Corte costituzionale
Sentenza n. 274/2003
Corte cost., sent. 24 luglio 2003, n. 274
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 274/2003
- Data di deposito
- 24 luglio 2003
- Data di decisione
- 8 luglio 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:274
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 5, legge della Regione autonoma Sardegna n. 11 del 8 luglio 2002
- art. 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 11 del 8 luglio 2002
- art. 4, lettere b), d), e), legge della Regione autonoma Sardegna n. 11 del 8 luglio 2002
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 51, Costituzione
- art. 81, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 127, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 3, lettera a), statuto regione Sardegna
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 97, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 27886
E’ ammissibile, pur dopo la modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione, il ricorso proposto dallo Stato in via principale contro la legge regionale deducendo la violazione di un qualsiasi parametro costituzionale, e non solo di quelli concernenti il riparto delle reciproche competenze legislative. Nel nuovo assetto costituzionale scaturito dalla riforma, infatti, allo Stato è pur sempre riservata, nell’ordinamento generale della Repubblica, una posizione peculiare, variamente desumibile, senza che, in particolare, dall’art. 114 della Costituzione possa ricavarsi una totale equiparazione tra gli enti in esso indicati, che dispongono di poteri profondamente diversi fra loro. - In tema di asimmetria, tra Stato e Regioni, nella deducibilità dei parametri nel giudizio di legittimità costituzionale, ricordato l’orientamento risalente fin dalla sentenza n. 30/1959.
Massima n. 27887
Va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente Regione Sardegna sulla base dell’asserita mancata indicazione, da parte del ricorrente, del limite specificamente violato, in riferimento all’art. 3 dello Statuto regionale, nell’esercizio della potestà legislativa. Malgrado, infatti, una certa genericità delle censure, da esse si ricava comunque la denuncia del mancato rispetto di norme assunte come rientranti nella categoria delle “norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”.
Massima n. 27888
Va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente Regione Sardegna sul presupposto di una generica qualificazione, da parte del ricorrente, come “norme fondamentali di riforme economico-sociali” di quelle assunte come violate. Spettando, infatti, alla Corte valutare la fondatezza di tale qualificazione, l’eventuale difetto di motivazione sul punto non preclude l’esame del merito della censura.
Massima n. 27889
Va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente Regione Sardegna sul presupposto della mancata considerazione, da parte del ricorrente, della intervenuta abrogazione, già all’atto della proposizione del ricorso, di alcune fra le norme evocate come interposte. Il contenuto di queste risulta, infatti, in sostanza trasferito in altre disposizioni, pur se non sempre del tutto coincidenti e talora modificate dalla legislazione successiva.
Massima n. 27890
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 5, della legge della Regione Sardegna 8 luglio 2002, n. 11, sollevata in riferimento all’art. 81 della Costituzione. La motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione è, infatti, viziata da assoluta genericità, limitandosi all’apodittico richiamo all’opportunità di verificare la previsione di spesa in riferimento al “patto di stabilità interna”.
Massima n. 27891
Le norme di cui all’art. 3 della legge della Regione Sardegna 8 luglio 2002, n. 11 – denunciate in quanto non conformi alle disposizioni statali recanti norme fondamentali di riforme economico-sociali della Repubblica – appartengono ad aree di potestà legislativa esclusiva delle Regioni e province autonome coincidenti con aree ora attribuite alla potestà legislativa esclusiva (“residuale”) delle Regioni ordinarie, per le quali valgono soltanto, nelle materie di cui al quarto comma del nuovo testo dell’art. 117 della Costituzione, i limiti di cui al primo comma dello stesso articolo, dovendosi escludere ulteriori limiti derivanti da leggi statali già qualificabili come norme fondamentali di riforma economico-sociale. Se, dunque, detto limite permanesse pur nel nuovo assetto costituzionale in riferimento alle Regioni e province autonome, la potestà legislativa esclusiva di queste ultime risulterebbe irragionevolmente ristretta entro confini più angusti di quelli che oggi incontra la potestà legislativa “residuale” delle Regioni ordinarie. Ai sensi, invece, dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, la particolare “forma di autonomia” prevista per le regioni ordinarie si applica anche a quelle a statuto speciale, in quanto “più ampia” rispetto a quelle di cui ai rispettivi statuti. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento ai menzionati parametri.
Massima n. 27892
La disciplina di cui all’art. 3 della legge della Regione Sardegna 8 luglio 2002, n. 11 riguarda l’inserimento in posti di ruolo di soggetti che si trovavano da tempo, nell’ambito dell’amministrazione regionale, o degli enti regionali, in una posizione di precarietà, perché assunti con contratto a termine o con la particolare qualificazione connessa alla figura degli addetti a lavori socialmente utili. Detti soggetti avevano, quindi, verosimilmente, nella precarietà, acquisito l’esperienza necessaria a far ritenere la stabilizzazione della loro posizione funzionale alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione (art. 97, comma 1, della Costituzione). Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione. - In tema di deroghe alla regola del pubblico concorso qualora ricorrano particolari situazioni che le rendano non irragionevoli, citata, da ultimo, l’ordinanza n. 517/2002.
Massima n. 27893
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 4, lettere b), d) ed e), della legge della Regione Sardegna 8 luglio 2002, n. 11. La normativa censurata introduce, infatti, per l’accesso alla qualifica dirigenziale dell’amministrazione regionale e degli enti regionali una disciplina che – per l’effetto congiunto dell’attribuzione di tale qualifica senza concorso, dei concorsi riservati e dell’abrogazione della previsione legislativa di concorsi pubblici per i posti dirigenziali residui – comporta una deroga ingiustificata dell’art. 97 della Costituzione. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - In tema di deroghe alla regola del pubblico concorso per l’accesso a funzioni più elevate da parte di pubblici dipendenti, menzionata, da ultimo, la sentenza n. 218/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, della legge della Regione Sardegna 8 luglio 2002, n. 11 (Norme varie in materia di personale regionale e modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 81 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sardegna 8 luglio 2002, n. 11, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, nonché all'art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, lettere b), d) ed e), della legge della Regione Sardegna 8 luglio 2002, n. 11.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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