Corte costituzionale

Sentenza n. 198/2004

Corte cost., sent. 28 giugno 2004, n. 198

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
198/2004
Data di deposito
28 giugno 2004
Data di decisione
24 giugno 2004
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:198

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Toscana n. 55 del 4 dicembre 2003
  • legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 22 del 11 dicembre 2003
  • art. 4, legge della Regione Marche n. 29 del 23 dicembre 2003
  • legge della Regione Emilia Romagna n. 1 del 16 gennaio 2004
  • art. 9, comma 4, legge n. 131 del 5 giugno 2003

Parametri

Massime

Massima n. 28584

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli articoli 51 e 134 Cost., della legge della Regione Toscana 4 dicembre 2003, n. 55, dell'art. 4 della legge della Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29, della legge della Regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2004, n. 1, e della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22, in quanto non vengono addotte, nei ricorsi governativi, motivazioni a loro sostegno.

Massima n. 28585

È costituzionalmente illegittima la legge della Regione Toscana 4 dicembre 2003, n. 55, che dichiara inapplicabili nel territorio regionale numerosi commi dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, in quanto è escluso dal sistema costituzionale che il legislatore regionale (così come il legislatore statale rispetto alle leggi regionali) utilizzi la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura solo dannosa o inopportuna, anziché agire in giudizio dinnanzi alla Corte tramite il ricorso in via principale (assorbimento delle ulteriori censure proposte). – Sulle rispettive competenze legislative statali e regionali in materia di condono edilizio, citata la sentenza n. 196/2004.

Massima n. 28586

È costituzionalmente illegittima la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22, che nega la possibilità di applicare, nel territorio regionale, la sanatoria edilizia statale di tipo straordinario, in quanto è escluso dal sistema costituzionale che il legislatore regionale (così come il legislatore statale rispetto alle leggi regionali) utilizzi la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura solo dannosa o inopportuna, anziché agire in giudizio dinnanzi alla Corte tramite il ricorso in via principale (assorbimento delle ulteriori censure proposte). – Sulle rispettive competenze legislative statali e regionali in materia di condono edilizio, citata la sentenza n. 196/2004. – Sui poteri delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia di condono edilizio, citata la sentenza n. 418/1995.

Massima n. 28587

È costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge della Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29, che dichiara inapplicabili nel territorio regionale numerosi commi dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, in quanto è escluso dal sistema costituzionale che il legislatore regionale (così come il legislatore statale rispetto alle leggi regionali) utilizzi la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura solo dannosa o inopportuna, anziché agire in giudizio dinnanzi alla Corte tramite il ricorso in via principale (assorbimento delle ulteriori censure proposte). – Sulle rispettive competenze legislative statali e regionali in materia di condono edilizio, citata la sentenza n. 196/2004.

Massima n. 28588

È costituzionalmente illegittima la legge della Regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2004, n. 1, che sostanzialmente esclude la possibilità di applicazione della disciplina dettata dall'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, in quanto è escluso dal sistema costituzionale che il legislatore regionale (così come il legislatore statale rispetto alle leggi regionali) utilizzi la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura solo dannosa o inopportuna, anziché agire in giudizio dinnanzi alla Corte tramite il ricorso in via principale (assorbimento delle ulteriori censure proposte). – Sulle rispettive competenze legislative statali e regionali in materia di condono edilizio, citata la sentenza n. 196/2004.

Massima n. 28589

Non vi è luogo a provvedere sulle istanze di sospensione formulate dallo Stato avverso la legge della Regione Toscana 4 dicembre 2003, n. 55, la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22, l'art. 4 della legge della Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29, e la legge della Regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2004, n. 1.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Toscana 4 dicembre 2003, n. 55 (Accertamento di conformità delle opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi, in totale o parziale difformità o con variazioni essenziali, nel territorio della Regione Toscana);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22 (Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive);

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29 (Norme concernenti la vigilanza sull'attività edilizia nel territorio regionale);

4) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2004, n. 1 (Misure urgenti per la salvaguardia del territorio dall'abusivismo urbanistico ed edilizio).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2004.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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