Corte costituzionale

Sentenza n. 390/2004

Corte cost., sent. 17 dicembre 2004, n. 390

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
390/2004
Data di deposito
17 dicembre 2004
Data di decisione
13 dicembre 2004
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:390

Norme oggetto del giudizio

  • art. 34, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
  • art. 34, comma 1, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
  • art. 34, comma 2, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
  • art. 34, comma 3, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
  • art. 34, comma 4, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
  • art. 34, comma 10, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
  • art. 34, comma 13, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
  • art. 34, comma 22, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
  • art. 3, comma 53, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
  • art. 3, comma 54, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
  • art. 3, comma 55, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
  • art. 3, comma 58, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
  • art. 3, comma 61, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
  • art. 3, comma 65, legge n. 350 del 24 dicembre 2003
  • art. 34, comma 11, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
  • art. 3, comma 60, legge n. 350 del 24 dicembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 28936

Per ragioni di omogeneità di materia le questioni di legittimità costituzionale che investono l’art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 vengono decise con la medesima sentenza, mentre vi è riserva di decisioni sulle ulteriori questioni introdotte con gli stessi ricorsi, relativamente ad altre norme della stessa legge.

Massima n. 28937

Estinzione del giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, promossi con ricorsi delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta, avendo depositato atto di rinuncia.

Massima n. 28938

La circostanza che il comma 10 della norma impugnata disponga espressamente che alle Regioni si applicano – in luogo dei commi ad esso precedenti – le disposizioni del comma 11, come pure il comma 13, a sua volta, esclude che la limitazione in esso prevista si applichi alle Regioni ed, infine, il comma 22 non contiene alcun esplicito obbligo delle Regioni, non potendo esse essere ricomprese nella locuzione “enti pubblici non economici”, deve, quindi, essere esclusa qualsiasi lesione dell’autonomia organizzativa e di spesa garantite alle Regioni. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, proposte in riferimento agli artt. 3,5, 97, 11, 117, 118, 119 e 120, dell’art. 34, commi 1, 2, 3, 4, 10, 13 e 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Massima n. 28939

E’ palese dal testo letterale delle disposizioni impugnate che esse non riguardano le Regioni: non il comma 53 (ove è previsto il divieto di assunzioni a tempo indeterminato) né i commi 54 e 55 (che disciplinano deroghe e relative procedure a quel divieto), come, peraltro, chiarisce l’ultimo alinea del comma 58 ed il comma 65, mentre implicita, ma inequivoca, è l’estraneità delle Regioni a quanto dispone il comma 61. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, proposte in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dell’art. 3, commi 53, 54, 55, 58, 61 e 65 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Massima n. 28940

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, limitatamente alla parte in cui dispone che le assunzioni a tempo indeterminato “devono, comunque, essere contenute (…) entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2002”. La disposizione, infatti, pone un precetto specifico e puntuale per il suo oggetto, che si risolve in una indebita invasione del potere di organizzazione della propria struttura amministrativa riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, ai quali la legge statale può prescrivere criteri ed obiettivi, ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi.

Massima n. 28941

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, limitatamente alla parte in cui dispone che le assunzioni a tempo indeterminato “devono, comunque, essere contenute (…) entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 20003”. La disposizione, infatti, pone un precetto specifico e puntuale per il suo oggetto, che si risolve in una indebita invasione del potere di organizzazione della propria struttura amministrativa riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, ai quali la legge statale può prescrivere criteri ed obiettivi, ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i ricorsi numeri 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25 e 26 del 2003 nonché i ricorsi numeri 31, 32 e 33 del 2004, e riservata a separate pronunce la decisione delle questioni in tali ricorsi sollevate relativamente a norme diverse dall'art. 34 della legge n. 289 del 2002 e dall'art. 3, commi 53-65, della legge n. 350 del 2003;

dichiara estinti per rinuncia i giudizi di cui al ricorso n. 18 del 2003 proposto dalla Regione Piemonte e n. 19 del 2003 proposto dalla Regione Valle d'Aosta;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), limitatamente alla parte in cui dispone che le assunzioni a tempo indeterminato «devono, comunque, essere contenute (…) entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002»;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale proposte, in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nei confronti dell'art. 34, commi 1, 2, 3, 4, 10, 13 e 22 della predetta legge n. 289 del 2002;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), limitatamente alla parte in cui dispone che le assunzioni a tempo indeterminato «devono, comunque, essere contenute (…) entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003»;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale proposte, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, nei confronti dell'art. 3, commi 53, 54, 55, 58, 61 e 65, della suddetta legge n. 350 del 2003.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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