla previsione in forza della quale per il reato considerato si procede con giudizio direttissimo né sulla disciplina dell’espulsione amministrativa dello straniero sottoposto a procedimento penale, hanno comportato mutamenti della cornice sistematica e delle concrete modalità operative dei meccanismi processuali sottoposti al vaglio di costituzionalità. - V., citata, sent. n. 223 del 2004.

Massima n. 29786

Restituzione degli atti al giudice a quo affinché valuti la persistente rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede - per il reato di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato - un sostanziale automatismo nel rilascio del nulla osta all’espulsione da parte dell’autorità giudiziaria in sede di convalida dell’arresto, posto che, successivamente alle ordinanza di rimessione, non solo questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui stabiliva l’obbligatorietà dell’arresto dell’autore del reato di ingiustificato trattenimento nel territorio dello Stato (sent. n. 223 del 2004), ma sono, altresì, intervenute rilevanti modifiche normative, rappresentate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 convertito, con emendamenti, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, che, pur non incidendo sulla previsione in forza della quale per il reato considerato si procede con giudizio direttissimo né sulla disciplina dell’espulsione amministrativa dello straniero sottoposto a procedimento penale, hanno comportato mutamenti della cornice sistematica e delle concrete modalità operative dei meccanismi processuali sottoposti al vaglio di costituzionalità. - V., citata, sent. n. 223 del 2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Monza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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