Corte costituzionale

Ordinanza n. 431/2002

Corte cost., ord. 29 ottobre 2002, n. 431

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
431/2002
Data di deposito
29 ottobre 2002
Data di decisione
21 ottobre 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:431

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27327

Manifesta inammissibilità - per totale difetto di motivazione in punto di non manifesta infondatezza, avendo il giudice 'a quo' rinviato integralmente ad altra ordinanza, non trasmessa con l'atto di rimessione - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 111, primo e quarto comma, 112 e 24, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni lette per le contestazioni possano essere acquisite al fascicolo del dibattimento e valutate come prova dei fatti in esse affermati.

Massima n. 27328

Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 500, commi 2, 4 e 7, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, 25, 101 e 111, secondo, terzo e sesto comma, della Costituzione, in quanto non prevede che le dichiarazioni lette per le contestazioni possano essere acquisite al fascicolo del dibattimento e valutate come prova dei fatti in esse affermati. Trattasi infatti di questioni già ampiamente scrutinate, sotto tutti i profili prospettati, in ordine alle quali non sono stati addotti argomenti nuovi o diversi. - V., quali precedenti richiamati, le ordinanze n. 36 e n. 365/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 111, primo e quarto comma, 112 e 24, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Castrovillari con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 500, commi 2, 4 e 7, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, 25, 101 e 111, secondo, terzo e sesto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Ascoli Piceno, dal Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Saronno, dal Tribunale di Firenze e dal Tribunale di Napoli con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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