Corte costituzionale
Ordinanza n. 267/1999
Corte cost., ord. 23 giugno 1999, n. 267
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 267/1999
- Data di deposito
- 23 giugno 1999
- Data di decisione
- 11 giugno 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:267
Norme oggetto del giudizio
- art. 52, decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997
- decreto legislativo n. 389 del 8 novembre 1997
- art. 56, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997
- art. 52, comma 2, decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997
Parametri
- art. 9, comma 2, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 2, comma 1, lett. d), legge n. 146 del 22 febbraio 1994
- art. 3, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 10, Costituzione
- art. 11, Costituzione
Massime
Massima n. 24753
Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 76, 77, 3, 9, comma secondo, e 32 Cost. le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 52 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), come modificato dal d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389 (Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), in quanto, con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., la medesima questione e' stata dichiarata non fondata con sent. n. 456/1999 e manifestamente infondata con ord. n. 193/1999 e non risultano addotti argomenti nuovi o comunque tali da indurre la Corte a rivedere il proprio orientamento; con riferimento all'art. 3 Cost., non puo' dirsi che la scelta del legislatore delegato si presenti come irragionevole, rispetto all'ambito di discrezionalita' ad esso consentito, ne' tale da realizzare una irragionevole disparita' di trattamento rispetto all'ipotesi - assunta come 'tertium comparationis' - dell'attivita' di gestione di rifiuti non autorizzata, trattandosi di condotte fra loro manifestamente disomogenee e aventi diversi caratteri di pericolosita'; con riferimento agli artt. 9 e 31 Cost., non puo' invocarsi la protezione costituzionale di determinati interessi, in assenza di obblighi di penalizzazione ricavabili dalla Costituzione, come fondamento per l'estensione della sanzione penale a condotte che il legislatore, unico abilitato a individuare i reati e le pene, non abbia ritenuto di sottoporre a tale sanzione; con riferimento all'art. 11 Cost., le direttive comunitarie attuate con il d.lgs. n. 22 del 1997 non contengono alcuna disposizione che vincoli gli Stati membri ad adottare sanzioni penali per le violazioni alle norme attuative delle medesime, ne' nella specie puo' affermarsi una evidente inadeguatezza delle sanzioni comminate a rendere effettiva l'osservanza degli obblighi derivanti dalle norme comunitarie. - S. nn. 317/1996, 447 e 456/1998; O. n. 193/1999
Massima n. 24756
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 76, 77, 10 e 11 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 52, comma 2 e 56, primo comma, lett. c) del d.lgs. n. 22 del 1997, come modific. dal d.lgs. n. 389 del 1997. - cfr. Massima A).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 52 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 (Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio), sollevate, in riferimento agli articoli 76, 77, 3, 9, secondo comma, e 32 della Costituzione, dal pretore di Roma e dal pretore di Pescara, sezione distaccata di S.Valentino in A.C., con le ordinanze in epigrafe;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 52, comma 2, e 56, comma 1, lettera c) del predetto decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dal decreto legislativo n. 389 del 1997, sollevata, in riferimento agli articoli 76, 77, 10 e 11 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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