Corte costituzionale

Ordinanza n. 126/2005

Corte cost., ord. 25 marzo 2005, n. 126

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
126/2005
Data di deposito
25 marzo 2005
Data di decisione
21 marzo 2005
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
NEPPI MODONA
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:126

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 8, lettera a), decreto-legge n. 195 del 9 settembre 2002
  • legge n. 222 del 9 ottobre 2002
  • art. 33, comma 7, lettera a), legge n. 189 del 30 luglio 2002

Parametri

Massime

Massima n. 29294

Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 13, 16, 27, secondo comma, 29 e 35, primo comma, Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 7, lettera a), della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dell'articolo 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, disposizioni che escludono entrambe – la prima per i c.d. badanti e lavoratori domestici, la seconda per i dipendenti di imprese – la regolarizzazione, a seguito di istanza di emersione, dei lavoratori che siano stati destinatari di provvedimenti di espulsione con accompagnamento alla frontiera. Infatti le ordinanze di rimessione omettono una compiuta descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi e sono carenti di motivazione sui parametri evocati. - In tema di espulsione con accompagnamento alla frontiera, v. la citata sentenza n. 222/2004, n. 4 del 'Considerato in diritto'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, e dell'art. 33, comma 7, lettera a), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 13, 16, 27, secondo comma, 29 e 35, primo comma, della Costituzione, dai Tribunali amministrativi regionali per la Puglia, sezione staccata di Lecce, per la Liguria, per la Puglia, sede di Bari, per il Veneto, per la Valle d'Aosta, per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, e dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005.

F.to:

Guido NEPPI MODONA, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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