Corte costituzionale

Sentenza n. 416/1999

Corte cost., sent. 4 novembre 1999, n. 416

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
416/1999
Data di deposito
4 novembre 1999
Data di decisione
27 ottobre 1999
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:416

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 189, legge n. 662 del 23 dicembre 1996

Parametri

Massime

Massima n. 25042

E' costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del contrasto con la esigenza di tutelare l'affidamento del cittadino - l'art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui, [anche] con effetto sui trattamenti liquidati dal 30 novembre 1996 al 31 dicembre 1996 [anteriormente cioe' alla entrata in vigore, il 1^ gennaio 1997, della legge stessa] esso prevede, quanto alla quota liquidata con il sistema retributivo, il totale divieto di cumulo dei ratei della pensione di anzianita' e dei trattamenti anticipati di anzianita', maturati in detto periodo, con reddito da lavoro autonomo. Premesso, infatti, che, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, l'affidamento del cittadino sulla certezza delle situazioni giuridiche, quale essenziale elemento dello Stato di diritto, non puo' essere leso da disposizioni retroattive, le quali trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti; la disposizione denunciata contrasta, 'in parte qua', con il principio di ragionevolezza, per tal profilo enucleato, in quanto determina, in modo retroattivo, per i trattamenti liquidati appunto dal 30 novembre al 31 dicembre 1996, l'elisione dei ratei di pensione maturati entro tale periodo, nei casi in cui i relativi titolari, una volta decaduto il decreto-legge 30 settembre 1996, n. 508 (prevedente analogo divieto di cumulo), abbiano intrapreso una attivita' libero professionale o, comunque, avente natura di prestazione autonoma. La rilevata tutela dell'affidamento del cittadino si arresta nel momento a partire dal quale le disposizioni della legge n. 662 del 1996 in oggetto sono entrate in vigore e, cioe', nel momento in cui la regola contemplata dall'art. 1, comma 189, della citata legge risulta incidere ormai sull'attualita' di rapporti di durata, rispetto ai quali il legislatore e' abilitato, sia pure nei limiti della ragionevolezza, a dettare disposizioni che modifichino sfavorevolmente la disciplina in atto. Ed e' percio' che la data sopra indicata vale a definire anche il termine entro il quale va limitata la pronunzia di incostituzionalita' della denunciata disposizione. - Cfr. S. nn. 211/1997 e 409/1995. red.: G. Leo

Massima n. 25043

La garanzia dell'art. 38 Cost., in quanto legata allo stato di bisogno, e' riservata alle pensioni che trovano la loro causa nella cessazione dell'attivita' lavorativa per ragioni di eta' e non anche a quelle il cui presupposto consiste nel mero avvenuto svolgimento dell'attivita' stessa per un tempo predeterminato, cosi' come nel caso dei trattamenti pensionistici di anzianita'. Nella vigenza dell'ordinamento pensionistico anteriore alla riforma del 1995, la Corte ha, pertanto, espresso l'avviso che il godimento dei menzionati trattamenti di pensione, rappresentando un beneficio discrezionalmente concesso dal legislatore a prescindere dall'eta' pensionabile, potesse <<essere limitato al solo caso di cessazione effettiva del lavoro>>. Al tempo stesso, sono stati considerati privi di fondamento i dubbi di legittimita' costituzionale sollevati (evocandosi i parametri degli artt. 3, 36 e 38 Cost.) avverso normative che prevedevano il totale divieto di cumulo dei suddetti trattamenti pensionistici di anzianita' con il reddito da lavoro dipendente. Alla stregua di tali pronunce, e', dunque, da ritenere che non sia impedito al legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalita', di stabilire che <<le pensioni di anzianita' a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonche' i trattamenti anticipati di anzianita' delle forme esclusive della medesima, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da lavoro di qualsiasi natura e il loro conseguimento e' subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro>>. Per cui non contrasta, con i parametri costituzionali sopra richiamati, l'art. 1, comma 189, della l. 23 dicembre 1996, n. 662 - nella parte in cui, per il periodo dalla sua entrata in vigore, in tal modo dispone - in quanto una misura siffatta, espressione di un non irragionevole esercizio della predetta discrezionalita', trova la sua spiegazione oltre che nella tendenza legislativa a disincentivare il conseguimento di una prestazione anticipata rispetto all'eta' pensionabile, anche nella considerazione delle esigenze di bilancio nell'ambito della globale riforma del sistema previdenziale in corso di attuazione. - Cfr. S. nn. 165/1969, 576/1989, 194/1991, 433/1994, 417/1996, nonche' O. n. 47/1994. red.: G. Leo

Massima n. 25044

Il riconoscimento del diritto al lavoro e la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni non sono pregiudicati dal fatto che il titolare di pensione di anzianita' non possa godere di due diversi trattamenti, quello di lavoro e quello pensionistico. Non contrasta, pertanto, con gli artt. 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost., l'art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui, per il periodo decorrente dalla sua entrata in vigore, stabilisce che <<le pensioni di anzianita' a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonche' i trattamenti anticipati di anzianita' delle forme esclusive della medesima, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da lavoro di qualsiasi natura e il loro conseguimento e' subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro>>. - Cfr. S. nn. 105/1963, 155/1969 e 30/1976. red.: G. Leo

Massima n. 25045

Non costituisce violazione del principio di non reiterabilita' dei decreti-legge, come enucleato dalla sentenza della Corte n. 360 del 1996, in relazione all'art. 77 Cost., l'autonoma riproduzione da parte del legislatore - sulla base dell'art. 70 Cost. - del contenuto di un decreto-legge a suo tempo decaduto. Non contrasta, pertanto, con il suddetto principio il disposto del comma 189 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che ha riproposto disciplina (anticumulo per i trattamenti pensionistici di anzianita' dei lavoratori dipendenti liquidati dal 30 settembre 1996) identica a quella gia' contenuta nel decreto-legge 30 settembre 1996, n. 508 - decaduto per inutile decorso dei termini di conversione-, con il quale sono state introdotte misure di maggiore rigore per le quote di pensione liquidate ancora con il sistema retributivo: eccezion fatta per la disposta retroattivita' della suddetta disciplina in contrasto con il principio di ragionevolezza (v. coeva dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 189, l. 662/96 cit., 'in parte qua'). red.: G. Leo

Massima n. 25046

Non sono comparabili - perche' tuttora disomogenei nonostante il processo in atto di progressiva omologazione - i trattamenti pensionistici da lavoro dipendente e quelli da lavoro autonomo. Non contrasta, pertanto, per tal profilo, con l'art. 3 Cost., la disposizione dell'art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), quanto alla diversa decorrenza del divieto di cumulo (con redditi di lavoro) per titolari di pensione da lavoro dipendente ovvero autonomo. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui, con effetto sui trattamenti liquidati dal 30 novembre 1996 al 31 dicembre 1996, prevede, quanto alla quota liquidata con il sistema retributivo, il totale divieto di cumulo dei ratei della pensione di anzianità e dei trattamenti anticipati di anzianità, maturati in detto periodo, con redditi da lavoro autonomo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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