Corte costituzionale

Ordinanza n. 323/2002

Corte cost., ord. 5 luglio 2002, n. 323

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
323/2002
Data di deposito
5 luglio 2002
Data di decisione
1° luglio 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:323

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27160

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, commi 19 e 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 41, 42 e 76 della Costituzione nella parte in cui prevede il fermo amministrativo del veicolo con il quale è stata commessa la violazione delle norme relative alla circolazione stradale, anche quando questo sia di proprietà di terzi incolpevoli. Infatti il legislatore delegato, nell'introdurre il fermo amministrativo del veicolo anche quando sia di proprietà di terzi, ha provveduto senza discostarsi dal sistema generale delle sanzioni accessorie del codice della strada e dei principi direttivi fissati dalla legge di delega n. 205/1999, assicurando, altresì, una sufficiente garanzia per la tutela dei diritti del terzo, grazie alla previsione (contenuta nell'art. 214, comma 1-bis, dello stesso codice della strada) secondo cui l'applicabilità della sanzione è esclusa se la circolazione è avvenuta contro la volontà del proprietario dei veicolo o di chi ne abbia la legittima disponibilità. - V. citata ordinanza n. 33/2001.

Massima n. 27161

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la sanzione accessoria del fermo amministrativo opera anche nell'ipotesi in cui il veicolo sia di proprietà di un terzo non trasgressore. Infatti il legislatore, nell'introdurre il fermo amministrativo del veicolo anche quando sia di proprietà di terzi, ha sufficientemente garantito la tutela dei diritti del terzo, prevedendo (all'art. 214, comma 1-bis, dello stesso codice della strada) che l'applicabilità della sanzione è esclusa se la circolazione è avvenuta contro la volontà del proprietario del veicolo o di chi ne abbia la legittima disponibilità. - V. citata ordinanza n. 33/2001.

Massima n. 27162

Manifesta infondatezza dela questione di legittimità costituzionale dell'art. 216, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto la sanzione accessoria del fermo amministrativo previsto dalla norma censurata per il caso di guida senza patente, sarebbe illogicamente più afflittiva del trattamento sanzionatorio previsto per chi guidi senza essersi sottoposto agli esami di idoneità o sia stato dichiarato temporaneamente inidoneo. Infatti l'individuazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la misura delle sanzioni. - Giurisprudenza costante; v. citate sentenze n. 217/1996, n. 313/1995, ordinanze n. 190/1997 e n. 33/2001.

Massima n. 27163

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi in cui sia stata presentata opposizione ai sensi dell'art. 205 del medesimo codice della strada, che la restituzione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo non possa avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso. Infatti la regola per cui l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento è derogabile dal giudice che, concorrendo gravi motivi, può disporre diversamente con ordinanza inoppugnabile, come previsto dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, commi 19 e 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 41, 42 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 216, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Como con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, dal Giudice di pace di Como con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Como con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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