Corte costituzionale
Ordinanza n. 269/2005
Corte cost., ord. 7 luglio 2005, n. 269
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 269/2005
- Data di deposito
- 7 luglio 2005
- Data di decisione
- 23 giugno 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:269
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, legge n. 370 del 19 ottobre 1999
Parametri
Massime
Massima n. 29517
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 103, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione, dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, nella parte in cui non prevede alcun punteggio da farsi valere nei concorsi di accesso a profili professionali medici per i medici destinatari dello stesso art. 11. La prospettazione del rimettente, infatti, secondo cui la norma impugnata sarebbe finalizzata all’integrale attuazione, in via legislativa, dei giudicati formatisi riguardo all’annullamento dei decreti emanati in attuazione del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sicché la sua incompletezza si risolverebbe in una ingiustificata violazione dei giudicati stessi, è erroneo, essendo palese che la norma impugnata è obiettivamente attuativa dei soli profili economici dei giudicati stessi e che per quanto riguarda l’assegnazione dei punteggi a fini concorsuali, le situazioni soggettive dei ricorrenti nei giudizi 'a quibus', derivanti dai suddetti giudicati, permangono immodificate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 103, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2005.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze