Corte costituzionale
Ordinanza n. 352/2005
Corte cost., ord. 29 luglio 2005, n. 352
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 352/2005
- Data di deposito
- 29 luglio 2005
- Data di decisione
- 15 luglio 2005
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:352
Norme oggetto del giudizio
- art. 126-bis, comma 2, introdotto, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 7, comma 1, modificato, decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 2002
- art. 7, comma 3, lettera b), decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- legge n. 214 del 1° agosto 2003
Parametri
Massime
Massima n. 29755
Restituzione ai giudici a quibus degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 13, 16, 24, 27, 41, 97 e 113 Cost., dell'art. 126-bis, comma 2, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, introdotto dall'art. 7, comma 1, del d. lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214 - che prevede che, in caso di mancata immediata identificazione del responsabile di un'infrazione stradale, la segnalazione della decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida debba essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni, i dati personali e della patente del conducente -, a seguito della sent. n. 27 del 2005, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata. - Illegittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del nuovo codice della strada: sent. n. 27 del 2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti ai Giudici di pace di Finale Ligure, Castelfiorentino, Monza, Siena, Rho, Penne, Cairo Montenotte, Lanciano, Reggio Calabria, Roma, Pescara, Avezzano, Fano, San Giovanni in Persiceto, Firenze, Lagonegro, Pontremoli, Tempio Pausania, Revere, Milano, Trapani, Empoli, Aosta, Gravina in Puglia ed Oriolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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