Corte costituzionale

Sentenza n. 317/2001

Corte cost., sent. 27 luglio 2001, n. 317

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
317/2001
Data di deposito
27 luglio 2001
Data di decisione
12 luglio 2001
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:317

Norme oggetto del giudizio

  • decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999
  • art. 2, decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999
  • art. 1, decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999
  • art. 4, decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999
  • art. 3, comma 4, decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999
  • art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999
  • art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999
  • art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999
  • art. 5, comma 3, decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999
  • art. 5, comma 5, decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999
  • art. 6, decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999
  • art. 11, decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999
  • art. 13, comma 1, decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999

Parametri

Massime

Massima n. 26529

Nel contesto del ricorso proposto dalla Regione Lombardia, la censura dell'intero decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, per contrasto con la previsione della delega legislativa (conferita con l'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), non ha una propria autonomia, dal momento che essa si limita ad esporre in forma sintetica una doglianza che viene rivolta, nei successivi motivi di ricorso, contro disposizioni determinate, sicché è a queste che può farsi riferimento per individuare l'oggetto specifico della questione di costituzionalità.

Massima n. 26530

Con la soppressione dell'AIMA e la istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), il decreto legislativo n. 165 del 1999, lungi dal contrastare la scelta di decentralizzazione delle funzioni di gestione del comparto agro- alimentare espressa nella legge delega, n. 59 del 1997, al fine di evitare inadempienze rispetto alla regolamentazione comunitaria, ha soltanto trattenuto, affidandole appunto all'AGEA, quelle funzioni di rilievo nazionale che non avrebbero potuto essere esercitate dalle Regioni, in quanto richiedono l'esercizio in forma unitaria e coordinata a livello centrale; sicché devono intendersi trasferite alle Regioni tutte le funzioni un tempo conferite all'AIMA che non richiedano di essere esercitate unitariamente a livello nazionale. Nessun argomento, letterale o sistematico, induce, poi, a ritenere che la norma di delega intendesse escludere l'istituzione di organismi nuovi. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 76 Cost. e all'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Massima n. 26531

Sia dall'esame dei lavori praparatori, sia dalla lettura degli articoli che ne fissano i compiti, risulta chiaramente che all'AGEA non sia stata conferita attività di gestione diretta nel settore degli aiuti comunitari alla agricoltura, ma piuttosto le sono state riservate, da un lato, sul piano interno, le funzioni di coordinamento, di supporto tecnico e di consulenza degli organismi pagatori decentrati a livello regionale; dall'altro, in un orizzonte operativo più ampio di quello nazionale, la rappresentanza unitaria nei confronti della Unione europea. Né la funzione che l'agenzia svolge - in via transitoria - quale organismo pagatore (per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari) può ledere le legittime competenze regionali in materia; tanto più che già risultano al presente poste in essere le condizioni perchè le Regioni possano istituire i rispettivi organismi pagatori e conseguentemente far cessare il regime transitorio del quale si denuncia l'illegittimità. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, commi 1 e 4, e 4 del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, sollevata dalla Regione Lombardia, sul presupposto di un conferimento all'AGEA non solo delle funzioni di coordinamento, ma di tutte le attività amministrative decisorie ed esecutive in materia di finanziamenti per l'agricoltura e di interventi sui mercati agricoli, con conseguente illegittima compressione degli spazi di auonomia costituzionalmente riservati alla Regione.

Massima n. 26532

Nella determinazione del numero degli organismi pagatori, la procedura prescritta e, in particolare, la previsione della obbligatoria acquisizione di una intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, rendendo rilevante la volontà di tutte le Regioni non soltanto garantisce che le loro attribuzioni costituzionali siano adeguatamente tutelate, ma consente di evitare quelle sperequazioni tra Regione e Regione, lamentate dalla Regione ricorrente. Nessuna lesione dell'autonomia normativa regionale è, inoltre, ravvisabile in ordine alla riserva allo Stato del potere di fissare le "modalità e procedure" per il riconoscimento degli organismi pagatori, in quanto, ai fini del riconoscimento, i criteri dovranno essere tratti dalla normativa comunitaria, alla quale le stesse Regioni potranno dare attuazione, anche eventualmente dettando condizioni più stringenti e rigorose di quelle previste dal regolamento comunitario. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, sollevata dalla Regione Lombardia.

Massima n. 26533

Non è ravvisabile alcun vincolo nella normativa comunitaria in ordine alla concreta organizzazione dei servizi di pagamento degli aiuti comunitari, organizzazione che resta liberamente determinabile da parte degli Stati membri. Non è dunque possibile ritenere che il termine "delega" che compare nel regolamento CE n. 1663/95, punto 4 dell'allegato, debba essere inteso nel significato che ad esso è ascritto nell'ordinamento interno e dunque si traduca per il legislatore italiano in un vincolo così stringente da rendere illegittima la previsione che autorizza l'AGEA ad "avvalersi" degli uffici delle Regioni. Quanto, poi, alla omessa previsione di un trasferimento di risorse atto a compensare i costi connessi all'avvalimento, la possibilità di avvalersi degli uffici regionali appare chiaramente subordinata alla acquisizione di una intesa con le singole Regioni. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, sollevata dalla Regione Lombardia.

Massima n. 26534

Nel sistema delineato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 165 del 1999, è lo Stato a rispondere immediatamente nei confronti della Comunità europea per irregolarità, inefficienza o errori imputabili agli organismi pagatori statali, così come, in modo perfettamente simmetrico, è stato previsto che, quando il sistema degli organismi pagatori regionali sarà divenuto operativo, le correzioni negative ad essi imputabili dovranno gravare sulle Regioni. Sicché il previsto meccanismo di natura compensativa diretto al duplice fine di evitare di esporre lo Stato a responsabilità nei confronti della Comunità e non gravare di oneri ingiustificati i bilanci di altre Regioni, non può dirsi lesivo di competenze regionali costituzionalmente fondate, né peraltro pregiudica la possibilità per le Regioni di contestare singole voci di recupero anche attraverso le normali vie giurisdizionali. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, sollevata dalla Regione Lombardia.

Massima n. 26535

Nessuna vulnerazione dell'autonomia finanziaria della Regione può dirsi prodotta per effetto della disposizione dell'art. 6 del d.lgs. n. 165 del 1999, in quanto, contrariamente a quanto asserito dalla Regione ricorrente, la disposizione impugnata, nel comma 4, espressamente stabilisce che il personale della agenzia che attualemente assicura il funzionamento dell'organismo pagatore sarà trasferito alle Regioni "con le relative risorse finanziarie". Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165 sollevata dalla Regione Lombardia.

Massima n. 26536

Nessun diritto successorio sul patrimonio della soppressa AIMA possono vantare le Regioni, la cui autonomia finanziaria non subisce perciò alcuna lesione allorché vengano provviste dei mezzi per far fronte ai propri compiti. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, il quale designa l'AGEA quale successore universale della soppressa azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Massima n. 26537

E' cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, sollevata dalla Regione Lombardia, la quale ha denunciato come lesiva delle proprie attribuzioni costituzionali, la prevista designazione, da parte della Conferenza Stato-Regioni, anziché da parte delle singole Regioni interessate, del personale addetto al comitato istituito presso il Ministero del tesoro per la certificazione dei conti annuali degli organismi pagatori. La disposizione impugnata è stata, infatti, interamente sostituita, dall'art. 13 del d.lgs, 15 giugno 2000, n. 188, e non avendo ricevuto applicazione non potrà averne in futuro per effetto di tale mutamento legislativo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", sollevata, in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;

2) Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1; 2; 3, commi da 1 a 4; 4; 5, commi 3 e 5; 6 e 11 del medesimo decreto legislativo, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 11, 76, 97, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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