Corte costituzionale

Sentenza n. 155/1996

Corte cost., sent. 20 maggio 1996, n. 155

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
155/1996
Data di deposito
20 maggio 1996
Data di decisione
13 maggio 1996
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:155

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22416

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi costituzionali del "giusto processo" e, quindi, dell'esigenza di imparzialita' del giudice, l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice delle indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale, in quanto - posto che l'imparzialita' della funzione giudicante deve ritenersi pregiudicata dalla precedente assunzione di decisioni, in altra fase del procedimento, in ordine a misure cautelari personali nei confronti dell'indagato o dell'imputato - siffatta ragione vale vieppiu' nel giudizio abbreviato, ove viene normalmente a mancare l'istruttoria dibattimentale e quindi la possibilita' della formazione 'ex novo' in tale sede del quadro probatorio (sicche' e' facilmente ipotizzabile che le prove a base del giudizio siano gli stessi indizi sulla cui base e' stata adottata la cautela); e vale anche nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, ove il giudice e' chiamato a svolgere valutazioni, fondate direttamente sulle risultanze in atti, aventi natura di giudizio non di mera legittimita' ma anche di merito in ordine sia alla prospettazione del caso contenuta nella richiesta di parte, sia nella responsabilita' dell'imputato, sia alla pena. - S. nn. 313/1990, 496/1990; 251/1991, 401/1991, 502/1991; 124/1992, 261/1992; 439/1993; 432/1995, 484/1995, 131/1996; O. n. 180/1992. red.: S. Di Palma

Massima n. 22417

E' costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale, in quanto anche in tali casi la pronuncia del giudice ha effetti pregiudicanti, influenti sull'imparzialita' del giudizio di merito, posto che essa comporta una decisione sull'esistenza delle condizioni legittimanti la cautela personale relative all'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273, comma 1) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) e, quindi, un'anticipazione, sia pure allo stato degli atti disponibili, della decisione sul merito della causa (vedi massima "A"). red.: S. Di Palma

Massima n. 22422

E' costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale ex art. 27 l. n. 87 del 1953, l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale (vedi massime "A" e "B"). red.: S. Di Palma

Massima n. 22424

E' costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale ex art. 27 l. n. 87 del 1953, l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, nonche' il giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta. - S. n. 131/1996. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale;

b) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del citato art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale;

c) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale del citato art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale;

d) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato nonché il giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1996.

Il presidente: Ferri

Il relatore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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