Corte costituzionale

Sentenza n. 159/2001

Corte cost., sent. 22 maggio 2001, n. 159

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
159/2001
Data di deposito
22 maggio 2001
Data di decisione
10 maggio 2001
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:159

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 8, decreto legislativo n. 32 del 11 febbraio 1998
  • art. 1, comma 7, decreto legislativo n. 32 del 11 febbraio 1998
  • art. 3, comma 9, decreto legislativo n. 32 del 11 febbraio 1998
  • art. 10, comma 2, decreto legislativo n. 32 del 11 febbraio 1998
  • art. 1, comma 5, decreto legislativo n. 32 del 11 febbraio 1998
  • art. 10, comma 3, decreto legislativo n. 32 del 11 febbraio 1998
  • art. 2, decreto legislativo n. 32 del 11 febbraio 1998
  • art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 32 del 11 febbraio 1998
  • art. 3, comma 4, decreto legislativo n. 32 del 11 febbraio 1998
  • art. 3, comma 7, decreto legislativo n. 32 del 11 febbraio 1998
  • art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 32 del 11 febbraio 1998
  • art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 32 del 11 febbraio 1998
  • art. 4, decreto legislativo n. 32 del 11 febbraio 1998
  • art. 6, decreto legislativo n. 32 del 11 febbraio 1998
  • art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 32 del 11 febbraio 1998
  • art. 1, comma 10, decreto legislativo n. 32 del 11 febbraio 1998
  • art. 1, comma 6, decreto legislativo n. 32 del 11 febbraio 1998
  • art. 7, decreto legislativo n. 32 del 11 febbraio 1998
  • art. 3, comma 10, decreto legislativo n. 32 del 11 febbraio 1998
  • int. testo, decreto legislativo n. 32 del 11 febbraio 1998
  • art. 10, comma 1, decreto legislativo n. 32 del 11 febbraio 1998
  • art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 32 del 11 febbraio 1998
  • art. 10, decreto legislativo n. 32 del 11 febbraio 1998

Parametri

Massime

Massima n. 26253

Non ricorrono i presupposti per la pronuncia di cessazione della materia del contendere ovvero di sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente in ordine alla questione proposta in via principale dalla Regione Lombardia avverso il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dal momento che il mutato quadro normativo sopravvenuto alla proposizione del ricorso non ha efficacia retroattiva e non può, comunque, considerarsi, non riguardando direttamente le norme impugnate, satisfattivo della pretesa della ricorrente. - Sui presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, v. sentenze, qui richiamate, n. 84/1998, n. 406/1995, n. 501/1993.

Massima n. 26254

Nel disciplinare il sistema di distribuzione dei carburanti, il decreto legislativo n. 32 del 1998 si è conformato agli obiettivi di efficienza della rete distributiva e di razionalizzazione del precedente assetto normativo quali indicati nell'art. 4 della legge delega n. 59 del 1997; e non è dato ravvisare in esso la violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione sotto il profilo della indeterminatezza della delega, dal momento che proprio rispettando i criteri della delega il decreto in questione ha sostanzialmente confermato l'affidamento ai Comuni delle funzioni di amministrazione attiva e gestione concreta del settore e ha riservato alle regioni l'attività di programmazione e di indirizzo. Non è fondata, pertanto, la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (nella sua interezza) nonché degli artt. 1, commi 1, 2, 5, 6, 7 e 10; 2; 3, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10; 4; 6; 7; 10, commi 1, 2 e 3, in riferimento agli artt. 3, 5, 41, 42, 76, 77, 97, 115, 117 e 118 Cost. - Sulla determinazione dell'oggetto della delega conferita, v. sentenza, richiamata, n. 408/1998.

Massima n. 26255

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sollevata in via principale dalla Regione Lombardia, relativa alla disciplina contrattuale sull'impiego dei serbatoi di GPL, poiché l'asserito vizio riguardando essenzialmente la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e la proprietà privata (art. 42 Cost.) non può ridondare in lesione delle attribuzioni regionali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonché degli artt. 1, commi 1, 2, 5, 6, 7 e 10; 2; 3, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10; 4; 6; 7; 10, commi 1, 2 e 3, sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 5, 41, 42, 76, 77, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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