Corte costituzionale
Ordinanza n. 372/2005
Corte cost., ord. 4 ottobre 2005, n. 372
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 372/2005
- Data di deposito
- 4 ottobre 2005
- Data di decisione
- 28 settembre 2005
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:372
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 5, ter aggiunto, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, legge n. 189 del 30 luglio 2002
- art. 14, comma 5, quinquies aggiunto, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, comma 3, bis aggiunto, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 12, legge n. 189 del 30 luglio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 29784
Restituzione degli atti al giudice a quo affinché valuti la persistente rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (reato di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato), sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 25 e 27 della Costituzione, posto che, successivamente all’ordinanza di rimessione, non solo questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui stabiliva l’obbligatorietà dell’arresto dell’autore del reato di ingiustificato trattenimento nel territorio dello Stato (sent. n. 223 del 2004), ma sono, altresì, intervenute rilevanti modifiche normative, rappresentate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 convertito, con emendamenti, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, che, pur non incidendo sulla previsione in forza della quale per il reato considerato si procede con giudizio direttissimo né sulla disciplina dell’espulsione amministrativa dello straniero sottoposto a procedimento penale, hanno comportato mutamenti della cornice sistematica e delle concrete modalità operative dei meccanismi processuali sottoposti al vaglio di costituzionalità. - V., citata, sent. n. 223 del 2004.
Massima n. 29785
Restituzione degli atti al giudice a quo affinché valuti la persistente rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui stabilisce l’arresto obbligatorio per il reato di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, posto che, successivamente all’ordinanza di rimessione, non solo questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in parte qua della norma suindicata (sent. n. 223 del 2004), ma sono, altresì, intervenute rilevanti modifiche normative, rappresentate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 convertito, con emendamenti, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, che, pur non incidendo sulla previsione in forza della quale per il reato considerato si procede con giudizio direttissimo né sulla disciplina dell’espulsione amministrativa dello straniero sottoposto a procedimento penale, hanno comportato mutamenti della cornice sistematica e delle concrete modalità operative dei meccanismi processuali sottoposti al vaglio di costituzionalità. - V., citata, sent. n. 223 del 2004.
Massima n. 29786
Restituzione degli atti al giudice a quo affinché valuti la persistente rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede - per il reato di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato - un sostanziale automatismo nel rilascio del nulla osta all’espulsione da parte dell’autorità giudiziaria in sede di convalida dell’arresto, posto che, successivamente alle ordinanza di rimessione, non solo questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui stabiliva l’obbligatorietà dell’arresto dell’autore del reato di ingiustificato trattenimento nel territorio dello Stato (sent. n. 223 del 2004), ma sono, altresì, intervenute rilevanti modifiche normative, rappresentate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 convertito, con emendamenti, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, che, pur non incidendo sulla previsione in forza della quale per il reato considerato si procede con giudizio direttissimo né sulla disciplina dell’espulsione amministrativa dello straniero sottoposto a procedimento penale, hanno comportato mutamenti della cornice sistematica e delle concrete modalità operative dei meccanismi processuali sottoposti al vaglio di costituzionalità. - V., citata, sent. n. 223 del 2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Monza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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