Corte costituzionale
Sentenza n. 145/2002
Corte cost., sent. 3 maggio 2002, n. 145
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 145/2002
- Data di deposito
- 3 maggio 2002
- Data di decisione
- 22 aprile 2002
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- VARI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:145
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, legge n. 97 del 27 marzo 2001
- art. 4, comma 2, legge n. 97 del 27 marzo 2001
- art. 9, comma 2, legge n. 19 del 7 febbraio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 26959
Non può essere negato al legislatore - nell'esercizio non irragionevole della sua discrezionalità e in considerazione della particolare gravità di taluni delitti, comportanti la violazione dei fondamentali obblighi di fedeltà del pubblico dipendente - la facoltà di identificare ipotesi circoscritte nelle quali l'esigenza cautelare, che fonda la sospensione obbligatoria dal servizio in conseguenza di procedimento penale e di condanna sia pure non definitiva, venga apprezzata in via generale e astratta dalla stessa legge. Pertanto non è fondata la questione proposta nei confronti dell'art. 4, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27, 35, 36 e 97, sotto il profilo del non ragionevole bilanciamento che la disposizione, per il suo rigido automatismo, opererebbe tra le esigenze di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione e la tutela dei diritti del dipendente, compressi dalla misura cautelare. - In senso conforme, v. sentenza n. 206/1999 (qui citata).
Massima n. 26960
E' costituzionalmente illegittimo, nei sensi di cui in motivazione, l'art. 4, comma 2, della legge 27 marzo 2001, n. 97, nella parte in cui dispone che la misura cautelare della sospensione dal servizio del pubblico dipendente a causa del procedimento penale perde efficacia decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato. Infatti non può dirsi rispondente sia al criterio di proporzionalità che a quello di ragionevolezza - riconducibili all'art. 3 della Costituzione - il termine di durata della misura, risultante dalla disposizione in quanto manifestamente eccessivo, soprattutto in relazione ad alcuni fra i delitti indicati dalla norma, comportando, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, una evidente quanto irragionevole compressione dei diritti del singolo. In conseguenza della declaratoria di illegittimità nei termini specificati, è possibile, comunque, rinvenire nel sistema una previsione di durata massima della misura sospensiva operante come clausola di garanzia generale - qual è quella indicata nella legge n. 19 del 1990 - in mancanza di diversa disciplina legislativa e sempreché il legislatore non intervenga nuovamente fissando termini massimi eventualmente differenti.
Massima n. 26961
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, è inammissibile l'intervento di soggetti che non siano parti nel giudizio 'a quo', e che non abbiano, inoltre, un interesse qualificato a tale intervento, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio 'a quo'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) Dichiara l'illegittimità costituzionale, nei sensi di cui in motivazione, dell'art. 4, comma 2, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui dispone che la sospensione perde efficacia decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato;
2) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della citata legge 27 marzo 2001, n. 97, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27, 35, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Marini
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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