Corte costituzionale
Sentenza n. 327/1998
Corte cost., sent. 24 luglio 1998, n. 327
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 327/1998
- Data di deposito
- 24 luglio 1998
- Data di decisione
- 14 luglio 1998
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:327
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 639 del 20 dicembre 1996
- art. 3, comma 2, -ter, decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996
Parametri
Massime
Massima n. 24201
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 3, comma 2-'ter', del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 - il quale dispone che <<l'azione di responsabilita' per danno erariale non si esercita nei confronti degli amministratori locali per la mancata copertura minima del costo dei servizi comunali>> -, poiche' il parametro della eguaglianza contenuto nell'art. 3 Cost. non determina l'obbligo di rendere immutabilmente omologhi tra loro fatti e rapporti, ma individua la relazione che deve funzionalmente correlare la disciplina positiva di quei fatti o rapporti al paradigma del trattamento armonico da riservare ai destinatari di tale disciplina. Pertanto, il legislatore ordinario puo' emanare norme differenziate quando la disparita' di trattamento sia fondata su presupposti logici obiettivi, <<i quali razionalmente ne giustifichino l'adozione>>, purche' si rinvenga una motivazione obiettivata nel sistema, che consenta di riscontrare una <<causa>> o ragione della disciplina introdotta, tale da renderla non irragionevole e per cio' stesso non arbitraria. Per le medesime ragioni, appare altresi' infondata, nel quadro dei nuovi indirizzi legislativi in tema di gestioni locali, la censura sollevata sotto il profilo della violazione dei principi contenuti nell'art. 97 della Costituzione. - Cfr. S. n. 89/1996. red.: G. Leo
Massima n. 24202
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 24, primo comma, 25, primo comma, e 103, secondo comma, Cost. - dell'art. 3, comma 2-'ter', del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 - il quale dispone che <<l'azione di responsabilita' per danno erariale non si esercita nei confronti degli amministratori locali per la mancata copertura minima del costo dei servizi comunali>> -, in quanto <<la garanzia apprestata dall'art. 24 Cost. opera attribuendo la tutela processuale delle situazioni giuridiche soggettive nei termini in cui queste risultano riconosciute dal legislatore>> e <<trova>>, quindi, <<confini nel contenuto del diritto al quale serve e si modella sui concreti lineamenti che il diritto riceve dall'ordinamento>>. Pertanto, tale tutela resta esclusa quando il legislatore, in modo non irragionevole e non arbitrario, stabilisce di far venir meno proprio il riconoscimento delle situazioni sottostanti. Peraltro, relativamente alla dedotta violazione degli artt. 25 e 103 Cost., si deve rilevare, quanto alla prima disposizione, che la finalita' della stessa e' quella di assicurare che il giudice venga individuato attraverso criteri precostituiti per legge e non in vista di singole controversie, in modo da garantirne l'assoluta imparzialita'; e, quanto alla seconda, che il suo obiettivo e' quello di riservare alla Corte dei conti la giurisdizione nelle materie di contabilita' pubblica, secondo ambiti la cui concreta determinazione e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore; ma nessuno dei due precetti e' tale da impedire al legislatore stesso di escludere, in modo non irragionevole e non arbitrario, dal novero dei casi fonte di danno erariale, una fattispecie dopo che la stessa sia venuta in essere. - Cfr. S. nn. 118/1969 e 155/1990. red.: G. Leo
Massima n. 24203
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 113, primo e secondo comma, e 128 Cost. - dell'art. 3, comma 2-'ter', del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 - il quale dispone che <<l'azione di responsabilita' per danno erariale non si esercita nei confronti degli amministratori locali per la mancata copertura minima del costo dei servizi comunali>> -, in quanto - a prescindere dalla non pertinenza alla fattispecie degli artt. 113, primo e secondo comma, e 128 Cost. - l'art. 81, quarto comma contempla per il legislatore ordinario l'onere di indicare i mezzi di copertura, secondo una regola che la Corte ha ritenuto valida anche per il caso in cui detti oneri ricadano sugli enti rientranti nella finanza pubblica allargata, esprimendo un principio che attiene ai limiti che il legislatore ordinario e' tenuto ad osservare nella sua politica finanziaria, ma non puo' certo investire la scelta che il legislatore medesimo compie nel ben diverso ambito della disciplina della responsabilita' amministrativa. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara:
non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-ter, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 81, quarto comma, 97, primo comma, 103, secondo comma, 113, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione, dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Basilicata, con la prima delle ordinanze in epigrafe;
non fondate le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 81, quarto comma, 97 e 103, secondo comma, della Costituzione, dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Molise, con la seconda delle ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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