Corte costituzionale
Sentenza n. 487/2000
Corte cost., sent. 10 novembre 2000, n. 487
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 487/2000
- Data di deposito
- 10 novembre 2000
- Data di decisione
- 25 ottobre 2000
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:487
Norme oggetto del giudizio
- decreto del GIP del 31 maggio 1999
- richiesta pubblico ministero del 3 maggio 1999
Parametri
- art. 1, Costituzione
- art. 112, Costituzione
- legge n. 801 del 24 ottobre 1977
- art. 126, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 95, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 87, Costituzione
- art. 94, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 52, Costituzione
Massime
Massima n. 25941
Deve essere confermata l'ammissibilita' - sotto il profilo soggettivo - del conflitto tra poteri insorto tra Presidente del Consiglio dei ministri e autorita' giudiziarie del Tribunale di Bologna, nella materia della tutela del segreto di Stato. Sussiste, infatti, la legittimazione a ricorrere del Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non solo in base alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, ma anche alla stregua delle norme costituzionali che ne delimitano le attribuzioni. Deve essere ribadita poi la legittimazione a resistere nel conflitto: a) del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in quanto ai sensi dell'art. 112 Cost. - in conformita' di costante giurisprudenza della Corte - titolare diretto ed esclusivo dell'attivita' di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale e b) del Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare, definitivamente, in posizione di piena indipendenza, la volonta' del potere cui appartiene. - Sulla prima e sommaria delibazione dei ricorsi per il conflitto in esame, v. ordinanze nn. 320 e 321/1999. - Sulla legittimazione del pubblico ministero, sentenze nn. 410 e 110/1998; ordinanze nn. 266/1998 e 426/1997. - Sulla legittimazione di organi giurisdizionali, sentenze nn. 50 e 35/1999; 375/1997; ordinanze nn. 471, 261 e 250/1998; 269/1996.
Massima n. 25942
Deve essere confermata l'ammissibilita' - sotto il profilo oggettivo - del conflitto tra poteri insorto tra Presidente del Consiglio dei ministri e autorita' giudiziarie presso il Tribunale di Bologna nella materia della tutela del segreto di Stato: poiche' i due ricorsi all'esame riguardano attribuzioni costituzionalmente garantite inerenti all'esercizio dell'azione penale e della funzione giurisdizionale, da parte rispettivamente del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari, ed alla salvaguardia della sicurezza dello Stato anche attraverso lo strumento del segreto, la cui tutela, attraverso la sua opposizione e conferma, e' attribuita alla responsabilita' del Presidente del Consiglio dei ministri, sotto il controllo del Parlamento.
Massima n. 25943
Non spetta al pubblico ministero presentare al Giudice per le indagini preliminari richiesta di non doversi procedere, corredata di documenti coperti da segreto di Stato ritualmente opposto e confermato dal Presidente del Consiglio dei ministri, derivando il divieto di utilizzazione e di conservazione nel fascicolo processuale di tali atti inequivocabilmente e in via definitiva dalle sentenze della Corte costituzionale n. 110 e n. 410 del 1998; conseguendo al divieto in questione - nel rispetto della correttezza che deve ispirare i rapporti tra autorita' giudiziaria e potere esecutivo in tale materia - anche l'obbligatoria restituzione dei documenti coperti da tale segreto, indipendentemente da una richiesta dell'autorita' responsabile della loro custodia. In accoglimento del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,per lesione delle sue attribuzioni costituzionali, va disposto quindi l'annullamento della richiesta di non doversi procedere, presentata dal resistente in data 3 maggio 1999 al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna. Inoltre per le stesse ragioni va accolto anche il ricorso proposto nei confronti del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, al quale non spetta utilizzare in alcun modo, direttamente o indirettamente, gli atti e i documenti coperti da segreto di Stato, la cui inutilizzabilita' e' stata definitivamente accertata (con le sentenze citate nn. 110 e 410 del 1998) neppure ai fini dei provvedimenti conseguenziali alla richiesta del pubblico ministero presentata in data 3 maggio 1999, e fissare l'udienza in camera di consiglio prevista dall'art. 409, secondo comma, cod. proc. pen. E di conseguenza va annullato il decreto in data 31 maggio 1999, con il quale e' stata fissata al 14 luglio 1999 l'udienza in camera di consiglio. - Sull'obbligo del p.m. di trasmettere al giudice per le indagini preliminari l'intero fascicolo delle indagini preliminari previsto dall'art. 408, comma 1, cod. proc. pen., sentenza n. 145/1991 e sulla inutilizzabilita' d'ufficio dei documenti, ordinanza n. 344/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara che non spetta al pubblico ministero presentare al giudice per le indagini preliminari richiesta di non doversi procedere, corredata di documenti coperti da segreto di Stato che, a séguito delle sentenze di questa Corte nn. 110 e 410 del 1998, non può in alcun modo, né direttamente né indirettamente, utilizzare, né conservare nel fascicolo processuale, e conseguentemente annulla la richiesta di non doversi procedere, presentata dal resistente in data 3 maggio 1999 al giudice per le indagini preliminari dell Tribunale di Bologna;
Dichiara che non spetta al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna utilizzare in alcun modo, direttamente o indirettamente, gli atti e i documenti coperti da segreto di Stato, la cui inutilizzabilità è stata definitivamente accertata con le sentenze di questa Corte nn. 110 e 410 del 1998, neppure ai fini dell'adozione del decreto in data 31 maggio 1999 di fissazione dell'udienza in camera di consiglio a norma dell'art. 409, secondo comma, cod. proc. pen., e conseguentemente annulla il citato decreto in data 31 maggio 1999, con il quale è stata fissata al 14 luglio 1999 l'udienza in camera di consiglio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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