Corte costituzionale
Ordinanza n. 321/1999
Corte cost., ord. 16 luglio 1999, n. 321
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 321/1999
- Data di deposito
- 16 luglio 1999
- Data di decisione
- 14 luglio 1999
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:321
Norme oggetto del giudizio
- richiesta archiviaz. Procur. Repubb. Trib. Bologna del 3 maggio 1999
Parametri
- art. 87, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 52, Costituzione
- art. 202, codice di procedura penale (nuovo)
- art. 362, codice di procedura penale (nuovo)
- art. 1, Costituzione
- art. 16, legge n. 801 del 24 ottobre 1977
- art. 102, Costituzione
- art. 12, legge n. 801 del 24 ottobre 1977
- art. 95, Costituzione
- art. 94, Costituzione
- art. 126, Costituzione
- art. 256, codice di procedura penale (nuovo)
Massime
Massima n. 24829
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in relazione alla richiesta, dal medesimo presentata il 3 maggio 1999 al Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, di non doversi procedere, nei riguardi di funzionari del SISDE e di funzionari di polizia che con essi avevano collaborato, per la esistenza di un segreto di Stato ritualmente opposto, ma corredando la richiesta - secondo il ricorrente con contraddittoria motivazione - con la documentazione, coperta da segreto, per la utilizzazione della quale, con le sentenze nn. 110 e 410 del 1998, erano gia' state annullate dalla Corte costituzionale, in giudizi per conflitti tra poteri sorti riguardo alla stessa vicenda processuale, due precedenti richieste di rinvio a giudizio, va dichiarato, in sede di prima e sommaria delibazione, ammissibile. I requisiti richiesti dall'art. 39, commi terzo e quarto, della legge 11 marzo 1953, n. 87, risultano infatti assolti, dato che, sotto il profilo soggettivo, sia il Presidente del Consiglio - in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere a cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non solo in base alla legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), ma anche alla stregua delle norme costituzionali che ne definiscono le attribuzioni - sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna - in quanto, ai sensi dell'art. 112 Cost., e' il titolare diretto ed esclusivo dell'attivita' di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale - sono legittimati ad essere parti nel giudizio, mentre, sotto il profilo oggettivo, anche la "materia del conflitto" senza dubbio sussiste, poiche' dal ricorrente e' lamentata la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite. Come richiesto dall'art. 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, inoltre, nel ricorso risultano adeguatamente indicate, sia "le ragioni del conflitto" sia "le norme costituzionali che regolano la materia". - V. S. nn. 110/1998 e 410/1998 (gia' citate nel testo) e 85/1977, e O. nn. 426/1997 e 266/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna, entro il termine di venti giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati presso la cancelleria di questa Corte entro venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, termine che il quarto comma del citato art. 26 assegna alle parti per la costituzione in giudizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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