Corte costituzionale
Ordinanza n. 299/2004
Corte cost., ord. 29 settembre 2004, n. 299
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 299/2004
- Data di deposito
- 29 settembre 2004
- Data di decisione
- 27 settembre 2004
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- MEZZANOTTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:299
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto-legge n. 18 del 8 febbraio 2003
- legge n. 63 del 7 aprile 2003
Parametri
Massime
Massima n. 28778
Vanno restituiti ai giudici rimettenti, per un nuovo esame sulla rilevanza, gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, poiché la legge di conversione 7 aprile 2003, n. 63, intervenuta successivamente alle ordinanze di rimessione, ha introdotto l’art. 1-bis del citato decreto legge n. 18 del 2003, che ha stabilito che le disposizioni di cui all’art. 1 dello stesso decreto si applicano ai giudizi instaurati con citazioni notificate dal 10 febbraio 2003.
Massima n. 28779
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 77, 101, 102 e 104, dell’art. 1 del decreto legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, che ha modificato l’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, poiché la norma censurata non deve essere applicata nel giudizio ‘a quo’.
Massima n. 28780
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 77, 101, 102 e 104, dell’art. 1 del decreto legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, che ha modificato l’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, poiché le ordinanze di rimessione non precisano quale sia la data di notifica dell’atto di citazione, sicché non viene consentito il necessario controllo preliminare sulla rilevanza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti ai Giudici di pace di Lecce (r.o. n. 374 del 2003), San Severino Marche (r.o. n. 555 del 2003) e Bari (r.o. n. 589 del 2003);
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 77, 101, 102 e 104 della Costituzione, dai Giudici di pace di Palestrina (r.o. n. 793 del 2003), Bari (r.o. n. 659 del 2003), Putignano (r.o. n. 842 del 2003), Milazzo (r.o. n. 1122 del 2003) e Genzano di Roma (r.o. n. 171 e n. 172 del 2004) con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2004.
F.to:
Carlo MEZZANOTTE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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