Corte costituzionale
Ordinanza n. 79/1999
Corte cost., ord. 18 marzo 1999, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 79/1999
- Data di deposito
- 18 marzo 1999
- Data di decisione
- 11 marzo 1999
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:79
Norme oggetto del giudizio
- art. 514, codice di procedura penale
- art. 513, comma 2, codice di procedura penale
- art. 513, comma 1, codice di procedura penale
- art. 6, comma 5, legge n. 267 del 7 agosto 1997
Parametri
Massime
Massima n. 24565
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 514 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 101, comma secondo, 102, 111, comma primo e 112 Cost., in quanto la disposizione impugnata non ha autonomo contenuto normativo rispetto alle regole di utilizzazione probatoria delle dichiarazioni rese in precedenza. - S. n. 361/1998.
Massima n. 24566
Deve essere ordinata la restituzione al giudice 'a quo' (Tribunale di Torino) degli atti relativi al giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 513, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e 6, comma 5, l. 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del cod. proc. pen. in tema di valutazione delle prove) per un riesame della rilevanza a seguito della sentenza di illegittimita' costituzionale n. 361 del 1998. - S. n. 361/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 514 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 101, secondo comma, 102, 111, primo comma, e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe;
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 513, commi 1 e 2, del codice di procedura penale e 6, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze