Corte costituzionale
Sentenza n. 426/1999
Corte cost., sent. 10 novembre 1999, n. 426
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 426/1999
- Data di deposito
- 10 novembre 1999
- Data di decisione
- 27 ottobre 1999
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:426
Norme oggetto del giudizio
- regolamento CEE n. 1785 del 30 giugno 1981
- decreto ministro delle risorse agric.,alim. e for. del 27 febbraio 1997
- regolamento CEE n. 193 del 26 gennaio 1982
Parametri
- art. 41, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 43, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 134, Costituzione
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 41, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 24999
E' inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Lombardia nei confronti dello Stato, sorto in relazione al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 27 febbraio 1997, concernente la determinazione e la assegnazione delle quote di produzione dello zucchero e di isoglucosio, in vigore a partire dalla campagna bieticolo-saccarifera 1997-1998. Infatti - posto che il ricorso per conflitto di attribuzione fra Stato e Regione e' inammissibile tutte le volte in cui esso abbia ad oggetto atti a destinatari determinati, identificabili come sicuri titolari di situazioni giuridicamente protette e non involga attribuzioni di rango costituzionale; e che uno scrutinio attento in punto di ammissibilita' e' imposto, in simili casi, dall'esigenza che il ricorso per conflitto, da presidio dell'integrita' di competenze costituzionali, non trasmodi in anomalo strumento di sostegno della posizione di alcuno dei destinatari dell'atto impugnato ai danni di altri - dall'assenza di un collegamento, diverso da eventuali vincoli contrattuali tra le parti, che congiunga ambito regionale, coltura delle barbabietole e impianti di trasformazione, consegue linearmente il difetto di interesse della Regione Lombardia (la quale, individuando a fondamento del proprio ricorso, non tanto un proprio interesse, quanto un interesse del Nord del Paese, contrapposto a quello del Centro e del Sud, esorbita dall'ambito strettamente territoriale della rappresentanza politica regionale); sicche', una volta esclusa la configurabilita' di un interesse che si puntualizzi nella Regione ricorrente, la dimensione degli interessi giustiziabili non riguarda, nella specie, attribuzioni costituzionali, ma soltanto quella delle situazioni soggettive dei privati coinvolti dal provvedimento plurimo. - S. nn. 162/1990, 458 e 497/1993, 419/1995.
Massima n. 25000
Nel giudizio sul conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni non possono intervenire soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto. - S. nn. 162/1990, 458 e 497/1993, 419/1995, 375/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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