Corte costituzionale

Sentenza n. 93/2003

Corte cost., sent. 28 marzo 2003, n. 93

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
93/2003
Data di deposito
28 marzo 2003
Data di decisione
26 marzo 2003
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:93

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 4, legge n. 323 del 24 ottobre 2000
  • art. 1, comma 5, legge n. 323 del 24 ottobre 2000
  • art. 3, comma 1, legge n. 323 del 24 ottobre 2000
  • art. 4, comma 1, legge n. 323 del 24 ottobre 2000
  • art. 4, comma 4, legge n. 323 del 24 ottobre 2000
  • art. 6, comma 1, legge n. 323 del 24 ottobre 2000
  • art. 6, comma 2, legge n. 323 del 24 ottobre 2000
  • art. 13, legge n. 323 del 24 ottobre 2000

Parametri

Massime

Massima n. 27622

L'indicazione specifica di singole disposizioni della legge impugnata per una "consistente serie di ragioni" per le quali sarebbero lese le competenze regionali in materia di "acque minerali e termali", di "assistenza sanitaria" e di "urbanistica" comporta il rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda di annullamento della legge "nella sua interezza", eccezione formulata sul presupposto che non possa configurarsi come autonoma censura.

Massima n. 27623

La decisione sul ricorso introdotto dalla Regione contro una legge statale prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 e con riferimento alle norme costituzionali allora vigenti deve avvenire esclusivamente alla stregua della formulazione originaria. - In termini, citata la sentenza n. 422/2002.

Massima n. 27624

La norma di cui all'art. 1, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 – in base alla quale le Regioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, devono definire "con gli enti interessati gli strumenti di valorizzazione urbanistico-ambientale dei territori termali, adottati secondo le rispettive competenze", potendo il Governo, in caso di mancato rispetto di tale termine, attivare i previsti poteri sostitutivi – non pone alcun vincolo di contenuto alle competenze regionali. L'eventuale esercizio, peraltro, del potere sostitutivo del Governo – finora non attuato, potendo così le Regioni adottare le misure del caso – potrà essere censurato dalle Regioni ove ritenuto in contrasto con le attribuzioni ad esse spettanti in base al nuovo titolo V. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni ed agli articoli 3, 117 e 118; 3, 32 e 97 della Costituzione, in quanto la disposizione sarebbe ambigua – potendo essere interpretata nel senso che i centoventi giorni siano assegnati per l'esercizio della potestà legislativa oppure allo scopo di varare una serie di misure amministrative di tipo urbanistico-territoriale e ambientale – o non conforme a Costituzione, in ragione della brevità ed incongruità del termine assegnato alle Regioni. - In tema di principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, per come ricostruito dalla Corte, citate le sentenze n. 21 e 351/1991, n. 341/1996, n. 242/1997.

Massima n. 27625

La norma di cui all'art. 1, comma 5, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 – nel prevedere la delega al Governo (peraltro ormai scaduta) per l'emanazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un decreto legislativo recante un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali che raccolga, coordinandola, la normativa vigente – attribuisce un potere normativo non idoneo, di per sé, a compromettere prerogative regionali, dovendo il relativo esercizio essere volto alla riconduzione in un quadro di coerenza sistematica di norme legislative contenute in precedenti atti normativi. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 76, 97 e 117 della Costituzione, in quanto il Governo avrebbe il potere non solo di raccogliere ma anche di modificare la normativa vigente, senza che siano indicati princìpi e criteri direttivi.

Massima n. 27626

La norma di cui all'art. 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 – censurata nella parte in cui prevede che le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che abbiano i requisiti ivi indicati – si sofferma, in linea con quanto già desumibile da altre norme, su aspetti relativi alla erogazione delle prestazioni termali al fine di assicurare alla generalità degli utenti alcune garanzie di affidabilità delle singole aziende termali e quindi del sistema termale nazionale, senza pregiudicare il regime della autorizzazione regionale, il cui possesso è specificamente richiesto nella lettera c). Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, in quanto verrebbero imposti, agli stabilimenti termali, dei requisiti che prescindono del tutto dalla volontà della Regione, pur competente in materia, e che si rivelano inutilmente onerosi per i privati.

Massima n. 27627

La norma di cui all'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 – censurata in quanto demanda al Ministro della sanità la determinazione delle patologie soggette a cura termale con proprio decreto, come anche l'aggiornamento di tale decreto e l'adozione di linee guida per l'articolazione in cicli di applicazione delle terapie termali pertinenti – riguarda aspetti tecnico-sanitari, attinenti alla individuazione delle cure termali assumibili a carico del Servizio sanitario nazionale, sulla base dell'acquisizione di dati scientifici da parte del Ministero. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, in quanto sarebbero violate le norme costituzionali che garantiscono l'autonomia legislativa e amministrativa delle Regioni, con pesanti ricadute sulla finanza regionale attraverso l'incisione della quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione.

Massima n. 27628

La norma di cui all'art. 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 – nel disporre che la necessaria unitarietà del sistema termale nazionale è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le Regioni e le Province autonome e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali e che tali accordi divengano efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente Stato-Regioni nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 – prevede una partecipazione del Ministro alla formazione degli accordi che trova fondamento soprattutto nella competenza ad esso attribuita nell'individuazione delle patologie da contrastare e delle qualità terapeutiche delle acque termali. La presenza dei privati trova invece giustificazione in relazione al fatto che i suddetti accordi riguardano, tra l'altro, la determinazione dei livelli tariffari per l'erogazione delle prestazioni termali. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, in quanto detto accordo si configurerebbe come "atipico ibrido" e la Regione risulterebbe vincolata da un atto il cui contenuto è pesantemente condizionato dall'intervento di soggetti privati.

Massima n. 27635

Le norme di cui all’art. 6, commi 1 e 2, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 – nel prevedere che il Ministro della sanità possa promuovere il coinvolgimento e la collaborazione delle aziende termali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale nonché che per la realizzazione di detti programmi le Regioni si avvalgano delle Università, degli enti e degli istituti di ricerca specializzati, per lo svolgimento delle attività relative alla definizione dei modelli metodologici e alla supervisione tecnico-scientifica sulla attuazione degli stessi programmi – non determinano alcuna lesione delle competenze regionali. Nessun parametro costituzionale, infatti, riconosce alla Regione il ruolo di “interlocutore unico” in materia, né inibisce al Ministro l’assunzione delle suddette iniziative; nell’esercizio della competenza in materia di ricerca scientifica, d’altra parte, il legislatore statale ha scelto di coinvolgere le Regioni individuando i soggetti di cui esse possono avvalersi nella attuazione dei programmi, senza, tuttavia, che si tratti di una scelta imposta alla Regione. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, in quanto, da un lato, il diretto contatto del Ministro con le aziende del settore comporterebbe uno “scavalcamento” delle competenze regionali e, dall’altro, il 'numerus clausus' dei soggetti utilizzabili limiterebbe indebitamente l’autonomia organizzativa delle Regioni.

Massima n. 27636

Le norme di cui all’art. 13 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 – impugnato nella parte in cui prevede che con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della stessa legge, è istituito il marchio di qualità termale riservato ai titolari di concessione mineraria per le attività termali ed impugnato, altresì, nella parte in cui prevede che il predetto marchio sia assegnato, con decreto del Ministro dell’ambiente, su proposta della Regione, secondo le modalità stabilite dalle Regioni, in base ai principi indicati – attribuiscono alle Regioni compiti di istruttoria che si traducono in un potere di proposta al Ministro, secondo le modalità stabilite dalle Regioni stesse, che assicura ad esse una posizione centrale nell’assegnazione del marchio. Appare, peraltro ragionevole che il marchio, in quanto attestazione di qualità con valenza anche internazionale, venga istituito e poi assegnato dall’ente esponenziale dell’intera collettività nazionale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, in quanto integrerebbe, pur in assenza dei presupposti e delle condizioni, la fattispecie dell’avvalimento degli uffici regionali da parte dello Stato, risultando comunque incostituzionale sotto il duplice profilo dell’inosservanza del riparto costituzionale di competenze tra Stato e Regioni e dell’irrazionalità della disciplina.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 4 e 5, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale), proposta dalla Regione Lombardia per violazione degli artt. 3, 5, 76, 97, nonché 117 e 118 della Costituzione (questi ultimi, nella versione anteriore alla riforma operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della menzionata legge n. 323 del 2000, proposta dalla Regione Lombardia per violazione degli artt. 3, 5, 97, nonché 117 e 118 della Costituzione (questi ultimi, nella versione anteriore alla riforma operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della menzionata legge n. 323 del 2000, proposta dalla Regione Lombardia per violazione degli artt. 3, 5, 97, nonché 117, 118 e 119 della Costituzione (questi ultimi, nella versione anteriore alla riforma operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della menzionata legge n. 323 del 2000, proposta dalla Regione Lombardia per violazione degli artt. 3, 5, 97, nonché 117 e 118 della Costituzione (questi ultimi, nella versione anteriore alla riforma operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 2, della menzionata legge n. 323 del 2000, proposta dalla Regione Lombardia per violazione degli artt. 3, 5, 97, nonché 117 e 118 (questi ultimi, nella versione anteriore alla riforma operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della menzionata legge n. 323 del 2000, proposta dalla Regione Lombardia per violazione degli artt. 3, 5, 97, nonché 117 e 118 della Costituzione (questi ultimi, nella versione anteriore alla riforma operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il

26 marzo 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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