Corte costituzionale

Ordinanza n. 416/2004

Corte cost., ord. 23 dicembre 2004, n. 416

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
416/2004
Data di deposito
23 dicembre 2004
Data di decisione
13 dicembre 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:416

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione Umbria n. 1 del 18 febbraio 2004
  • art. 46, legge della Regione Umbria n. 1 del 18 febbraio 2004

Parametri

Massime

Massima n. 28971

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 51 e 134 Cost., degli artt. 2 e 46 della legge della Regione Umbria 18 febbraio 2004, n. 1, i quali, stabiliscono, il primo, che «a seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa nella Regione Umbria la diretta operatività delle norme statali di dettaglio in materia edilizia, ivi comprese quelle che non trovano una corrispondente disciplina nella normativa regionale», ed il secondo, ai commi 4 e 5, che, fino all'entrata in vigore della legge regionale in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, di responsabilità e di sanzioni, prevista nel comma 2 del medesimo articolo, i Comuni sospendano “ogni determinazione circa la conclusione dei procedimenti relativi alla definizione degli illeciti edilizi in conseguenza del condono edilizio”, fatta salva comunque la facoltà degli interessati di presentare le “domande di sanatoria” ai sensi dell'art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, a tutela delle proprie “posizioni giuridiche”, in quanto delle censure non viene fornita alcuna motivazione autonoma rispetto agli altri profili di doglianza.

Massima n. 28972

E’ cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 5, 81, 117, secondo comma, lettere l) e s), e terzo comma, 119 e 127 Cost., degli articoli 2 e 46 della legge della Regione Umbria n. 1 del 2004, in quanto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004, che ha riconosciuto alle Regioni un ruolo indefettibile «nella attuazione della legislazione sul condono edilizio straordinario», evidenziando come, ai fini della operatività della relativa disciplina statale non colpita dalla declaratoria di incostituzionalità, lo Stato dovesse sollecitamente provvedere alla fissazione di un termine entro il quale le Regioni potessero «determinare tutte le specificazioni cui sono chiamate dall'art. 32» del decreto-legge n. 269 del 2003, quale risulta a seguito della medesima sentenza n. 196 del 2004, ed evidenziando altresì come «la facoltà degli interessati di presentare la domanda di condono dovrà essere esercitabile in un termine ragionevole a partire dalla scadenza del termine ultimo posto alle Regioni per l'esercizio del loro potere legislativo» - termine individuato, dallo stesso art. 5 del d.l. n. 168 del 2004, nel 12 novembre 2004 -, la Regione Umbria è intervenuta con la legge regionale 3 novembre 2004, n. 21, facendo così cessare l'effetto sospensivo previsto dalle disposizioni impugnate, sicché nessun effetto lesivo può ritenersi prodotto per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore delle disposizioni della legge regionale oggetto del giudizio e la pubblicazione della sentenza n. 196 del 2004, in quanto le prime non hanno precluso la mera presentazione delle domande di condono edilizio, la cui efficacia è stata esplicitamente fatta salva dalla seconda, e considerato, comunque, che il d.l. n. 168 del 2004, così come attuato dalla legge regionale n. 21 del 2004, ha riaperto la procedura per la presentazione delle domande di condono. - Sul condono edilizio previsto dal d.l. n. 269 del 2003, cfr. sentenza n. 196/2004 citata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 46 della legge della Regione Umbria 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), sollevate, in riferimento agli articoli 51 e 134 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 46 della predetta legge della Regione Umbria n. 1 del 2004, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 81, 117, secondo comma, lettere l) e s), e terzo comma, 119 e 127 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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