Corte costituzionale

Ordinanza n. 332/1996

Corte cost., ord. 30 luglio 1996, n. 332

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
332/1996
Data di deposito
30 luglio 1996
Data di decisione
18 luglio 1996
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:332

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, comma 3, legge n. 319 del 10 maggio 1976
  • art. 21, ultimo co., legge n. 319 del 10 maggio 1976
  • art. 3, decreto-legge n. 79 del 17 marzo 1995
  • art. 6, decreto-legge n. 79 del 17 marzo 1995
  • art. 1, decreto-legge n. 79 del 17 marzo 1995
  • art. 2, decreto-legge n. 79 del 17 marzo 1995
  • art. 1, legge n. 172 del 17 maggio 1995
  • legge n. 172 del 17 maggio 1995

Parametri

Massime

Massima n. 22702

Sono manifestamente inammissibili - in quanto il fondamentale principio di stretta legalita' dei reati e delle pene preclude pronunce, che configurino nuove ipotesi di reato o aggravamenti di pena - le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 6 d.l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella l. 17 maggio 1995, n. 172, dell'art. 1 l. 17 maggio 1995, n. 172 e dell'art. 21, commi terzo e ultimo, l. 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), nel testo sostituito con gli artt. 3 e 6 d.l. 17 marzo 1995, n. 79, sollevate con riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77 Cost.. - S. nn. 226/1983, 314/1983, 411/1995; O. nn. 25/1995 e 132/1995. red.: S. Di Palma

Massima n. 22703

E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, comma terzo, l. 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), nel testo sostituito con l'art. 3 d.l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni, nella l. 17 maggio 1995, n. 172 - nella parte in cui limita ai soli pubblici amministratori la non applicabilita' delle sanzioni previste dal medesimo art. 21, comma terzo, in caso di sussistenza di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque, escludendo i privati titolari di insediamenti produttivi - in quanto le situazioni, prospettate come identiche, sono in realta' diverse e non comparabili, trattandosi di un'esimente prevista per un illecito amministrativo che non puo' essere applicata anche a comportamenti diversamente configurati e qualificati dalla legge come reato. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, dell'art. 1 della legge 17 maggio 1995, n. 172 e dell'art. 21, terzo e ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), nel testo sostituito con gli artt. 3 e 6 del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77 della Costituzione, dai pretori di Pisa e Palmi, sezione distaccata di Taurianova, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Prato, dal pretore di Padova, sezione distaccata di Monselice, e dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine, con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo sostituito con l'art. 3 del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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