Corte costituzionale
Ordinanza n. 332/1996
Corte cost., ord. 30 luglio 1996, n. 332
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 332/1996
- Data di deposito
- 30 luglio 1996
- Data di decisione
- 18 luglio 1996
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:332
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, comma 3, legge n. 319 del 10 maggio 1976
- art. 21, ultimo co., legge n. 319 del 10 maggio 1976
- art. 3, decreto-legge n. 79 del 17 marzo 1995
- art. 6, decreto-legge n. 79 del 17 marzo 1995
- art. 1, decreto-legge n. 79 del 17 marzo 1995
- art. 2, decreto-legge n. 79 del 17 marzo 1995
- art. 1, legge n. 172 del 17 maggio 1995
- legge n. 172 del 17 maggio 1995
Parametri
Massime
Massima n. 22702
Sono manifestamente inammissibili - in quanto il fondamentale principio di stretta legalita' dei reati e delle pene preclude pronunce, che configurino nuove ipotesi di reato o aggravamenti di pena - le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 6 d.l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella l. 17 maggio 1995, n. 172, dell'art. 1 l. 17 maggio 1995, n. 172 e dell'art. 21, commi terzo e ultimo, l. 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), nel testo sostituito con gli artt. 3 e 6 d.l. 17 marzo 1995, n. 79, sollevate con riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77 Cost.. - S. nn. 226/1983, 314/1983, 411/1995; O. nn. 25/1995 e 132/1995. red.: S. Di Palma
Massima n. 22703
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, comma terzo, l. 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), nel testo sostituito con l'art. 3 d.l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni, nella l. 17 maggio 1995, n. 172 - nella parte in cui limita ai soli pubblici amministratori la non applicabilita' delle sanzioni previste dal medesimo art. 21, comma terzo, in caso di sussistenza di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque, escludendo i privati titolari di insediamenti produttivi - in quanto le situazioni, prospettate come identiche, sono in realta' diverse e non comparabili, trattandosi di un'esimente prevista per un illecito amministrativo che non puo' essere applicata anche a comportamenti diversamente configurati e qualificati dalla legge come reato. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, dell'art. 1 della legge 17 maggio 1995, n. 172 e dell'art. 21, terzo e ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), nel testo sostituito con gli artt. 3 e 6 del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77 della Costituzione, dai pretori di Pisa e Palmi, sezione distaccata di Taurianova, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Prato, dal pretore di Padova, sezione distaccata di Monselice, e dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine, con le ordinanze indicate in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo sostituito con l'art. 3 del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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