Corte costituzionale

Ordinanza n. 321/1999

Corte cost., ord. 16 luglio 1999, n. 321

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
321/1999
Data di deposito
16 luglio 1999
Data di decisione
14 luglio 1999
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:321

Norme oggetto del giudizio

  • richiesta archiviaz. Procur. Repubb. Trib. Bologna del 3 maggio 1999

Parametri

Massime

Massima n. 24829

Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in relazione alla richiesta, dal medesimo presentata il 3 maggio 1999 al Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, di non doversi procedere, nei riguardi di funzionari del SISDE e di funzionari di polizia che con essi avevano collaborato, per la esistenza di un segreto di Stato ritualmente opposto, ma corredando la richiesta - secondo il ricorrente con contraddittoria motivazione - con la documentazione, coperta da segreto, per la utilizzazione della quale, con le sentenze nn. 110 e 410 del 1998, erano gia' state annullate dalla Corte costituzionale, in giudizi per conflitti tra poteri sorti riguardo alla stessa vicenda processuale, due precedenti richieste di rinvio a giudizio, va dichiarato, in sede di prima e sommaria delibazione, ammissibile. I requisiti richiesti dall'art. 39, commi terzo e quarto, della legge 11 marzo 1953, n. 87, risultano infatti assolti, dato che, sotto il profilo soggettivo, sia il Presidente del Consiglio - in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere a cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non solo in base alla legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), ma anche alla stregua delle norme costituzionali che ne definiscono le attribuzioni - sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna - in quanto, ai sensi dell'art. 112 Cost., e' il titolare diretto ed esclusivo dell'attivita' di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale - sono legittimati ad essere parti nel giudizio, mentre, sotto il profilo oggettivo, anche la "materia del conflitto" senza dubbio sussiste, poiche' dal ricorrente e' lamentata la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite. Come richiesto dall'art. 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, inoltre, nel ricorso risultano adeguatamente indicate, sia "le ragioni del conflitto" sia "le norme costituzionali che regolano la materia". - V. S. nn. 110/1998 e 410/1998 (gia' citate nel testo) e 85/1977, e O. nn. 426/1997 e 266/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna, entro il termine di venti giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati presso la cancelleria di questa Corte entro venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, termine che il quarto comma del citato art. 26 assegna alle parti per la costituzione in giudizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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