Corte costituzionale

Sentenza n. 195/2002

Corte cost., sent. 16 maggio 2002, n. 195

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
195/2002
Data di deposito
16 maggio 2002
Data di decisione
9 maggio 2002
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
VARI
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:195

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27003

Sono prive di rilevanza le censure circa la non adottabilità di sentenze di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, in quanto prospettate - in via ipotetica o meramente subordinata - nell'ambito di procedimenti nei confronti di imputati per i quali ad avviso dei rimettenti sussistono gli estremi di una sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela, per essere il reato estinto per remissione di querela, o, nel merito, con formula pienamente liberatoria.

Massima n. 27004

E’ costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost., l’ art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall’art. 22 della legge 1 marzo 2001, n. 63, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza preliminare che procede nei confronti di un imputato minorenne, in caso di mancanza del consenso dello stesso, possa emettere sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità. Infatti la norma censurata è irragionevole, in quanto vanifica le finalità deflative che ispirano l'impianto dell'udienza preliminare minorile, precludendo la possibilità di una immediata definizione del processo e imponendo uno sviluppo dibattimentale assolutamente superfluo e comunque non vantaggioso per l'imputato. Restano assorbite le censure riferite agli altri parametri costituzionali evocati. - Sull'udienza preliminare minorile e in particolare sui poteri del giudice a svolgere vere e proprie funzioni di giudizio, v. citate sentenze n. 290/1998 e n. 311/1997. - V. anche citata sentenza n. 77/1993, con la quale la Corte ha esteso l'opposizione, prevista dall'art. 32, comma 3, in caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva, alle ipotesi in cui la responsabilità dell'imputato è necessariamente presupposta (concessione del perdono giudiziale), ovvero è «logicamente postulata» (sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità). - Sul tema del preminente interesse del minore ad una rapida uscita del processo v., 'ex plurimis', citate sentenze n. 433/1997, n. 250/1991 e ordinanza n. 103/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato dall'art. 22 della legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione), nella parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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