Corte costituzionale

Ordinanza n. 292/2002

Corte cost., ord. 26 giugno 2002, n. 292

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
292/2002
Data di deposito
26 giugno 2002
Data di decisione
19 giugno 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:292

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27106

Manifesta inammissibilità, per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 112 della Costituzione, dell'art. 500 del codice di procedura penale, censurato nella sua globalità, relativamente al divieto della testimonianza 'de relato' prevista per i soli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

Massima n. 27107

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 112 della Costituzione, in quanto prevede il divieto della testimonianza 'de relato' per i soli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria. Analoghe questioni sono state infatti dichiarate infondate, in riferimento all'art. 3 Cost., successivamente all'ordinanza di rimessione, mentre, in relazione agli altri parametri va rilevato che la norma è coerente con la regola di esclusione probatoria di cui all'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. e costituisce espressione di un principio assunto a regola costituzionale, essendo finalizzata ad evitare l'elusione del contraddittorio nella formazione della prova. - V., quali precedenti alla decisione ivi richiamati, sentenze nn. 32/2002, 24/1992 e ordinanza n. 36/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 500 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 112

della Costituzione, dalla Corte di assise di Potenza, con l'ordinanza

in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111

e 112 della Costituzione, dalla Corte di assise di Potenza, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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