Corte costituzionale
Sentenza n. 224/1999
Corte cost., sent. 3 giugno 1999, n. 224
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 224/1999
- Data di deposito
- 3 giugno 1999
- Data di decisione
- 26 maggio 1999
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:224
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, legge della Regione siciliana n. 212 del 14 settembre 1979
- art. 5, comma 1, lett. a), legge della Regione siciliana n. 25 del 6 marzo 1976
- art. 15, legge della Regione siciliana n. 212 del 14 settembre 1979
- art. 5, comma 3, legge della Regione siciliana n. 25 del 6 marzo 1976
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
- art. 100, comma 3, Costituzione
- art. 108, comma 2, Costituzione
- art. 104, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 116, Costituzione
- art. 108, Costituzione
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 107, Costituzione
- art. 100, Costituzione
- art. 23, statuto regione Sicilia
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 23, comma 2, statuto regione Sicilia
- art. 23, comma 1, statuto regione Sicilia
- decreto legislativo n. 655 del 6 maggio 1948
Massime
Massima n. 24934
Nell'ipotesi in cui il giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale sia stato promosso in seguito a riunione dei giudizi di provenienza, qualora la disposizione impugnata risulti inapplicabile in uno di essi, ma sia indiscusso che gli altri debbano essere decisi alla sua stregua, non sussiste difetto di rilevanza, restando poi affidata al giudice remittente la soluzione degli eventuali problemi che possano sorgere circa le norme da applicare negli stessi giudizi in seguito alla pronuncia della Corte. (Nella specie, in ordine alla questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 100, 104, 107, 108 e 116 Cost. e agli artt. 14, 17 e 23 dello statuto della Regione Siciliana, nei confronti dell'art. 15 della legge della Regione Siciliana 14 settembre 1979, n. 212, nella parte in cui prevede la presenza di magistrati della Corte dei conti, previa nomina da parte del Consiglio di presidenza della Corte stessa, come presidenti dei collegi di revisori di enti regionali, la Corte ha respinto la eccezione di inammissibilita' per difetto di rilevanza, avanzata dalla Regione sul rilievo che le nomine impugnate in uno dei riuniti giudizi 'a quibus', riguardava un organo la cui composizione non e' disciplinata dalla disposizione impugnata, bensi' dall'art. 6 della legge della Regione Siciliana 21 dicembre 1973, n. 50).
Massima n. 24935
Per i medesimi motivi, l'art. 5, primo comma, lettera a), della legge della Regione Siciliana 6 marzo 1976, n. 25 (Disposizioni per i centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria) - nella parte in cui prevede che i magistrati della Corte dei conti nominati come membri dei collegi dei revisori di due Centri interaziendali, debbano essere scelti fra quelli in servizio presso le sezioni per la Regione Siciliana - e l'art. 22 della legge della Regione Siciliana 14 settembre 1979, n. 212, recante "Norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasporti (AST), l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), e l'Ente acquedotti siciliani (EAS) - nella parte in cui prevede che anche i magistrati della Corte dei conti chiamati a far parte di organi di controllo di enti pubblici regionali debbono essere nominati tra quelli in servizio nel territorio della Regione - sono costituzionalmente illegittimi. La delimitazione territoriale stabilita da tali disposizioni, infatti, anche se deve escludersi - contrariamente all'assunto dell'autorita' rimettente - che essa dia luogo ad una ingiustificata disparita' di trattamento fra i magistrati contabili in servizio in Sicilia e i loro colleghi in servizio in altre aree territoriali, che possa riconoscersi lesiva dell'art. 3 Cost. - in quanto non modifica lo 'status' dei magistrati contabili, ma si limita ad utilizzare, nell'ambito della competenza regionale, e per fini che riguardano la Regione, la possibilita' di conferimento di incarichi extraistituzionali consentita dalla legislazione statale, specificatamente, anche per incarichi su "indicazione nominativa" (art. 3, comma 4, del d.P.R. 27 luglio 1985, n. 388) - contrasta con le esigenze di salvaguardia dell'indipendenza e dell'imparzialita' dei magistrati contabili espresse fondamentalmente nell'art. 100, terzo comma, e nell'art. 108, secondo comma, Cost.. Posto che, da una parte, le sezioni regionali siciliane della Corte dei conti svolgono, in posizione di indipendenza, nei confronti dell'amministrazione regionale, comprensiva degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, e degli amministratori e dei funzionari che operano presso di essa, tutte le funzioni di controllo e giurisdizionali proprie della Corte stessa - ivi comprese le funzioni a riscontro a posteriori sulla gestione delle pubbliche amministrazioni, disciplinate dall'art. 3, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 - e che, dall'altra, i collegi dei revisori dei conti degli enti regionali in questione svolgono le funzioni tipiche del controllo interno, essendo a loro volta soggetti alle valutazioni <<esterne>> della Corte dei conti, e' palese il rischio di un intreccio fra i due ordini di funzioni, suscettibile di tradursi in una menomazione dell'indipendenza e dell'imparzialita' dei magistrati. - V. la seguente massima C, ed ivi richiami.
