Corte costituzionale
Ordinanza n. 320/1999
Corte cost., ord. 16 luglio 1999, n. 320
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 320/1999
- Data di deposito
- 16 luglio 1999
- Data di decisione
- 14 luglio 1999
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:320
Norme oggetto del giudizio
- decreto G.I.P. Tribunale di Bologna del 31 maggio 1999
Parametri
- art. 95, Costituzione
- art. 12, legge n. 801 del 24 ottobre 1977
- art. 87, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 1, Costituzione
- art. 126, Costituzione
- art. 16, legge n. 801 del 24 ottobre 1977
- art. 94, Costituzione
- art. 202, codice di procedura penale (nuovo)
- art. 256, codice di procedura penale (nuovo)
- art. 102, Costituzione
- art. 362, codice di procedura penale (nuovo)
- art. 52, Costituzione
Massime
Massima n. 24830
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna, in relazione al decreto, emanato, in data 31 maggio 1999 - a seguito della richiesta del Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, di non doversi procedere nei confronti di alcuni funzionari del Sisde e di polizia, per essere le fonti di prova incise da segreto di Stato ritualmente opposto - e con il quale e' stata fissata al 14 luglio 1999 l'udienza in camera di consiglio, in quanto tale provvedimento si sarebbe basato su tutta la documentazione, compresa quella segretata - inviatagli, unitamente alla suddetta richiesta, dal Procuratore della Repubblica - per la non consentita utilizzazione della quale precedenti richieste di rinvio a giudizio, per i medesimi fatti, sono state, nei giudizi sui conflitti tra poteri gia' sorti al riguardo, annullate con le sentenze della Corte costituzionale nn. 110 e 410 del 1998, e quindi, secondo il ricorrente, si sarebbe esercitata, da parte del Giudice per le indagini preliminari, una attivita' giurisdizionale in materie sottratte alla competenza dell'autorita' giudiziaria, va dichiarato, in sede di prima e sommaria delibazione, ammissibile. I requisiti richiesti dall'art. 39, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, risultano infatti assolti, dato che sia il Presidente del Consiglio - in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non solo in base alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, ma anche alla stregua delle norme costituzionali che ne definiscono le attribuzioni - sia il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna - in conformita' alla giurisprudenza della Corte costituzionale che riconosce i singoli organi giurisdizionali competenti, in posizione di piena indipendenza, a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle relative funzioni, la volonta' del potere cui appartengono - sono legittimati ad essere parti, mentre, quanto al profilo oggettivo, anche la "materia del conflitto" senza dubbio sussiste, giacche' e' lamentata dal ricorrente la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite. Ne' e' contestabile che - come richiesto dall'art. 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, dal ricorso possano ricavarsi e "le ragioni del conflitto" e le "norme costituzionali che regolano la materia". - V. S. nn. 110/1998, 410/1998 (gia' citate nel testo), 86/1977, 50/1999, 35/1999 e 375/1997, nonche' O. nn. 426/1997, 266/1998, 471/1998, 261/1998, 250/1998 e 269/1996.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bologna, entro il termine di venti giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati presso la cancelleria di questa Corte entro venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, termine che il quarto comma del citato art. 26 assegna alle parti per la costituzione in giudizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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