Corte costituzionale

Ordinanza n. 269/2005

Corte cost., ord. 7 luglio 2005, n. 269

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
269/2005
Data di deposito
7 luglio 2005
Data di decisione
23 giugno 2005
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:269

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, legge n. 370 del 19 ottobre 1999

Parametri

Massime

Massima n. 29517

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 103, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione, dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, nella parte in cui non prevede alcun punteggio da farsi valere nei concorsi di accesso a profili professionali medici per i medici destinatari dello stesso art. 11. La prospettazione del rimettente, infatti, secondo cui la norma impugnata sarebbe finalizzata all’integrale attuazione, in via legislativa, dei giudicati formatisi riguardo all’annullamento dei decreti emanati in attuazione del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sicché la sua incompletezza si risolverebbe in una ingiustificata violazione dei giudicati stessi, è erroneo, essendo palese che la norma impugnata è obiettivamente attuativa dei soli profili economici dei giudicati stessi e che per quanto riguarda l’assegnazione dei punteggi a fini concorsuali, le situazioni soggettive dei ricorrenti nei giudizi 'a quibus', derivanti dai suddetti giudicati, permangono immodificate.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 103, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2005.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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