Corte costituzionale
Sentenza n. 206/1999
Corte cost., sent. 3 giugno 1999, n. 206
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 206/1999
- Data di deposito
- 3 giugno 1999
- Data di decisione
- 26 maggio 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:206
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 4, septies, legge n. 55 del 19 marzo 1990
- art. 1, legge n. 16 del 18 gennaio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 24921
Sotto i profili dedotti in riferimento agli artt. 27, comma secondo, 4, 35 e 36 Cost., non e' fondata, sei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 27, comma secondo, 4, 35 e 36 Cost. - dell'art. 15, comma 4-'septies', della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosita' sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), nella parte in cui prevede che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sottoposti a procedimento penale per determinati delitti di criminalita' organizzata, quando siano stati disposti il rinvio a giudizio, o la presentazione o la citazione in udienza, sono sospesi immediatamente dall'ufficio con provvedimento obbligatorio del capo dell'amministrazione di appartenenza. Infatti, posto che la norma censurata configura una tipica misura cautelare, collegata alla pendenza di una accusa penale nei confronti del funzionario pubblico, ne consegue, in primo luogo, che, ai fini dello scrutinio di legittimita' costituzionale, non si puo', direttamente, mettere in gioco il parametro costituito dal principio di presunzione di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna definitiva, in quanto le misure cautelari operano per definizione prima dell'accertamento definitivo della colpevolezza in ordine ai reati a cui esse pure talora (come nella specie) su collegano. Mentre, per quanto attiene ai parametri costituiti dal diritto al lavoro e dai diritti del lavoratore, gli stessi potrebbero venire in considerazione solo indirettamente, nel caso in cui risultasse che l'incongruita' della misura rispetto alle esigenze cautelari (di per se' suscettibili di condurre, nell'ambito di un bilanciamento non irragionevole, ad una temporanea compressione di altri diritti) la rendesse tale da restringere quei diritti senza una ragione giustificatrice sufficiente. - Cfr. S. . 239/1996, nella quale la Corte ha ribadito che <<e' criterio costituzionalmente imposto quello secondo cui la misura cautelare, incidendo su diritti, in tanto si giustifica in quanto sia disposta in base ad effettive esigenze cautelari, sia congrua o sproporzionata rispetto a queste ultime, e non abbia presupposti di tale indeterminata ampiezza e caratteristiche di tale automatismo da trasformarsi in un vera e propria sanzione anticipata>>. red.: G. Leo rev.: S. Pomodoro
Massima n. 24922
Sotto i profili dedotti in riferimento al principio di ragionevolezza (art 3 Cost.) non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 4-'septies', della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), nella parte in cui prevede la sospensione immediata dall'ufficio con provvedimento del capo dell'amministrazione di appartenenza, dei pubblici dipendenti sottoposti a procedimento penale per determinati delitti di criminalita' organizzata, quando siano stati disposti il rinvio a giudizio o la presentazione o la citazione in udienza e senza peraltro affidare all'amministrazione la valutazione in concreto dell'opportunita' e della rispondenza all'interesse pubblico della sospensione. Premesso, infatti, che, nella specie, si tratta di delitti per i quali la sussistenza di una accusa a carico di pubblici impiegati fa sorgere immediatamente il sospetto di un inquinamento dell'apparato pubblico da parte di quelle organizzazioni criminali, la cui pericolosita' sociale va al di la' della gravita' dei singoli delitti che vengono commessi o contestati; e' in relazione alla specificita' di siffatti rischi di inquinamento degli apparati amministrativi, e alla necessita' di troncare anche visibilmente ogni legame che possa far apparire l'amministrazione, agli occhi del pubblico,come non immune da tali infiltrazioni criminali, che si puo' giustificare la scelta drastica di considerare incompatibile con l'interesse pubblico la permanenza nell'ufficio o nella funzione di persone sulle quali gravi una accusa per questo tipo di delitti; operando per legge e in via generale l'apprezzamento dell'esigenza cautelare, e cosi' sottraendo la stessa amministrazione ai rischi di condizionamento diretti o indiretti derivanti dalla stessa presenza delle organizzazioni criminali, che potrebbero alterarne le valutazioni. - Cfr. S. n. 184/1994. red.: G. Leo rev.: S. Pomodoro
Massima n. 24923
