Corte costituzionale
Ordinanza n. 248/1999
Corte cost., ord. 17 giugno 1999, n. 248
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 248/1999
- Data di deposito
- 17 giugno 1999
- Data di decisione
- 9 giugno 1999
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:248
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, legge n. 267 del 7 agosto 1997
- art. 6, comma 5, legge n. 267 del 7 agosto 1997
- art. 513, comma 2, codice di procedura penale
- legge n. 267 del 7 agosto 1997
- art. 6, comma 1, legge n. 267 del 7 agosto 1997
Parametri
Massime
Massima n. 24802
Deve ordinarsi la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, 101, 102, 111 e 112 Cost., nei confronti dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, nella parte in cui subordina all'accordo delle parti l'utilizzabilita', ai fini della decisione, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in dibattimento della facolta' di non rispondere, e nella parte in cui consente al soggetto citato 'ex' art. 210 cod. proc. pen., che durante le indagini preliminari aveva inteso rispondere, di avvalersi della facolta' di non rendere dichiarazioni in dibattimento, nonche' in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997, nella parte in cui non estende il regime transitorio - previsto dai commi 2 e 5 - ai giudizi in corso anche quando al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non sia stata ancora disposta la lettura delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 513 cod. proc. pen., che si avvalgono in dibattimento della facolta' di non rispondere. Sia per l'una che per l'altra delle su esposte questioni e' infatti necessario che si verifichi se, alla luce della nuova disciplina applicabile in materia a seguito della sentenza - pronunciata successivamente alla emissione delle ordinanze di rinvio - n. 361 del 1998, esse siano tuttora rilevanti nei processi di provenienza. - V. S. n. 361/1998 (gia' citata nel testo).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di Milano, al tribunale di Nocera Inferiore, al tribunale di Lamezia Terme, al tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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