Corte costituzionale

Ordinanza n. 268/2004

Corte cost., ord. 23 luglio 2004, n. 268

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
268/2004
Data di deposito
23 luglio 2004
Data di decisione
8 luglio 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:268

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28692

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 45 e 47 del codice di procedura penale, come modificati dalla legge 7 novembre 2002, n. 248, prospettate sotto il profilo della incompatibilità dei presupposti dell’istituto descritti dall’art. 45 cod. proc. pen. con gli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione; del contrasto della sospensione del processo a norma dell’art. 47 dello stesso codice con gli artt. 3, 111, secondo comma, 97 e 112 della Costituzione, nonché della violazione dell’art. 25 Cost. in relazione alla immediata applicabilità della nuova disciplina ai processi in corso, prevista dall’art. 1, comma 5, della legge n. 248 del 2002. Il giudice di merito, infatti, è privo di legittimazione a sollevare questioni in tema di rimessione, non dovendo fare applicazione delle norme censurate. Competente a giudicare la richiesta di rimessione, è la Corte di Cassazione, la sola abilitata a sollevare questione di legittimità costituzionale sugli aspetti sia sostanziali che processuali dell’istituto. - V. citate ordinanze nn. 147/2003, 204/1999, 322/2002 e 248/2000.

Massima n. 28693

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 47, comma 2, come modificato dalla legge 7 novembre 2002, n. 248, nella parte in cui prevede la sospensione obbligatoria del processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e, comunque, prima della pronuncia della sentenza, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione. L’operatività della sospensione obbligatoria del processo è subordinata, infatti, ad una duplice condizione: che il processo stia per entrare in una fase processuale “qualificata” e che il giudice stesso abbia avuto notizia che la richiesta di rimessione sia stata assegnata alle sezioni unite o, comunque, ad una sezione competente a decidere nel merito. Nella specie, di contro, i giudici 'a quibus' hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale subito dopo che la richiesta di rimessione è stata depositata in cancelleria e, quindi, prima che essa sia stata trasmessa alla Corte di cassazione.

Massima n. 28694

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 47, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 7 novembre 2002, n. 248, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione. I giudici 'a quibus', infatti, da un lato, omettono di fornire qualsiasi motivazione in ordine agli elementi che consentirebbero la sospensione e, dall’altro, rilevano che l’imputato ha già presentato plurime richieste di rimessione, ma non dicono perché nel caso di specie non sarebbe applicabile la disposizione di cui all’ultimo periodo dell’art. 47, comma 2, cod. proc. pen.

Massima n. 28695

E’ manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della legge 7 novembre 2002, n. 248, sollevata in riferimento all’art. 25 della Costituzione, nella parte in cui prevede l’applicabilità della nuova disciplina della rimessione anche ai processi in corso e, in particolare, alle richieste di rimessione presentate dopo la data di entrata in vigore della legge. Il giudice 'a quo', infatti, da un lato, non è chiamato a fare applicazione della disciplina censurata per cui non è abilitato neppure a sindacare la legittimità costituzionale della norma transitoria, dall’altro, pur dovendo valutare gli effetti della richiesta di rimessione in ordine alla sospensione facoltativa, omette qualsiasi considerazione circa la sussistenza dei presupposti per l’esercizio di tale facoltà.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 45 e 47 del codice di procedura penale, come modificati dalla legge 7 novembre 2002, n. 248 (Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale), e dell'art. 1, comma 5, della predetta legge 7 novembre 2002, n. 248, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 97, 111 e 112 della Costituzione, dalla Corte di assise di Cosenza, dal Tribunale di Pescara, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara e dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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