Massima n. 24936
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 97, 100, 104, 107, 108 e 116 Cost., nonche' agli artt. 14, 17 e 23 dello Statuto della Regione Siciliana - dell'art. 5, primo comma, lett. a) - eccettuata la parte colpita dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale di cui al capo a) del dispositivo della sentenza - e comma terzo, della legge della Regione Siciliana 6 marzo 1976, n. 25 (Disposizioni per i centri internazionali per l'addestramento professionale nell'industria), e dell'art. 15 della legge della Regione Siciliana 14 settembre 1979, n. 212, recante: <<Norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasporti (AST), l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), e l'Ente acquedotti siciliani (EAS)>>, nelle parti in cui prevedono: il primo, l'attribuzione dell'incarico di revisore di conti di enti regionali a magistrati della Corte dei conti; ed il secondo, la presenza nei collegi dei revisori dei suddetti enti regionali, come presidenti degli stessi, di magistrati della Corte dei conti: in entrambi i casi, previa nomina (ex art. 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117), da parte del Consiglio di presidenza della stessa Corte. Riguardo all'attribuzione a magistrati (dell'ordine giudiziario e delle magistrature speciali) di incarichi estranei ai loro compiti di istituto - su cui si accentra nel caso il 'thema decidendum' - occorre infatti distinguere nettamente fra la disciplina legislativa che ne determina la possibilita', i relativi limiti di compatibilita' e le condizioni e modalita', e una disciplina legislativa che, sul presupposto di quella, preveda l'attribuzione a magistrati di determinati incarichi, giacche', mentre la prima, attenendo allo 'status' del magistrato e rientrando dunque nell'ambito della riserva di legge statale sancita dall'art. 108, primo comma, Cost., secondo la costante interpretazione offertane dalla Corte costituzionale, e' sottratta ad ogni intervento legislativo regionale - nessun valido argomento in contrario potendo trarsi, per quanto riguarda la Regione Siciliana, dall'art. 23 dello statuto speciale, ne' dalle norme di attuazione dettate con il d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655 - non altrettanto puo' dirsi della seconda, alla cui tipologia, in base al principio affermato dall'art. 58, commi 2 e 3, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 - circa l'ammissibilita' di incarichi espressamente previsti da legge o da "altre fonti normative" - ed all'art. 3, comma 6, lettera g), del d.P.R. 27 luglio 1995, n. 388 (Regolamento, emanato in base al su citato art. 58, comma 3, recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti) - che non esclude l'assunzione, da parte dei magistrati della Corte dei conti, di incarichi nell'ambito di collegi di revisori dei conti di enti disciplinati dalla legge regionale - vanno ricondotte le disposizioni regionali impugnate. Le quali, pertanto, non potendo essere intese come dirette a prevedere la possibilita' o i limiti della attribuzione ai magistrati contabili di incarichi extraistituzionali, incidendo cosi' sul loro 'status', ma come dirette a disciplinare l'organizzazione degli enti regionali considerati, non eccedono dalla competenza regionale, ne' di per se' violano i parametri costituzionali relativi alle garanzie di indipendenza della Corte dei conti e dei suoi magistrati. Ne', d'altra parte, puo' condividersi il rilievo secondo cui, configurandosi tali incarichi, nelle leggi regionali, come necessariamente attribuiti a magistrati della Corte dei conti, le relative previsioni verrebbero ad incidere sulla competenza del Consiglio di presidenza, che sarebbe costretto a conferirli, perche' altrimenti si determinerebbe l'inoperativita' dell'organo, con violazione anche del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Giacche' il carattere "necessario" di tali incarichi, ai fini della regolare composizione dei collegi dei revisori secondo la disciplina legislativa regionale, non comporta affatto ne' l'obbligo per il magistrato designato di accettare l'incarico, estraneo ai suoi compiti di istituto, ne' l'obbligo per il Consiglio di presidenza di conferirlo: al contrario, il Consiglio conserva intatti i suoi poteri-doveri di deliberazione sulla sola base delle norme statali che disciplinano in generale gli incarichi e dei criteri oggettivi che esso deve preventivamente darsi, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 388 del 1995: quella che nessuno, in concreto, possa essere designato, ovvero che nessuno accetti l'incarico, e' una eventualita' di mero fatto, verificandosi la quale spetterebbe al legislatore regionale valutare l'opportunita' o la necessita' di modificare la disciplina di sua competenza per rendere comunque possibile la costituzione degli organi in questione. - V. la precedente massima B e la seguente D. Sulla riserva alla legge statale, di cui all'art. 108, primo comma, Cost. della disciplina dello 'status' del magistrato, cfr. S. nn. 4/1956, 81/1976, 43/1982, 150/1993, nonche', da ultimo, S. n. 86/1999.
Massima n. 24938
L'art. 23, primo e secondo comma, dello Statuto siciliano, e le norme di attuazione dettate con il d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione Siciliana), prevedono bensi' la costituzione, in Sicilia, di una sezione di controllo e di una sezione giurisdizionale della Corte dei conti: ma non le configurano come organismi appartenenti all'ordinamento autonomo della Regione, sui cui componenti possa quindi esplicarsi una qualsiasi potesta' legislativa regionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, lettera a) della legge della Regione Siciliana 6 marzo 1976, n. 25 (Disposizioni per i centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria), nella parte in cui prevede che i magistrati della Corte dei conti nominati come membri dei collegi dei revisori debbano essere scelti fra quelli in servizio presso le sezioni per la Regione Siciliana;
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge della Regione Siciliana 14 settembre 1979, n. 212, recante "Norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasporti (AST), l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), e l'Ente acquedotti siciliani (EAS)", nella parte in cui prevede che anche i magistrati della Corte dei conti chiamati a far parte di organi collegiali di controllo di enti pubblici regionali debbono essere nominati tra quelli in servizio nel territorio della Regione;
c) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, lettera a - salvo quanto disposto sopra, al capo a - e terzo comma, della predetta legge della Regione Siciliana 6 marzo 1976, n. 25, e dell'art. 15 della predetta legge della Regione Siciliana 14 settembre 1979, n. 212, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 97, 100, 104, 107, 108 e 116 della Costituzione, nonché agli articoli 14, 17 e 23 dello statuto della Regione Siciliana, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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