Corte costituzionale
Sentenza n. 345/2004
Corte cost., sent. 15 novembre 2004, n. 345
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 345/2004
- Data di deposito
- 15 novembre 2004
- Data di decisione
- 28 ottobre 2004
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:345
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, comma 1, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 24, comma 2, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 24, comma 3, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 24, comma 4, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 24, comma 5, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 24, comma 9, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 120, Costituzione
- art. 8, comma 1, numero 1), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, comma 1, numero 10), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 agosto 1975
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 28846
Va riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto altre disposizioni della legge n. 289 del 2002, sollevate con i ricorsi regionali.
Massima n. 28847
Va dichiarata, per rinuncia accettata dalla controparte, l’estinzione dei giudizi promossi in ordine alle questioni di costituzionalità dell'art. 24, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9, della legge n. 289 del 2002 - concernente la disciplina dell'“acquisto di beni e servizi” -, sollevate in relazione agli articoli 3, 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, per ritenuta lesione della competenza residuale. L’articolo oggetto di impugnativa, successivamente alla proposizione del ricorso, è stato infatti integralmente abrogato ad opera dell'art. 3, comma 166, della legge n. 350 del 2003.
Massima n. 28848
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di costituzionalità dell'art. 24, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9, della legge n. 289 del 2002 - concernente la disciplina dell'“acquisto di beni e servizi” -, sollevate in relazione agli artt. 5, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 8, primo comma, numero 1), 9, primo comma, numero 10), e 16 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige (approvato con il d.P.R. n. 670 del 1972) e alle relative norme di attuazione (di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975) e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, per ritenuta violazione della competenza legislativa delle Regioni ricorrenti. Infatti la richiesta di alcune ricorrenti di cessazione della materia del contendere per il venire meno del loro interesse ad una pronuncia di merito fa ritenere che l'impugnato articolo 24 della legge n. 289 del 2002 non abbia avuto applicazione nell'ambito del loro territorio.
Massima n. 28849
Non può essere accolta la richiesta della Regione Veneto di trasferimento della questione di costituzionalità, sollevata in relazione al comma 4 dell'art. 24 della legge n. 289 del 2002 - là dove esso prevede la responsabilità amministrativa del dipendente che sottoscriva un contratto in violazione degli obblighi di esperimento della gara ovvero dell'utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP, rilevando che la disciplina sostanziale della responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari degli uffici non statali, non rientrando in nessuna delle materie elencate nell'art. 117 della Costituzione ed, in particolare, non essendo ascrivibile alla materia processuale della giustizia amministrativa, spetterebbe alla competenza residuale delle Regioni - sulla disposizione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito nella legge n. 191 del 2004. Infatti tale ultima disposizione, ricollegando la sanzione della responsabilità amministrativa alla violazione di un obbligo diverso rispetto a quello previsto dall’impugnato art. 24, comma 4, della legge n. 289 del 2002, doveva formare oggetto di un’autonoma impugnazione.
Massima n. 28850
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 5, della legge n. 289 del 2002 - il quale limita l'esperibilità della trattativa privata a casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato e pone un obbligo di comunicazione alla Corte dei conti -, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, in quanto la norma sarebbe ridondante rispetto alle normative comunitarie, nazionali e regionali già disciplinanti la materia e imporrebbe una comunicazione alla Corte dei conti che costituirebbe un ulteriore adempimento “burocratico” di cui non risulterebbe chiaro l'effetto. Infatti va ribadito l'orientamento di questa Corte, il quale esclude che la Regione possa invocare, a fondamento di una impugnazione in via principale di una legge statale, parametri costituzionali diversi da quelli relativi alla tutela della propria sfera di autonomia. - In tema di inammissibilità di ricorsi in via principale riferiti a parametri non lesivi della sfera di autonomia regionale, v. citate sentenze n. 4, n. 6 e n. 196/2004.
Massima n. 28851
Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di costituzionalità dell'art. 24, commi 1, 2, 4, 5 e 9, della legge n. 289 del 2002, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione. Infatti, nel caso di specie, l'estensione agli acquisti sotto soglia di beni e servizi della normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria non implica per gli enti autonomi l'applicazione di puntuali modalità, ma solo l'osservanza dei principi desumibili dalla normativa in questione. Questa interpretazione del comma 1 dell'art. 24 della legge n. 289 del 2002 appare conforme alla disposizione del comma 9 dello stesso art. 24, nel quale si legge che “le disposizioni dei commi 1, 2 e 5 costituiscono norme di principio e di coordinamento”. Questa espressione, diversa da quella di “principi fondamentali”, che ricorre in ipotesi di legislazione concorrente, conferma che qui ci si trova di fronte ad un caso di legislazione esclusiva e “trasversale” dello Stato, che deve tener conto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza dei mezzi usati rispetto al fine che si vuol raggiungere della tutela della concorrenza. Quanto poi al denunciato profilo dell'incompetenza dello Stato a dettare la disciplina sostanziale della responsabilità amministrativa dei dipendenti della Regione e degli enti pubblici regionali e locali, poiché si verserebbe in tema di competenza residuale della Regione in materia di ordinamento dei propri uffici, la ricorrente trascura che, in proposito, vengono in evidenza le disposizioni dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, secondo le quali spettano alla competenza esclusiva dello Stato le materie della giurisdizione e dell'ordinamento civile. Nella disciplina generale della responsabilità amministrativa i profili sostanziali sono strettamente intrecciati con i poteri che la legge attribuisce al giudice chiamato ad accertarla (come si rileva, ad esempio, dalla disposizione dell'art. 52 del regio decreto n. 1214 del 1934, secondo la quale “la Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto”), ovvero fanno riferimento a situazioni soggettive riconducibili alla materia dell'ordinamento civile. Ne discende che la potestà legislativa residuale delle Regioni a statuto ordinario in materia di ordinamento dei propri uffici (art. 117, quarto comma, della Costituzione), se può esplicarsi nel senso di disciplinare il rapporto di impiego o di servizio dei propri dipendenti, prevedendo obblighi la cui violazione comporti responsabilità amministrativa, non può tuttavia incidere sul regime della stessa. - In tema di tutela della concorrenza, v. citate sentenze nn. 14 e 272/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto altre disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), sollevate con i ricorsi in epigrafe,
riuniti i giudizi,
1) dichiara estinti i giudizi promossi dalla Regione Valle d'Aosta, in ordine alle questioni di costituzionalità dell'art. 24, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con i ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric. n. 19 e n. 73 del 2003);
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di costituzionalità dell'art. 24, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevate, rispettivamente: in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 5, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 8, primo comma, numero 1), 9, primo comma, numero 10), e 16 dello statuto speciale (approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e alle relative norme di attuazione (di cui all'art. 2 del d.P.R. 28 agosto 1975, n. 474), all'art. 117 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 117, primo, terzo e quarto comma, e 114, secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Umbria, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric. nn.15, 18, 20, 22 e 25 del 2003);
3) dichiara inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 24, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 26 del 2003);
4) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di costituzionalità dell'art. 24, commi 1, 2, 4, 5 e 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 26 del 2003).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze