Corte costituzionale
Sentenza n. 503/2000
Corte cost., sent. 18 novembre 2000, n. 503
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 503/2000
- Data di deposito
- 18 novembre 2000
- Data di decisione
- 13 novembre 2000
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- GUIZZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:503
Norme oggetto del giudizio
- decreto legislativo n. 134 del 29 aprile 1998
Parametri
- art. 2, comma 57, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
- art. 97, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 23, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 29 giugno 1996
- art. 118, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 18, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 11, comma 1, lett. b, legge n. 59 del 15 marzo 1997
Massime
Massima n. 25847
Va disattesa l'eccezione di inammissibilita' - avanzata dalla difesa erariale - in ordine alla questione di legittimita' costituzionale concernente il decreto legislativo n. 134 del 1998 sull'assunto che le questioni proposte dalle Regioni Piemonte e Lombardia non individuerebbero <<alcuna menomazione di competenze regionali>>, essendo prospettato un vizio di eccesso di delega del decreto legislativo impugnato. Infatti, dal momento che il parametro costituito dalla norma costituzionale sulla delega legislativa (art. 76 Cost.) e dalle norme interposte contenute nella legge di delega puo' essere invocato dalle Regioni a fondamento di questioni di legittimita' costituzionale sollevate in via principale ove la violazione denunciata sia in astratto suscettibile di tradursi in una lesione delle attribuzioni regionali, nel presente caso, appunto tale lesione non puo' escludersi in considerazione del contenuto del decreto legislativo impugnato, diretto a sopprimere una procedura di intesa.
Massima n. 25848
Va disattesa l'eccezione di inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura dello Stato, nei riguardi della questione proposta dalle Regioni ricorrenti avverso il decreto legislativo n. 134 del 1998, in quanto - contrariamente all'assunto dell'Avvocatura secondo cui le doglianze delle ricorrenti Regioni riguarderebbero la <<eventuale futura applicazione>> delle norme - nel loro tenore testuale, le disposizioni impugnate modificative e parzialmente abrogative di una disciplina precedente piu' favorevole alle ricorrenti, sono esplicite nell'escludere il ricorso all'intesa, nell'ambito dei procedimenti di privatizzazione degli enti lirici oggetto delle stesse disposizioni censurate, e si dimostrano pertanto idonee a concretare una lesione attuale dell'autonomia regionale.
Massima n. 25849
E' costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 76 della Costituzione - il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, concernente la <<Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate>> in quanto tale decreto disciplina un oggetto estraneo alla delega conferita dalla legge n. 59 del 1997 (con l'art. 11, comma 1, lettera b): esso infatti, anziche' riordinare organicamente enti pubblici nazionali in attesa di riforma, ha modificato e in senso restrittivo - eliminando, in particolare, lo strumento dell'intesa con le regioni interessate - aspetti procedimentali del riordino di enti lirici nazionali gia' oggetto di un'organica e di poco anteriore revisione legislativa (attuata con il decreto legislativo n. 367 del 29 giugno 1996, sulla base dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), presupposta, tra l'altro, dall'art. 156 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. - Sul giudizio relativo alla conformita' della norma delegata alla norma delegante, sentenza n. 425/2000; ed inoltre nn. 292, 276, 163 e 126/2000; nn. 15 e 7/1999; n. 456/1998. - Sul canone interpretativo 'lex posterior generalis non derogat legi priori speciali', sentenza n. 29/1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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