Corte costituzionale
Ordinanza n. 292/2002
Corte cost., ord. 26 giugno 2002, n. 292
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 292/2002
- Data di deposito
- 26 giugno 2002
- Data di decisione
- 19 giugno 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:292
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27106
Manifesta inammissibilità, per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 112 della Costituzione, dell'art. 500 del codice di procedura penale, censurato nella sua globalità, relativamente al divieto della testimonianza 'de relato' prevista per i soli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.
Massima n. 27107
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 112 della Costituzione, in quanto prevede il divieto della testimonianza 'de relato' per i soli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria. Analoghe questioni sono state infatti dichiarate infondate, in riferimento all'art. 3 Cost., successivamente all'ordinanza di rimessione, mentre, in relazione agli altri parametri va rilevato che la norma è coerente con la regola di esclusione probatoria di cui all'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. e costituisce espressione di un principio assunto a regola costituzionale, essendo finalizzata ad evitare l'elusione del contraddittorio nella formazione della prova. - V., quali precedenti alla decisione ivi richiamati, sentenze nn. 32/2002, 24/1992 e ordinanza n. 36/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 500 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 112
della Costituzione, dalla Corte di assise di Potenza, con l'ordinanza
in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111
e 112 della Costituzione, dalla Corte di assise di Potenza, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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