Sotto i profili dedotti in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost., non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 4-'septies', della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), nella parte in cui prevede la sospensione immediata dall'ufficio, con provvedimento del capo dell'amministrazione di appartenenza, dei pubblici dipendenti sottoposti a procedimento penale per determinati delitti di criminalita' organizzata, quando siano stati disposti il rinvio a giudizio o la presentazione o la citazione in udienza, senza, peraltro, affidare alla amministrazione di appartenenza la valutazione in concreto dell'opportunita' e della rispondenza all'interesse pubblico della sospensione. Infatti - nonostante si tratti di valutare interessi strettamente legati all'attivita' amministrativa, riguardo ai quali, in via ordinaria, deve essere la stessa amministrazione a compiere il relativo apprezzamento, con riguardo alle caratteristiche del caso concreto - non si puo' negare, tuttavia, al legislatore, nell'esercizio di una non irragionevole discrezionalita', la facolta' di identificare ipotesi circoscritte nelle quali l'esigenza cautelare che fonda la sospensione e' apprezzata in via generale ed astratta dalla stessa legge; e parimenti e' stabilito in via generale l'ambito di applicazione della misura in relazione ai soggetti e al nesso tra l'accusa e le funzioni pubbliche, ed e' apprezzata sempre in via generale l'opportunita' di far prevalere l'esigenza cautelare su altri eventuali interessi contrari della stessa amministrazione. Deve, pertanto, escludersi che la previsione legislativa di una sospensione obbligatoria violi di per se' il principio di buon andamento dell'amministrazione, come non lo viola ogni scelta legislativa diretta a vincolare l'operato dell'amministrazione in rapporto a determinati presupposti normativamente stabiliti. - Tra le numerose pronunce della Corte che hanno negato la legittimita' costituzionale di norme che prevedevano l'applicazione di diritto, o automatica, di sanzioni destitutive a seguito di determinate condanne penali definitive, senza consentire all'amministrazione una graduazione in relazione all'apprezzamento concreto del fatto per il quale e' intervenuta la condanna, v. S. n. 971/1988, 16/1991, 197/1993, 363/1996. red.: G. Leo rev.: S. Pomodoro
Massima n. 24924
Sotto i profili dedotti in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost., non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 4-'septies', della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), nella parte in cui prevede la sospensione immediata dall'ufficio, con provvedimento del capo dell'amministrazione di appartenenza dei pubblici dipendenti sottoposti a procedimento penale per determinati delitti di criminalita' organizzata, quando siano stati disposti il rinvio a giudizio o la presentazione o la citazione in udienza, senza, peraltro, affidare alla amministrazione la valutazione in concreto dell'opportunita' e della rispondenza all'interesse pubblico della sospensione. Ed infatti, considerato che, secondo la disposizione impugnata, la sospensione deve essere disposta con un provvedimento del capo dell'amministrazione di appartenenza - ancorche' vincolato nei presupposti e nel contenuto - e che contro di esso l'interessato puo' far valere pienamente, in sede giurisdizionale, proprie eventuali doglianze, nonche' eventuali vizi derivanti dalla inesistenza dei presupposti legalmente stabiliti, va ribadito che il diritto di difesa, costituzionalente garantito, attiene alla possibilita' effettiva di far valere nel giudizio le proprie posizioni giuridicamente protette, e non riguarda l'esistenza e il contenuto di queste ultime, onde non puo' essere invocato quando manchi la posizione di diritto sostanziale di cui possa essere chiesta la tutela giudiziaria. - Cfr., 'ex plurimis', S. nn. 317/1990, 146/1990, 420/1998 e O. n. 141/1990. red.: G. Leo rev.: S. Pomodoro
Massima n. 24925
Sotto i profili dedotti in riferimento agli artt. 3, 4, 24, comma secondo, 27 comma secondo, 35, 36 e 97, primo comma, Cost., non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 4-'septies', della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), nella parte in cui prevede l'adozione della misura della sospensione obbligatoria immediata dall'ufficio dei pubblici dipendenti in presenza del semplice rinvio a giudizio dell'impiegato o della semplice presentazione o citazione all'udienza e non di una condanna ancorche' non definitiva. Infatti - premesso che il rinvio a giudizio comporta una valutazione del giudice vertente proprio sulla esistenza degli elementi che rendono necessario il giudizio stesso per accertare definitivamente il reato - non puo' dirsi che sussista sproporzione fra questo livello di consistenza dell'accusa ed una misura sospensiva che mira appunto a tutelare il pubblico interesse dal pregiudizio che la stessa esistenza dell'accusa, in quanto tale, produrrebbe se l'accusato permanesse nell'ufficio. Peraltro, nonostante la disposizione denunciata non contenga alcuna espressa previsione circa la durata della sospensione contemplata, si deve ritenere che quest'ultima, essendo ricompresa nell'ampia previsione di una <<sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale>>, conservi efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni e che, decorso tale termine, la stessa sia revocata di diritto, secondo quanto stabilisce, tra l'altro, l'art. 9. comma 2, secondo e terzo periodo, della legge 7 febbraio 1990. n. 19. - Cfr., tra le molte, S. nn. 64/1991 e 401/1991, nonche' O. nn. 24/1996 e 232/1996. red.: G. Leo rev.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-septies della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 35, 36 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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