Corte costituzionale

Sentenza n. 524/2002

Corte cost., sent. 9 dicembre 2002, n. 524

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
524/2002
Data di deposito
9 dicembre 2002
Data di decisione
21 novembre 2002
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:524

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1-bis, comma 2, decreto-legge n. 279 del 12 ottobre 2000
  • legge n. 365 del 11 dicembre 2000
  • art. 1-bis, comma 4, decreto-legge n. 279 del 12 ottobre 2000
  • art. 1-bis, comma 3, decreto-legge n. 279 del 12 ottobre 2000
  • art. 1-bis, comma 5, aggiunto, decreto-legge n. 279 del 12 ottobre 2000
  • art. 6-bis, aggiunto, decreto-legge n. 279 del 12 ottobre 2000
  • art. 6-ter, aggiunto, decreto-legge n. 279 del 12 ottobre 2000
  • art. 2, comma 2, legge n. 365 del 11 dicembre 2000

Parametri

Massime

Massima n. 27471

Il giudizio sui ricorsi proposti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con i quali vengono dedotti, nei confronti di atti legislativi, vizi attinenti alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, va compiuto alla stregua dei relativi parametri costituzionali vigenti alla data di approvazione degli stessi atti legislativi e, quindi, nella formulazione anteriore alla riforma di cui alla citata legge costituzionale. – In termini, citate le sentenze n. 422 e n. 376/2002.

Massima n. 27472

La norma di cui all’art. 1-bis, commi 2, 3 e 4, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, contenendo disposizioni relative ad una procedura di adozione di progetti di piani stralcio da completarsi entro un termine perentorio, ha carattere eccezionale ed acceleratorio, nonché temporaneo e provvisorio ed è giustificata dall’urgenza. Il parere della Regione, ancorché da emettere, per maggiore rapidità, in sede di conferenza programmatica, non cambia natura, valore ed effetti ai fini delle determinazioni finali e conserva la sua individualità ed il suo peso, non restando assorbito, quando non sia conforme, in quello espresso dalla conferenza programmatica, la quale non è organo collegiale che esprima la propria volontà a maggioranza e non emette una determinazione necessariamente unitaria. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 9, 97, 117 e 118 della Costituzione. – In tema di urgenza determinata da rischi per calamità naturali, la quale, interessando diverse regioni, esige un indirizzo unitario, citata, per riferimenti, la sentenza n. 10/1986. – In tema di procedure di carattere "temporaneo e provvisorio", citata la sentenza n. 201/1987.

Massima n. 27473

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365. La previsione, infatti, di indiscriminata efficacia di variante agli strumenti urbanistici per tutte le determinazioni assunte, tanto più con carattere permanente, in relazione al piano stralcio per l’assetto idrogeologico, in sede di comitato istituzionale dell’Autorità di bacino, ancorché a seguito di esame della conferenza programmatica con partecipazione regionale e dei comuni interessati (semplice parere), rappresenta una violazione della sfera di autonomia regionale in materia di pianificazione urbanistica, priva di qualsiasi giustificazione sul piano costituzionale. – Per riferimenti si rinvia alla sentenza n. 206/2001.

Massima n. 27474

Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli articoli 6-bis e 6-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 aggiunti dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365, proposta, in riferimento agli articoli 3, 35, 97 e 117 della Costituzione, sotto il profilo della mancata concessione alle regioni del potere di trasformare a tempo indeterminato i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi delle disposizioni per prevenire rischi idrogeologici. L’art. 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, aggiunto dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401, ha, infatti, esteso indiscriminatamente anche alle regioni il potere di trasformazione a tempo indeterminato dei predetti rapporti di lavoro.

Massima n. 27475

Deve escludersi la possibilità di una definizione del giudizio costituzionale attraverso una dichiarazione di cessazione della materia del contendere o di sopravvenuto difetto di interesse relativamente ad una questione di costituzionalità quando, come nel caso, non sia emerso alcun elemento che possa fare escludere che la norma denunciata – abrogata con una sopravvenuta disposizione aggiunta ad un decreto-legge in sede di conversione senza alcuna disciplina retroattiva delle situazioni pregresse alla data di entrata in vigore della stessa disposizione impugnata – abbia, nel periodo della vigenza, avuto attuazione.

Massima n. 27487

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, di conversione del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279. La materia del taglio dei boschi rientrava, infatti, espressamente nella competenza regionale dell'agricoltura e foreste (art. 117 della Costituzione nel testo anteriore alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione); l'attribuzione ai comuni di funzioni diverse da quelle esclusivamente locali nella materia non poteva essere disposta con legge statale, occorrendo un intervento legislativo della Regione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000 n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000), convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della predetta legge 11 dicembre 2000, n. 365 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre e ottobre 2000");

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, commi 2, 3 e 4, del predetto decreto-legge n. 279 del 2000, convertito, con modificazioni, nella legge n. 365 del 2000, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 9, 117, 118, 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; in riferimento agli artt. 5, 9, 44, secondo comma, 117, 118, 3 e 97 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, dalla Regione Emilia-Romagna; in riferimento agli artt. 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Liguria, con i ricorsi indicati in epigrafe;

4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-bis del predetto decreto-legge n. 279 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, 97 e 117 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 6-bis e 6-ter del predetto decreto-legge n. 279 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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