Corte costituzionale

Ordinanza n. 570/2000

Corte cost., ord. 21 dicembre 2000, n. 570

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
570/2000
Data di deposito
21 dicembre 2000
Data di decisione
14 dicembre 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:570

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25989

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la disciplina dettata in materia di competenza territoriale per i procedimenti in cui sia imputato o parte lesa un magistrato si applichi anche ai procedimenti in cui tale veste sia assunta da un collaboratore di cancelleria, quantomeno quando questi presti servizio nello stesso ufficio giudiziario cui appartengono i magistrati giudicanti, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 101 e 107 della Costituzione per il lamentato, possibile, pregiudizio dell'imparzialità del giudice, del diritto di difesa e del principio di eguaglianza per disparità di trattamento di situazioni identiche, in quanto, a parte il fatto che la questione ha come suo presupposto una situazione di fatto assolutamente patologica e anomala, le posizioni del magistrato e del collaboratore di cancelleria sono del tutto disomogenee e non comparabili, giustificandosi solo nei confronti dei magistrati - a cui si riferisce la garanzia dell'inamovibilità sancita dall'articolo 107, primo comma, della Costituzione - la disciplina derogatoria prevista dall'articolo 11 cod. proc. pen., mentre il collaboratore di cancelleria può - nel rispetto del suo stato giuridico - essere trasferito ad altra sede o, in casi estremi, può farsi ricorso agli istituti della astensione e della ricusazione. - per le giustificazioni alla disciplina derogatoria prevista dall'articolo 11 cod. proc. pen., ordinanza n. 462/1997; - sulle altre gravi ragioni di convenienza (articolo 36, comma 1, cod. proc. pen.) come norma di chiusura a tutela dell'imparzialità del giudice, sentenze nn. 283 e 113/2000; - sull'inidoneità delle situazioni patologiche a costituire una valida base per lo scrutinio di legittimità costituzionale, ordinanza n. 439/1998. A.G.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 107 della Costituzione, dalla Corte di appello di Bari, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze