Corte costituzionale
Ordinanza n. 366/1996
Corte cost., ord. 30 ottobre 1996, n. 366
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 366/1996
- Data di deposito
- 30 ottobre 1996
- Data di decisione
- 17 ottobre 1996
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:366
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 39 del 28 febbraio 1990
- art. 7, comma 3, decreto-legge n. 22 del 18 gennaio 1996
- art. 7-ter, decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989
- art. 7, comma 3, decreto-legge n. 489 del 18 novembre 1995
- decreto-legge n. 489 del 18 novembre 1995
- decreto-legge n. 132 del 19 marzo 1996
- decreto-legge n. 22 del 18 gennaio 1996
- decreto-legge n. 269 del 17 maggio 1996
Parametri
Massime
Massima n. 23061
Successivamente alle ordinanze con cui sono state sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 25, 27, 77, 111, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 7-ter del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416 (convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39), introdotto dall'art. 7, comma 3, del d.l. 18 novembre 1995, n. 489, nonche' del medesimo art. 7-ter introdotto dall'art. 7, comma 3, del d.l. 18 gennaio 1996, n. 22, di reiterazione del precedente non convertito - riguardante l'espulsione dal territorio dello Stato, su richiesta di parte, dello straniero arrestato in flagranza di reato o sottoposto a custodia cautelare - sono intervenute consistenti modifiche nel quadro normativo. Infatti, i dd.ll. n. 489 del 1995 e n. 22 del 1996 non sono stati convertiti in legge entro il termine prescritto ed hanno quindi perso efficacia sin dall'inizio, mentre i dd.ll. 19 marzo 1996, n. 132 e 17 maggio 1996, n. 269, di reitera, hanno perso anch'essi efficacia fin dall'inizio perche' non convertiti in termine. Inoltre, con il successivo d.l. 16 luglio 1996, n. 376, anch'esso non convertito, non e' stata reiterata, nell'ambito di una regolamentazione parzialmente diversa della materia, la disposizione di cui all'art. 7, comma 3, che introduceva, tra l'altro, l'art. 7-ter al d.l. n. 416 del 1989, concernente l'espulsione a richiesta di parte. Infine, anche il d.l. 13 settembre 1996, n. 477, in vigore al momento della decisione, non contiene la disposizione che introduceva l'art. 7-ter suddetto. Va pertanto disposta la restituzione degli atti ai giudici 'a quibus' perche' valutino la rilevanza delle questioni alla luce della sopravvenuta modifica normativa. red.: A. Franco
Massima n. 23062
E' inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale del decreto legge 17 maggio 1996, n. 269, sollevata con ord. n. 197 del 1996 dalla stessa Corte costituzionale, in riferimento all'art. 77 Cost., sotto il profilo che lo stesso d.l. aveva rinnovato, mediante reiterazione, l'efficacia di norme di un precedente decreto, decadute a seguito della mancata conversione nel termine fissato dalla norma costituzionale. Infatti, nel corso di giudizi in via incidentale aventi ad oggetto l'art. 7, comma 3, del d.l. 18 novembre 1995, n. 489, reiterato dal d.l. 18 gennaio 1996, n. 22, i quali introducevano l'art. 7-ter nel d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39 (concernente l'espulsione dal territorio dello Stato, su richiesta di parte, dello straniero arrestato in flagranza di reato o sottoposto a custodia cautelare), la Corte rilevo': a) che le disposizioni impugnate avevano perduto efficacia 'ex tunc' per mancata conversione ed erano state reiterate dal d.l. 19 marzo 1996, n. 132, anch'esso non convertito, nonche' dal d.l. 17 maggio 1996, n. 269, all'epoca in vigore; b) che quindi occorreva verificare la sussistenza dei requisiti necessari per il trasferimento (ai sensi della sent. n. 84 del 1986) del giudizio di costituzionalita' instaurato in via incidentale nella corrispondente norma contenuta nell'allora vigente d.l. n. 269 del 1996; c) che tuttavia era pregiudiziale a tale verifica la valutazione della legittimita' costituzionale della stessa reiterazione dei dd.ll. n. 489 del 1995 e nn. 22 e 132 del 1996, attraverso cui la richiamata disciplina in vigore, prevista dal d.l. n. 269 del 1996, era stata introdotta nell'ordinamento. Senonche', successivamente all'ordinanza di autorimessione, l'impugnato d.l. n. 269 del 1996 non e' stato convertito in legge nel termine prescritto, perdendo efficacia sin dall'inizio, mentre i successivi decreti legge di reiterazione 16 luglio 1996, n. 376, anch'esso non convertito, e 13 settembre 1996, n. 477, in vigore al momento della decisione, contengono disposizioni parzialmente diverse, introducendo consistenti modifiche nel quadro normativo. In particolare, nel vigente d.l. n. 477 del 1996 non si rinviene alcuna disposizione contenente la disciplina dell'espulsione dello straniero a richiesta di parte, inserita all'art. 7-ter del d.l. n. 416 1989 dal d.l. n. 269 del 1996, che reiterava i precedenti decreti-legge. Pertanto, poiche' la valutazione della legittimita' costituzionale della reiterazione dei dd.ll. n. 489 del 1995 e nn. 22 e 132 del 1996, attraverso cui la disciplina prevista dal d.l. n. 269 del 1996 era stata introdotta nell'ordinamento, era stata ritenuta pregiudiziale proprio al fine di verificare la sussistenza dei requisiti necessari per il trasferimento al d.l. n. 269 del 1996 dei giudizi di costituzionalita' instaurati nei confronti dei precedenti decreti-legge, ne consegue che, per effetto di tale mutamento del quadro normativo, viene a cadere il nesso di pregiudizialita' presupposto dalla sollevata questione di costituzionalita', con la conseguenza che la stessa deve essere dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza. - V. S. n. 84/1996 e O. n. 197/1996. red.: A. Franco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di Roma, al pretore di La Spezia e al pretore di Genova, per il riesame della rilevanza delle questioni sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.-l. 17 maggio 1996, n. 269 (Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea), da essa medesima sollevata con ordinanza n. 197 del 14 giugno 1996, in riferimento all'art. 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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