Corte costituzionale

Sentenza n. 381/1999

Corte cost., sent. 7 ottobre 1999, n. 381

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
381/1999
Data di deposito
7 ottobre 1999
Data di decisione
30 settembre 1999
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:381

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24931

Nonostante la sopravvenuta legge 2 dicembre 1998, n. 420, che, sostituendo la norma denunciata, ha dettato nuovi criteri per individuare il giudice competente nei procedimenti riguardanti i magistrati, perdura la rilevanza nel giudizio principale, indipendentemente dalla identita' e continuita' del contenuto normativo tra vecchia e nuova disposizione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 1, cod. proc. pen., nel testo vigente prima della legge di novellazione, denunciato dal giudice rimettente nella parte in cui non prevede lo spostamento della competenza territoriale nel caso in cui un magistrato gia' in servizio nel distretto assuma la qualita' di persona offesa o danneggiata dal reato per fatti commessi successivamente al suo trasferimento, ma riferiti unicamente ed immediatamente all'esercizio delle funzioni che egli ha svolto in quel distretto; e cio' in quanto la nuova legge si applica, per espressa previsione normativa, esclusivamente ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla sua entrata in vigore.

Massima n. 24932

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101 e 107 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non comprende tra i casi che, nei procedimenti riguardanti i magistrati, danno luogo allo spostamento della competenza territoriale, l'ipotesi in cui i fatti, per i quali si procede penalmente, siano stati commessi successivamente al trasferimento del magistrato in ufficio giudiziario di altro distretto e siano riferibili unicamente ed immediatamente all'attivita' svolta in precedenza dal medesimo magistrato nel distretto nel quale si procede. Il criterio territoriale e temporale di deroga alla ordinaria competenza stabilito dall'art. 11 cod. proc. pen. - che, al fine di circoscrivere i casi di spostamento della competenza territoriale, attribuisce rilievo ad elementi oggettivi estrinsecamente verificabili - non appare arbitrario o irrazionale ne' lesivo delle garanzie preordinate ad un giusto processo; tanto piu' considerandosi che altre situazioni nelle quali si possa in concreto dubitare della imparzialita' del giudice, in ragione di rapporti personali, innestati sul rapporto di ufficio, possono e debbono trovare soluzione ricorrendo agli istituti della astensione e della ricusazione, egualmente preordinati a garantire tale indefettibile imparzialita'. Ne' tale limitazione dei casi di spostamento della competenza territoriale viola il principio di eguaglianza, giacche' le situazioni poste a raffronto non sono identiche, diverso essendo il rapporto inerente all'esercizio attuale delle funzioni nel distretto competente per il giudizio o all'esercizio di esse al momento del fatto - che in base alla disposizione impugnata da' luogo allo spostamento della competenza -, rispetto alle molteplici situazioni - per cui lo spostamento di competenza viene nel caso invocato - che possono verificarsi quando l'esercizio delle funzioni sia cessato e, quindi, vi e' un distacco tra tale esercizio e l'ufficio competente per il giudizio. Ugualmente insussistente e' la denunciata violazione del principio di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione, non essendo tale parametro pertinente (v. massima C).

Massima n. 24933

Il principio di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione, alla cui realizzazione e' vincolata l'organizzazione dei pubblici uffici (art. 97 Cost.), riguarda gli organi dell'amministrazione della giustizia solo per quanto attiene all'ordinamento amministrativo, mentre non si estende all'esercizio della giurisdizione. - V., tra le molte, S. nn. 53/1998 e 313/1995; O. nn. 68/1999 e 189/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101 e 107 della Costituzione, dal pretore di Belluno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze