Corte costituzionale
Ordinanza n. 322/2002
Corte cost., ord. 5 luglio 2002, n. 322
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 322/2002
- Data di deposito
- 5 luglio 2002
- Data di decisione
- 1° luglio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:322
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 61, legge n. 353 del 26 novembre 1990
- art. 367, (modificato), codice di procedura civile
- art. 2, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992
- art. 30, comma 1, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- regio decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933
Parametri
Massime
Massima n. 27159
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art. 30, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 77, 111 e 113 della Costituzione, nella parte in cui, disattendendo i criteri direttivi di cui alla legge delega n. 413 del 1991, e diversamente da quanto previsto per i tributi locali, le imposte comunali sull'incremento di valore degli immobili e le controversie catastali e concernenti l'imposta catastale, non attribuiscono alla giurisdizione del giudice tributario la cognizione delle controversie relative ai contributi di bonifica di cui al r.d. n. 1775 del 1933. Infatti il giudice 'a quo' non era legittimato a sollevare la questione di legittimità costituzionale dopo la presentazione del ricorso per regolamento di giurisdizione, "segnatamente quando le norme sospette di incostituzionalità rilevino per la risoluzione della questione di giurisdizione". - Giurisprudenza costante; v. citate ordinanze n. 248/2000, n. 239/1989, sentenze n. 173/1981 e n. 43/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), e dell'art. 30, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 77, 111 e 113 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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