Corte costituzionale

Sentenza n. 426/1999

Corte cost., sent. 10 novembre 1999, n. 426

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
426/1999
Data di deposito
10 novembre 1999
Data di decisione
27 ottobre 1999
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:426

Norme oggetto del giudizio

  • regolamento CEE n. 1785 del 30 giugno 1981
  • decreto ministro delle risorse agric.,alim. e for. del 27 febbraio 1997
  • regolamento CEE n. 193 del 26 gennaio 1982

Parametri

Massime

Massima n. 24999

E' inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Lombardia nei confronti dello Stato, sorto in relazione al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 27 febbraio 1997, concernente la determinazione e la assegnazione delle quote di produzione dello zucchero e di isoglucosio, in vigore a partire dalla campagna bieticolo-saccarifera 1997-1998. Infatti - posto che il ricorso per conflitto di attribuzione fra Stato e Regione e' inammissibile tutte le volte in cui esso abbia ad oggetto atti a destinatari determinati, identificabili come sicuri titolari di situazioni giuridicamente protette e non involga attribuzioni di rango costituzionale; e che uno scrutinio attento in punto di ammissibilita' e' imposto, in simili casi, dall'esigenza che il ricorso per conflitto, da presidio dell'integrita' di competenze costituzionali, non trasmodi in anomalo strumento di sostegno della posizione di alcuno dei destinatari dell'atto impugnato ai danni di altri - dall'assenza di un collegamento, diverso da eventuali vincoli contrattuali tra le parti, che congiunga ambito regionale, coltura delle barbabietole e impianti di trasformazione, consegue linearmente il difetto di interesse della Regione Lombardia (la quale, individuando a fondamento del proprio ricorso, non tanto un proprio interesse, quanto un interesse del Nord del Paese, contrapposto a quello del Centro e del Sud, esorbita dall'ambito strettamente territoriale della rappresentanza politica regionale); sicche', una volta esclusa la configurabilita' di un interesse che si puntualizzi nella Regione ricorrente, la dimensione degli interessi giustiziabili non riguarda, nella specie, attribuzioni costituzionali, ma soltanto quella delle situazioni soggettive dei privati coinvolti dal provvedimento plurimo. - S. nn. 162/1990, 458 e 497/1993, 419/1995.

Massima n. 25000

Nel giudizio sul conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni non possono intervenire soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto. - S. nn. 162/1990, 458 e 497/1993, 419/1995, 375/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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