Corte costituzionale
Sentenza n. 351/2003
Corte cost., sent. 5 dicembre 2003, n. 351
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 351/2003
- Data di deposito
- 5 dicembre 2003
- Data di decisione
- 24 novembre 2003
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:351
Parametri
- art. 28, statuto regione Sicilia
- art. 127, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 3, Costituzione
- art. 9, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 51, Costituzione
- art. 81, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 128, Costituzione
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 28114
Il sistema di impugnativa delle leggi siciliane previsto dall’art. 28 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana resta tuttora applicabile fino all’eventuale adeguamento dello Statuto medesimo alle norme del nuovo Titolo V della seconda parte della Costituzione, secondo quanto prefigurato dall’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, poiché esso, caratterizzandosi per la sua singolarità e diversità, non si presta ad essere graduato alla stregua del criterio di prevalenza adottato dal citato art. 10. - V. sentenza citata n. 314/2003.
Massima n. 28115
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale proposta in via principale nei confronti di alcune disposizioni della legge della Regione Siciliana, approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001, poiché, dopo la proposizione del ricorso, la legge siciliana è stata, infatti, promulgata con omissione di tutte le disposizioni censurate, venendo per conseguenza definitivamente meno la possibilità che ad esse sia conferita efficacia. - V. sentenza citata n. 352/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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