Corte costituzionale
Ordinanza n. 100/1999
Corte cost., ord. 26 marzo 1999, n. 100
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 100/1999
- Data di deposito
- 26 marzo 1999
- Data di decisione
- 22 marzo 1999
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:100
Norme oggetto del giudizio
- art. 513, comma 2, codice di procedura penale
- art. 238, comma 2, bis, codice di procedura penale
- art. 6, legge n. 267 del 7 agosto 1997
- art. 513, comma 1, codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 24538
Vanno restituiti gli atti ai giudici rimettenti affinche' verifichino se, alla stregua della disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti. Invero, successivamente alla emissione delle ordinanze, la Corte con la predetta decisione, ha inciso sul quadro normativo modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 167 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), avendo dichiarato la illegittimita' costituzionale, tra l'altro, dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. pen., <<nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura, si applica l'art. 500, commi 2-'bis e 4, del codice di procedura penale>>, ed avendo affermato, in relazione a questioni che avevano impugnato le disposizioni transitorie, che spetta ai giudici 'a quibus' valutare se le questioni possano considerarsi superate a seguito della modifica della disciplina a regime, <<che ora permette di recuperare mediante il sistema delle contestazioni i singoli contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza>>.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di Pisa, al Tribunale di Milano, al Tribunale di Verbania, al Tribunale di Monza e al Tribunale di Pescara.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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