Corte costituzionale
Ordinanza n. 431/2002
Corte cost., ord. 29 ottobre 2002, n. 431
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 431/2002
- Data di deposito
- 29 ottobre 2002
- Data di decisione
- 21 ottobre 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:431
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 111, comma 1, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 112, Costituzione
- art. 111, comma 4, Costituzione
- art. 24, comma 1, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 111, comma 6, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 111, comma 2, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 111, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 27327
Manifesta inammissibilità - per totale difetto di motivazione in punto di non manifesta infondatezza, avendo il giudice 'a quo' rinviato integralmente ad altra ordinanza, non trasmessa con l'atto di rimessione - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 111, primo e quarto comma, 112 e 24, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni lette per le contestazioni possano essere acquisite al fascicolo del dibattimento e valutate come prova dei fatti in esse affermati.
Massima n. 27328
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 500, commi 2, 4 e 7, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, 25, 101 e 111, secondo, terzo e sesto comma, della Costituzione, in quanto non prevede che le dichiarazioni lette per le contestazioni possano essere acquisite al fascicolo del dibattimento e valutate come prova dei fatti in esse affermati. Trattasi infatti di questioni già ampiamente scrutinate, sotto tutti i profili prospettati, in ordine alle quali non sono stati addotti argomenti nuovi o diversi. - V., quali precedenti richiamati, le ordinanze n. 36 e n. 365/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 111, primo e quarto comma, 112 e 24, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Castrovillari con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 500, commi 2, 4 e 7, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, 25, 101 e 111, secondo, terzo e sesto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Ascoli Piceno, dal Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Saronno, dal Tribunale di Firenze e dal Tribunale di Napoli con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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