Corte costituzionale
Ordinanza n. 126/2005
Corte cost., ord. 25 marzo 2005, n. 126
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 126/2005
- Data di deposito
- 25 marzo 2005
- Data di decisione
- 21 marzo 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- NEPPI MODONA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:126
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 8, lettera a), decreto-legge n. 195 del 9 settembre 2002
- legge n. 222 del 9 ottobre 2002
- art. 33, comma 7, lettera a), legge n. 189 del 30 luglio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 29294
Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 13, 16, 27, secondo comma, 29 e 35, primo comma, Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 7, lettera a), della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dell'articolo 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, disposizioni che escludono entrambe – la prima per i c.d. badanti e lavoratori domestici, la seconda per i dipendenti di imprese – la regolarizzazione, a seguito di istanza di emersione, dei lavoratori che siano stati destinatari di provvedimenti di espulsione con accompagnamento alla frontiera. Infatti le ordinanze di rimessione omettono una compiuta descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi e sono carenti di motivazione sui parametri evocati. - In tema di espulsione con accompagnamento alla frontiera, v. la citata sentenza n. 222/2004, n. 4 del 'Considerato in diritto'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, e dell'art. 33, comma 7, lettera a), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 13, 16, 27, secondo comma, 29 e 35, primo comma, della Costituzione, dai Tribunali amministrativi regionali per la Puglia, sezione staccata di Lecce, per la Liguria, per la Puglia, sede di Bari, per il Veneto, per la Valle d'Aosta, per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, e dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005.
F.to:
Guido NEPPI MODONA, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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